Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 139/2024
ECLI:EU:T:2024:16
Testo integrale del provvedimento
62023TO1119(01)_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 19 gennaio 2024 –
Lagardère/Commissione
(causa T‑1119/23 R)
«Procedimento sommario – Concorrenza – Concentrazioni – Richiesta di informazioni – Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 256 TFUE, § 1, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 12‑15)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 18, 29‑38)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Domanda di informazioni inviata all’impresa ricorrente nell’ambito del controllo di un’operazione di concentrazione – Domanda che può portare alla divulgazione di informazioni riconducibili alla vita privata dei dipendenti e funzionari dell’impresa e alla segretezza delle fonti giornalistiche – Garanzie procedurali specifiche applicate dalla Commissione – Danno meramente ipotetico – Insussistenza dell’urgenza
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4; Statuto dei funzionari, art. 17; regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 11, § 3)
(v. punti 39‑50)
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
L’ordinanza del 29 novembre 2023, Lagardère/Commissione (T‑1119/23 R), è revocata.
3)
Le spese sono riservate.