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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04220/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14763/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Walter e P alese G iulio , elett.te dom.t i in Roma, via Roma, via L. Mantegazza, n. 24, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ti e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.tain Roma, via Savoia n. 84 , presso lo studio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce al controricorso ; –controricorrente – Oggetto: srl successione crediti AC –17/10/2023 r.g. n. 14763/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello della Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, n. 364/2021,depositata in Cancelleria il 29 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 ottobre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizioneproposta dalla ASL - [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti (in prosieguo: “Asl”) avverso il precetto notificatole in data 12 dicembre 2014 a istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di soci succeduti nel credito vantato nei confronti della ASL dalla società [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., cancellata dal Registro delle Imprese in data 22 febbraio 2012, dichiarandonela nullità per difetto di titolo esecutivo.

2. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva , ha ritenutoche non vi fosse stata alcuna successione dei soci odierni ricorrenti nel credito vantato dalla società estinta nei confronti della ASL, al quale doveva ritenersi che la prima avesse rinunciato.

La volontà abdicativa è dalla Corte desunta: dal fatto che di tale credito non vi era traccia nel bilancio finale di liquidazione redatto dal liquidatore [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi fosse senz’altro a conoscenza della pretesa nei confronti della ASL, azionata con richiesta di decreto ingiuntivo avverso il quale pendeva, all’epoca , giudizio di opposizione; dal fatto che si dava atto, nel bilancio, dell’impossibilità di ripartire il patrimonio netto, essendo questo negativo, e, nella nota integrativa , della difficoltà di riscuotere i crediti maturati e si proponeva pertanto la definitiva chiusura della r.g. n. 14763/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] società; d a l fatto che del credito azionato non vi era menzione nemmeno nell’atto di cessione di azienda stipulato il 14 ottobre 2014 dagli odierni ricorrenti, quali successori nella titolarità dell’azienda stessa societaria, in cui era contenuto solo un generico riferimento a crediti e debiti “eventualmente esistenti” per escluderli dalla cessione.

3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso affidato a un motivo.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso .

5. I ricorrenti hanno depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: «

I. Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. degli artt. 1236-1240, 2495, 2727 c.c., nella parte in cui, pur avendo riconosciuto il subentro (in qualità di soci) del sig. [OSCURATO:PERSONA] e del sig. [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti creditori vantati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (società dichiarata estinta a seguito di liquidazione) nei confronti della ASL n. 2 [OSCURATO:PERSONA]Chieti, ha ritenuto sussistere una rinuncia tacita e derivante da comportamenti concludenti, desumibile dalla mancata indicazione di tali pretese creditorie nel bilancio finale di liquidazione e nella nota integrativa e dalla dichiarazione resa nel verbale di udienza del 22 gennaio 2013 (nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) di intervenuta cancellazione in data 29 febbraio 2012 dal Registro delle imprese di [OSCURATO:SOCIETA].», deducendo che la Corte territoriale, “ pur partendo dal corretto presupposto dell’esistenza di un fenomeno successorio relativo ai rapporti di credito e di debito di una società dichiarata estinta per liquidazione, ha apoditticamente e infondatamente desunto una inesistente volontà abdicativa, attribuita ai soci r.g. n. 14763/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a partire da comportamenti da questi tenuti che, per un verso, non possono assurgere di per sé e in maniera inequivoca a manifestazioni di una volontà abdicativa del creditore (in particolare la mancata menzione nel bilancio finale di liquidazione del credito vantato nei confronti della ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti) rivestendo un carattere intrinsecamente neutro in ordine al loro significato e, per altro verso, si presentano sotto il profilo processuale e sostanziale indifferenti rispetto alle sorti creditorie (in particolare la dichiarazione di intervenuta cancellazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. resa all’udienza del 22 gennaio 2013 nell’ambito del diverso procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).

Il motivo èinammissibile.

La censura in commento, sotto l’apparente allegazione della falsa applicazionedelle astr a tte norme di riferimento, tenta in realtà di sovvertire la valutazione dei fatti all’uopo specificamente contenuta nella sentenza impugnata , la quale ha desunto la volontà abdicativa della società da una serie di circostanze, sopra indicate in narrativa, il cui valore inferenziale va apprezzato esclusivamente dal giudice di merito, quale giudizio tipicamente fattuale non censurabile in cassazione .

È noto, infine , che per pacifica giurisprudenza l’interpretazione della volontà negoziale – qual è anche quella di rinunzia re a un credito – è operazione riservata al giudice di merito, non censurabile in cassazione se non deducendo specificamente la violazione delle norme ermeneutic he dettate nel codice civile– dai ricorrenti invece solo genericamente e cumulativamente citate i n rubrica, senza alcun concreto sviluppo nell’illustrazione delle censure –o il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. r.g. n. 14763/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. La soccombenza regola le spese.

3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla ASL - [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14763/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Walter e P alese G iulio , elett.te dom.t i in Roma, via Roma, via L. Mantegazza, n. 24, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ti e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.tain Roma, via Savoia n. 84 , presso lo studio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce al controricorso ; –controricorrente – Oggetto: srl successione crediti AC –17/10/2023 r.g. n. 14763/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello della Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, n. 364/2021,depositata in Cancelleria il 29 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 ottobre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizioneproposta dalla ASL - [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti (in prosieguo: “Asl”) avverso il precetto notificatole in data 12 dicembre 2014 a istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di soci succeduti nel credito vantato nei confronti della ASL dalla società [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., cancellata dal Registro delle Imprese in data 22 febbraio 2012, dichiarandonela nullità per difetto di titolo esecutivo. 2. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva , ha ritenutoche non vi fosse stata alcuna successione dei soci odierni ricorrenti nel credito vantato dalla società estinta nei confronti della ASL, al quale doveva ritenersi che la prima avesse rinunciato. La volontà abdicativa è dalla Corte desunta: dal fatto che di tale credito non vi era traccia nel bilancio finale di liquidazione redatto dal liquidatore [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi fosse senz’altro a conoscenza della pretesa nei confronti della ASL, azionata con richiesta di decreto ingiuntivo avverso il quale pendeva, all’epoca , giudizio di opposizione; dal fatto che si dava atto, nel bilancio, dell’impossibilità di ripartire il patrimonio netto, essendo questo negativo, e, nella nota integrativa , della difficoltà di riscuotere i crediti maturati e si proponeva pertanto la definitiva chiusura della r.g. n. 14763/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] società; d a l fatto che del credito azionato non vi era menzione nemmeno nell’atto di cessione di azienda stipulato il 14 ottobre 2014 dagli odierni ricorrenti, quali successori nella titolarità dell’azienda stessa societaria, in cui era contenuto solo un generico riferimento a crediti e debiti “eventualmente esistenti” per escluderli dalla cessione. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso affidato a un motivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso . 5. I ricorrenti hanno depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: « I. Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. degli artt. 1236-1240, 2495, 2727 c.c., nella parte in cui, pur avendo riconosciuto il subentro (in qualità di soci) del sig. [OSCURATO:PERSONA] e del sig. [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti creditori vantati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (società dichiarata estinta a seguito di liquidazione) nei confronti della ASL n. 2 [OSCURATO:PERSONA]Chieti, ha ritenuto sussistere una rinuncia tacita e derivante da comportamenti concludenti, desumibile dalla mancata indicazione di tali pretese creditorie nel bilancio finale di liquidazione e nella nota integrativa e dalla dichiarazione resa nel verbale di udienza del 22 gennaio 2013 (nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) di intervenuta cancellazione in data 29 febbraio 2012 dal Registro delle imprese di [OSCURATO:SOCIETA].», deducendo che la Corte territoriale, “ pur partendo dal corretto presupposto dell’esistenza di un fenomeno successorio relativo ai rapporti di credito e di debito di una società dichiarata estinta per liquidazione, ha apoditticamente e infondatamente desunto una inesistente volontà abdicativa, attribuita ai soci r.g. n. 14763/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a partire da comportamenti da questi tenuti che, per un verso, non possono assurgere di per sé e in maniera inequivoca a manifestazioni di una volontà abdicativa del creditore (in particolare la mancata menzione nel bilancio finale di liquidazione del credito vantato nei confronti della ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti) rivestendo un carattere intrinsecamente neutro in ordine al loro significato e, per altro verso, si presentano sotto il profilo processuale e sostanziale indifferenti rispetto alle sorti creditorie (in particolare la dichiarazione di intervenuta cancellazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. resa all’udienza del 22 gennaio 2013 nell’ambito del diverso procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo). Il motivo èinammissibile. La censura in commento, sotto l’apparente allegazione della falsa applicazionedelle astr a tte norme di riferimento, tenta in realtà di sovvertire la valutazione dei fatti all’uopo specificamente contenuta nella sentenza impugnata , la quale ha desunto la volontà abdicativa della società da una serie di circostanze, sopra indicate in narrativa, il cui valore inferenziale va apprezzato esclusivamente dal giudice di merito, quale giudizio tipicamente fattuale non censurabile in cassazione . È noto, infine , che per pacifica giurisprudenza l’interpretazione della volontà negoziale – qual è anche quella di rinunzia re a un credito – è operazione riservata al giudice di merito, non censurabile in cassazione se non deducendo specificamente la violazione delle norme ermeneutic he dettate nel codice civile– dai ricorrenti invece solo genericamente e cumulativamente citate i n rubrica, senza alcun concreto sviluppo nell’illustrazione delle censure –o il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. r.g. n. 14763/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. La soccombenza regola le spese. 3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla ASL - [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
Sentenza Cassazione n. 04220/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris