CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
idante), in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore,rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, per procuraspeciale in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delforo di Roma– ricorrenti –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]–avverso la sentenza n. 6956/4/2018 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 5.10.2018, non notificata;udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno9.4.2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 27375/2019Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 20108/2026Data pubblicazione 16/06/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento delricorso;udito per le parti ricorrenti l’avv. [OSCURATO:PERSONA];udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avvocatura dello Stato, inpersona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];1. A seguito di una verifica fiscale condotta dalla Direzioneprovinciale I di Roma dell’Agenzia delle Entrate, in esito allaquale veniva redatto il processo verbale di constatazione del26.3.2013, veniva emesso e notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]., inqualità di società consolidata ed alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inqualità di socia consolidante, l’avviso di accertamento n.TK30E5103351/2013, relativo all’anno di imposta 2008, con ilquale venivano recuperate una maggiore imposta Ires per canonidi leasing parzialmente indeducibili, interessi passiviparzialmente indeducibili ed indennizzi e risarcimenti a terziindeducibili. Inoltre, veniva ripreso a tassazione l’importo di euro1.723.584,00 euro ossia l’importo delle perdite pregresse, inquanto indebitamente computato in diminuzione del redditonell’anno 2008, in violazione dell’art. 84 del T.U.I.R., a seguitodell’annullamento delle perdite degli anni di imposta 2006 e2007, di cui agli avvisi di accertamento TJB030700103/2011 ETJB030700386/2012.2. La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso.3. La C.T.R. del Lazio accoglieva invece l’appello dell’Agenzia delleEntrate, ritenendo legittimo l’atto impositivo impugnato.4. Avverso la precitata sentenza le società [OSCURATO:SOCIETA]. eMICHELE [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazione,affidato ad otto motivi.Numero registro generale 27375/2019Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 20108/2026Data pubblicazione 16/06/20265. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6. E’ stata fissata la pubblica udienza del 9.4.2026, in prossimitàdella quale le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.7. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo le società ricorrenti denunciano «nullitàdella sentenza per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112C.P.C., in relazione all'art. 360, comma l, n. 4), c.p.c.», peravere i giudici di appello omesso di statuire sul motivo n. 1 dellecontrodeduzioni all'appello dell'Ufficio, con il quale essecontestavano la fondatezza dell'avviso di accertamento sullabase dell’"univoco indirizzo del [OSCURATO:PERSONA] di Roma eMilano pronunciatosi con plurime sentenze conformi di doppiogrado, annullando integralmente gli avvisi di accertamentopresupposti, nonché gli altri accertamenti riguardanti i medesimirilievi, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese delgiudizio”.1.1. Il motivo è inammissibile, con esso lamentandosi l’omessaconsiderazione di una serie di sentenze di altri giudici di meritoche, non essendo divenute definitive, secondo la stessaprospettazione delle ricorrenti, non vincolano il giudice e quindilegittimamente possono essere da quest'ultimo ignorate, overitenute non dirimenti ai fini della soluzione della controversiaper cui è causa. L’indipendenza dei relativi processi rende infattinecessario che ciascun giudice approdi ad una propria decisione,sorretta da una motivazione che non sia etero dipendente, maautonoma ed autosufficiente (Cass. n. 107/2015, Sezioni Uniten. 14814/2008).2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsaapplicazione dell'art. 1415, 2727 e 2729 c.c. nonché 39, commaNumero registro generale 27375/2019Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 20108/2026Data pubblicazione 16/06/20261, D.P.R. n. 600/73, in relazione all'art. 360, comma l, n. 3),c.p.c.» le ricorrenti addebitano ai giudici di appello di avererroneamente ritenuto che l’Agenzia delle Entrate avesse assoltoall’onere di provare la contestata “simulazione” del prezzo dicessione degli immobili.3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell'art. 1415, 2727 e 2729 c.c. nonché dell’art. 109 del D.P.R. n.917/1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.»,deducono che, contrariamente a quanto statuito dalla C.T.R., lasimulazione del negozio prescinde totalmente dalla presuntaantieconomicità dell’operazione. L’art. 109 T.U.I.R. non richiedela dimostrazione dell’esistenza di valide ragioni economichedell’operazione, ma solo che il costo portato in deduzione sia,oltre che inerente, certo ed oggettivamente determinabile.3.1. I motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente, inquanto connessi, sono nel complesso inammissibili.3.2. Si legge nella sentenza impugnata:”L'appello prende inesame tre operazioni di sale lease back poste in essere dallaDerilca per le quali l'Ufficio ha contestato la cessione degliimmobili alle società di leasing ad un prezzo ingiustificatamentepiù elevato rispetto al prezzo di acquisto relativo alla primacessione a distanza di un breve lasso di tempo.Conseguentemente, l'Ufficio ha dedotto che tale lievitazioneingiustificata del prezzo relativo alla seconda vendita delcompendio ripartita nella vendita di tre distinte porzioni a tredistinte società di leasing altro non era che un artificio volto alconseguimento di un finanziamento per la parte di acquistodell'immobile eccedente il presunto valore di mercato. Per cuisopravvalutazione degli immobili venduti e poi riaffittati laNumero registro generale 27375/2019Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 20108/2026Data pubblicazione 16/06/2026società avrebbe beneficiato in sostanza di una sorta difinanziamento ulteriore, dato dalla differenza del prezzo diacquisto iniziale degli immobili e quello di cessione alla società dileasing, deducibile interamente mediante la sottoscrizione deicontratti di leasing sotto forma di canoni periodici cui si èapplicata l'aliquota del 20%. Di contro, in caso di merofinanziamento, la società avrebbe potuto dedursi come costosoltanto gli interessi passivi di competenza e non l'intero canonedi locazione e non avrebbe potuto detrarre l'Iva sull'operazionepassiva essendo l'operazione di finanziamento esente ai sensidell'articolo 10 del DPR numero 633/1972. Non si tratta quindicome obiettato dai giudici di prime cure di porre in dubbio laliceità del contratto di sale and lease back (benché posta inessere all'interno di società appartenenti allo stesso gruppo): inproposito la giurisprudenza di legittimità ha da temporiconosciuto che tale negozio si configura come operazioneeconomicamente complessa rispondendo ad una specificaesigenza caratteristica dell'attività imprenditoriale cioè l’esigenzadel venditore/utilizzatore nel quadro di un determinato disegnoeconomico di potenziamento dei fattori produttivi di naturafinanziaria, di ottenere con immediatezza liquidità mediantel'alienazione di un bene, conservando di questo l'uso con facoltàdi riacquistare la proprietà al termine del rapporto (tra le piùrecenti, Cass. civ. sez. V. ord. 20-9-2017, n. 21815). Quel che lacommissione reputa necessario è invece vagliare l'attendibilitàanche sul piano probatorio della ricostruzione operata dall'Ufficioche ha ipotizzato un caso di simulazione relativa con finalitàelusive da parte della resistente all'esclusivo scopo di conseguireindebiti vantaggi fiscali in assenza di valide o apprezzabili ragionieconomiche. Il che viene ritenuto consentito dalla giurisprudenzaNumero registro generale 27375/2019Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 20108/2026Data pubblicazione 16/06/2026di legittimità, essendosi affermato (tra le tante, Cass. sentenzan. 11424 del 12/11/1998 e Cass. Sez. V, sentenza n. 11676 del5/8/2002) che “In tema di accertamento delle imposte sui redditil'Ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza dellaeventuale simulazione di un contratto in grado di pregiudicare ildiritto dell'amministrazione alla percezione dell'esatto tributosenza la necessità di un preventivo giudizio di simulazione,spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, ilpotere di controllare incidenter tantum, attraversol'interpretazione del negozio ritenuto simulato, l'esattezza di taleaccertamento al fine di verificare la legittimità la pretesatributaria”.Dopo aver elencato tutte le operazioni poste in essere dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e le contestazioni dell’Ufficio (pagine 6 e 7della sentenza impugnata), la C.T.R. ha ritenuto che “Per quelche riguarda l’inattendibilità e l'erroneità di tale ricostruzioneeccepita dalla resistente osserva la commissione che seppur nonsi possa negare che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia provveduto ad allegareperizie di parte in relazione a ogni singola operazione contestata,al fine di dimostrare l'economicità della propria condottaimprenditoriale, tuttavia non si può non rilevare come da unesame delle stesse emergano numerose incongruenzecontraddittorietà non altrimenti giustificate dalla societàappellata. In particolare, con riferimento alle predette operazioni,l’Ufficio fa leva sulla valutazione effettuata dall'architettoGiuseppe Garletti in quanto predisposta su incarico della bancaItalease quale soggetto attivo del rapporto di leasing e pergiunta effettuata poco dopo la cessione dell'immobile dallaLamaione a [OSCURATO:SOCIETA]. In tale perizia il valore del complessoimmobiliare sito in Milano piazza [OSCURATO:PERSONA] era stabilito in euroNumero registro generale 27375/2019Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 20108/2026Data pubblicazione 16/06/2026236.337.000,00 e dunque in una somma divergente dalla stimacondotta dalla [OSCURATO:PERSONA] immobiliari srl e dalla RealEstate [OSCURATO:PERSONA] srl che, al contrario, stimavano il valoredel compendio immobiliare in euro 351.400.000,00. Rileva inproposito la commissione come il valore risultante dalla periziadell'architetto Garletti sia basato sul dato reale dell'acquisto delcompendio da parte della [OSCURATO:SOCIETA] dalla società Lamaione,mentre dall'esame delle tre perizie estimative di parte il valoredei tre lotti distintamente rivenduti, dopo pochi mesi, dall'odiernasocietà ricorrente, sono valutati senza giustificare il notevoleincremento di valore a pochi mesi dal precedente acquisto;vengono cioè fissati dei valori al mq su criteri estimativi che sidisinteressano del dato obiettivo del prezzo pagato poco primaper il medesimo complesso immobiliare. Tale differenza di stimainvero non è stata in alcun modo giustificata ovvero contestatadalla [OSCURATO:SOCIETA], la quale si è limitata a riportare a sostegno delleproprie ragioni esclusivamente le risultanze delle perizie diEssegibi e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], alla lucedella giurisprudenza di legittimità nel caso di comportamentipalesemente antieconomici del contribuente, di cui questi nonriesca ad offrire giustificazioni plausibili, appare corretto l'operatodell'Ufficio che ha detratto dalla base imponibile dell'Iva, che lasocietà si è portata successivamente in detrazione, attraverso ilpagamento di canoni di leasing maggiorati ( che non erano cheuna restituzione del finanziamento ricevuto con il maggiorprezzo) tutto l'incremento ingiustificato di valore nelle successivetre vendite di lotti alle tre società di leasing.” Richiamati alcuniarresti di legittimità in tema di condotte antieconomiche delcontribuente, la C.T.R. ha poi affermato: “Ed invero lepresunzioni dell'ufficio si fondano certo sulla anomalaNumero registro generale 27375/2019Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 20108/2026Data pubblicazione 16/06/2026sopravvalutazione dei beni oggetto dei contratti di leasing maanche sul comportamento coerente dell'appellato che avevaprima acquistato gli immobili li aveva poi rivendutisuccessivamente li aveva acquisiti in leasing ed ancorasuccessivamente li aveva riacquistati eserciti di anticipatamentel'opzione di riscatto [….], evidenziando che, in tema dipresunzioni, fosse ormai consolidato il principio per cui non vienerichiesta una pluralità di elementi, potendo il convincimento delgiudice fondarsi anche su un elemento unico, preciso e grave. Igiudici di appello hanno infine concluso, ritenendo: “E d’altraparte, che gli assunti dell'Ufficio non siano delle presunzionisemplici lo si evince dal contenuto degli ulteriori atti diaccertamento, non oggetto del presente giudizio, che prendonoin esame altre operazioni ove la società contribuente harivenduto alla società di leasing appartenenti allo stesso Gruppogli immobili a prezzi notevolmente superiori, dopo pochissimotempo dall’acquisto. Si tratta pertanto di altri motivi gravi,precisi e concordanti a sostegno del fatto contestato dall'Ufficiocioè che il prezzo di vendita e le società di leasing sia statoartatamente aumentato al fine di ottenere cospicui e ingiustificatifinanziamenti. Non è dunque vero che l'Ufficio non abbia assoltoil suo onere probatorio per cui il motivo d'appello apparefondato.”3.3. Ciò posto, quanto alla dedotta violazione dell’art. 2729 c.c. edei principi che regolano il ragionamento presuntivo, lagiurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimentologico del giudice di merito nella valutazione degli indizi,affermando che la gravità, precisione e concordanza richiestidalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in ungiudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali puòNumero registro generale 27375/2019Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 20108/2026Data pubblicazione 16/06/2026essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria laloro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indiziorafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevolecompletamento. Ciò che dunque rileva, in base a deduzionilogiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, èche dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degliindizi, o anche di un solo significativo indizio, a supportare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l'ampiodiritto del contribuente a fornire la prova contraria (ex multis,Cass. n. 12002/2017; Cass. n. 5374/2017; Cass. n. 37404 del2021. Si vedano, in particolare, Cass. n. 9166/2024, infattispecie relativa ad analoghe operazioni immobiliari del“gruppo Statuto” e, in senso conforme, Cass. n. 32320/2024,Cass. n. 2703/2026, Cass. n. 2704/2026).3.4. Vertendosi nell’ambito di prove presuntive (il valore delcomplesso immobiliare, infatti, è un elemento all’origine ignoto,alla cui determinazione più probabile l’Agenzia è pervenutaindiziari), questa Corte ha avuto occasione di affermare che conriferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di meritovalutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici,individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processologico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, conapprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato,sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare chela censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o menodel ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettarel'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità eNumero registro generale 27375/2019Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 20108/2026Data pubblicazione 16/06/2026contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltroescluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziariopossa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo,e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista unlegame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendosufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto notocome conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio dinormalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, inquanto tale, deve essere probabilmente convincente e nonoggettivamente inconfutabile (Cass., sez. L., Ordinanza n. 22366del 05/08/2021).3.5. I giudici di appello, per come si ricava dalla sentenzaimpugnata, hanno analizzato partitamente la valenza inferenzialedei singoli elementi di fatto posti a base del ragionamentopresuntivo (secondo cui il maggior valore della transazione avevalo scopo di consentire alla società conduttrice una maggiorededuzione ai fini Ires e Irap e maggiori detrazioni ai fini Iva) e lihanno inquadrati, poi, tutti in un’unica cornice valutativa,ritenendoli convergenti rispetto alla tesi dell’Ufficio. Dunque, laC.T.R. non ha dato rilievo alla sola circostanza della stipula deicontratti di lease back immobiliare, circostanza di per sé neutra,avendo piuttosto posto tale elemento in relazione alla accentuatacontestualità delle operazioni, caratterizzate da unamacroscopica variazione del prezzo di vendita, di cui eracontestata la manifesta antieconomicità e l’estraneità rispetto aicriteri di mercato. Hanno pertanto analizzato sia gli elementiindiziari offerti dall’Agenzia delle Entrate che quelli offerti dallesocietà ed indi ritenuto assolto l’onere probatorio posto in capoall’A.F. circa il maggior valore della transazione, avente lo scopodi consentire alla società conduttrice di ottenere (anche) unNumero registro generale 27375/2019Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 20108/2026Data pubblicazione 16/06/2026finanziamento (per la parte di prezzo eccedente il valore dimercato), mantenendo l’esclusiva disponibilità degli immobili, alfine di usufruire di una maggiore deduzione ai fini Ires e Irap emaggiori detrazioni ai fini Iva, come se si trattasse, anche pertale parte, di una cessione a titolo oneroso, con valutazione infatto non censurabile in sede di legittimità.3.6. E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazionedi legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operatadal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n.29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n.16056/2016; Cass. n. 5987/2021, Cass. n. 3403/2024),dovendosi ribadire il principio per cui sono riservate al giudice delmerito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio,il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, lascelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle proveritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sicchérisulta insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” dialcune prove rispetto ad altre, in base al quale il giudice suddettosia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (v. tra lemolte, Cass., 08/08/2019, n. 21187, Cass., 23/04/2024, n.10956, a Cass. n. 17107/2025).4. Con il quarto motivo, rubricato ««nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, n. 4,c.p.c., 118 disp, att. C.p.c., nonché dell’art. 36 del decretolegislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c.», le ricorrenti lamentano che la C.T.R. abbia erroneamenteNumero registro generale 27375/2019Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 20108/2026Data pubblicazione 16/06/2026ritenuto che il giudice di primo grado aveva omesso di motivarecirca l’annullamento dei rilievi nn. 2 e 3 (interessi passiviindeducibili e indennizzi e risarcimenti a terzi indeducibili),nonostante i giudici di primo grado avessero invece accolto imotivi di ricorso, motivando per relationem, in adesione allasentenza n. 497 della C.T.P. di Roma, che aveva annullatol’avviso di accertamento relativo all’anno 2006, avente adoggetto gli stessi rilievi.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. Il giudizio di appello consiste in un riesame integrale - neilimiti dell'oggetto dell'impugnazione - di tutta la vicendasostanziale e processuale, sia in rito che nel merito. [OSCURATO:SOCIETA], lagiurisdizione del giudice di appello non è condizionata o limitatadall'attività del giudice di primo grado, ma si esercitadirettamente e immediatamente su tutto l'oggetto dellacontroversia. Quindi, come ogni altro giudice di merito, il giudicedi appello - nell'ambito dell'impugnazione - ha il potere-dovere divalutare le prove raccolte e di esprimere il proprio convincimentoin ordine ai fatti rilevanti per la decisione, sicchè, laddove ritengala sentenza di primo grado carente di motivazione ( così comeove opini in senso contrario), tale valutazione non è, di per sé,deducibile quale motivo di ricorso per cassazione per difetto diinteresse, in considerazione dell'effetto sostitutivo dellapronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui lenullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motividi impugnazione. ( Cass. n. 11220/1990, Cass. n. 11537/1996,Cass. n. 1323/2018).5. Con il quinto mezzo di impugnazione denunciano, insubordine, la «nullità della sentenza per omessa statuizione nelmerito, in violazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 354Numero registro generale 27375/2019Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 20108/2026Data pubblicazione 16/06/2026c.p.c., nonché dell’art. 59 del decreto legislativo n. 546/1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.», per omessapronuncia sui rilievi n. 2 e n. 3 dell’avviso di accertamento,essendosi la C.T.R. limitata ad affermare che la sentenza diprimo grado era carente di motivazione sui predetti rilievi senzapoi pronunciarsi nel merito. In tal modo era incorsa nellaviolazione degli articoli 353 e 354 c.p.c., atteso che, nonvertendosi nelle ipotesi tassative contemplate dalle suddettedisposizioni, una volta rilevata la nullità della sentenza per difettodi motivazione, avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, percome anche imposto dall’art. 59 del decreto legislativo n.546/1992.6. Con il sesto mezzo, rubricato «nullità della sentenza peromessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.», deducono, sempre insubordine, di aver riproposto nelle controdeduzioni all’appellodell’Ufficio i motivi ritenuti assorbiti dalla sentenza impugnata, inossequio al disposto dell’art. 59 del decreto legislativo n.546/1992, “nella non creduta ipotesi di accoglimento dell’appelloavversario”, insistendo nell’infondatezza dei rilievi numeri 2 e 3dell’avviso di accertamento, sui quali la C.T.R. aveva pertanto ildovere di pronunciarsi.6.1. I motivi quinto e sesto, da esaminarsi congiuntamente, sonofondati.6.2. Come già illustrato al punto 4.2. della presente sentenza,questa Corte ha più volte chiarito che l’omessa motivazione diuna sentenza di primo grado costituisce una nullità relativa. Diconseguenza, il giudice d’appello non può limitarsi a riteneresussistente il difetto di motivazione, ma ha l'obbligo di deciderenel merito sulla domanda proposta al giudice di primo grado,Numero registro generale 27375/2019Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 20108/2026Data pubblicazione 16/06/2026salve le tassative ipotesi di rimessione della causa a tale giudice,a norma degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., fra le quali nonrientra quella del difetto di motivazione della sentenza (Cass. n.5098/1988, Cass. n. 6293/1992, Cass. n. 11537/1996).6.3. Sussistono pertanto i denunciati errores in procedendo,essendosi la C.T.R. limitata a riscontrare il difetto di motivazionedenunciato dall’Agenzia delle Entrate sui rilievi, aventi adoggetto, rispettivamente, l’indeducibilità degli interessi passivi edil recupero a tassazione di euro 1.341.662,00, derivantedall’esame del conto “indennizzi e risarcimenti a terzi” (cfr.,pagina 10, paragrafo 3, della motivazione), omettendo diesaminare nel merito la loro fondatezza, alla luce dellecontestazioni formulate dalla odierna ricorrente nel ricorso diprimo grado, riproposte dalla parte appellata, ai sensi dell’art. 59del decreto legislativo n. 546/1992.7. Con il settimo mezzo di impugnazione, rubricato «nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 56, d.lgs n.546/1992, nonché degli articoli 329 e 324 c.p.c., in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.», lamentano che la C.T.R.abbia erroneamente accolto integralmente l’appello dell’Agenziadelle Entrate, nonostante nessuno dei motivi di gravame avesseriguardato la ripresa a tassazione dell’importo di euro1.723.584,00, corrispondente all’importo delle perdite pregresseutilizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto indebitamentecomputato in diminuzione del reddito nell’anno 2008, inviolazione dell’art. 84, comma 1 del T.U.I.R., che le societàavevano contestato nel ricorso di primo grado, a pagina 29.Trattandosi di un’autonoma ripresa a tassazione, che gliaccertatori avevano basato sic et simpliciter sugli avvisi diaccertamento n. TJB030700103/2011 per l’anno 2006 e n.Numero registro generale 27375/2019Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 20108/2026Data pubblicazione 16/06/2026TJB030700386/2012 per l’anno 2007 ed avendo il giudice diprimo grado accolto il ricorso, sul presupposto dell’avvenutoannullamento “dell’avviso di accertamento relativo all’anno diimposta 2006… con sentenza depositata in data 5 dicembre2012, pronuncia confermata con decisione della CTR depositatal’11 marzo 2014”, la C.T.R. avrebbe dovuto rilevare il giudicatointerno formatosi ai sensi dell’art. 324 c.p.c., non essendo statala decisione per tale parte censurata dall’appellante Agenzia delleEntrate.7.1. La censura è infondata.7.2. A pagina tre dell’atto di appello, trascritto nel controricorsodell’Agenzia delle Entrate e depositato in atti, è chiaramenteevincibile che il gravame si riferiva anche al rilievo avente adoggetto le perdite pregresse, che, secondo l’appellante, la C.T.P.aveva immotivatamente ed erroneamente accolto, stante che gliavvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007 non eranostati annullati con sentenze definitive, essendo pendenti i giudizidi impugnazione avverso le sentenze favorevoli alle appellate.8. Con l’ottavo ed ultimo mezzo di impugnazione, le ricorrentidenunciano, in subordine, la «nullità della sentenza per omessapronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all'art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.», per non avere i giudici di appelloesaminato l’eccezione di acquiescenza espressamente sollevataal punto 5 delle controdeduzioni, con la quale avevanoevidenziato che nell’appello dell’A.F. mancava ogni doglianzasulla ripresa a tassazione indicata al motivo precedente, oltre cheribadito che l’avviso di accertamento n. TMB035D00124/2011,relativo all’anno di imposta 2006, era stato annullato consentenza della C.T.P. di Milano n. 287/2016, passata in giudicato.Numero registro generale 27375/2019Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 20108/2026Data pubblicazione 16/06/20268.1. La censura, formulata come vizio di omessa pronuncia, èassorbita dal rigetto del settimo motivo.9. In conclusione, accolti i motivi quinto e sesto, inammissibili ilprimo, il secondo, il terzo ed il quarto, infondato il settimo,assorbito l’ottavo, la sentenza va cassata e rinviata alla CGT-2del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame deimotivi di gravame aventi ad oggetto le riprese di cui ai rilievi nn.2 e 3 (interessi passivi indeducibili e indennizzi e risarcimenti aterzi indeducibili), oltre che per provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto e sesto motivo, inammissibili il primo,secondo, terzo e quarto, respinto il settimo, assorbito l’ottavo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, per un nuovo esame, oltre che perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 9.4.2026.Il consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])