Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:C:1999:505
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61999CC0138_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella presente causa la Commissione ha presentato un ricorso volto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva suddetta.
2 L'art. 12, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima al più tardi il 21 novembre 1996.
3 In sede di osservazioni, presentate alla Corte il 19 maggio 1999, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non contesta la mancata adozione dei necessari provvedimenti. Esso spiega però che le ragioni inerenti al ritardo hanno carattere esclusivamente procedurale, e fa all'uopo riferimento alle concrete difficoltà procedurali insorte.
4 Stando così le cose, il ricorso della Commissione è fondato.
Conclusione
5 Ritengo pertanto che la Corte dovrebbe così pronunciarsi:
1) non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima.
2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese di causa.
(1) - GU L 319, pag. 14.