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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:C:1999:505
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61999CC0138_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1 Nella presente causa la Commissione ha presentato un ricorso volto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva suddetta. 2 L'art. 12, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima al più tardi il 21 novembre 1996. 3 In sede di osservazioni, presentate alla Corte il 19 maggio 1999, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non contesta la mancata adozione dei necessari provvedimenti.

Esso spiega però che le ragioni inerenti al ritardo hanno carattere esclusivamente procedurale, e fa all'uopo riferimento alle concrete difficoltà procedurali insorte. 4 Stando così le cose, il ricorso della Commissione è fondato.

Conclusione 5 Ritengo pertanto che la Corte dovrebbe così pronunciarsi: 1) non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese di causa. (1) - GU L 319, pag. 14.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61999CC0138_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1 Nella presente causa la Commissione ha presentato un ricorso volto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva suddetta. 2 L'art. 12, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima al più tardi il 21 novembre 1996. 3 In sede di osservazioni, presentate alla Corte il 19 maggio 1999, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non contesta la mancata adozione dei necessari provvedimenti. Esso spiega però che le ragioni inerenti al ritardo hanno carattere esclusivamente procedurale, e fa all'uopo riferimento alle concrete difficoltà procedurali insorte. 4 Stando così le cose, il ricorso della Commissione è fondato. Conclusione 5 Ritengo pertanto che la Corte dovrebbe così pronunciarsi: 1) non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese di causa. (1) - GU L 319, pag. 14.