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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2024

Cassazione n. 28739/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25837/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- LIA 325, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro MINISTERO PER I BENI E [OSCURATO:PERSONA]' CULTURALI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5460/2019 depositata il11/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel [OSCURATO:SOCIETA]. conviene dinanzi al Tribunale di Roma il Mi- nistero dei beni culturali, la [OSCURATO:SOCIETA]. (in proprio e quale incor- porante della Italstrade) la Cassa depositi e prestiti per la condanna al risarcimento del danno per inadempimento da parte del promit- tente venditore di un contratto preliminare di compravendita immo- biliare del 1987 (subito dopo la stipula del preliminare il Ministero dei beni culturali aveva avviato un procedimento di espropriazione dell'immobile oggetto del contratto).

Nel 2012 il Tribunale rigetta le domande per prescrizione.

Durante il giudizio di appello, promosso dalla Simca, quest'ultima viene dichiarata fallita dal Tribunale di Roma nel maggio 2015.

Nel giugno 2017 [OSCURATO:SOCIETA] deposita la sentenza dichiarativa di fallimento e chiede che il processo venga dichiarato estinto o comunque interrotto.

Con provvedimento depositato il 7/12/17, la Corte di appello comunica alle parti la dichiarazione dell’interruzione del processo(per il fallimento della Simca ), dichia- razione adottata all'udienza del 4/7/17.

Nel marzo 2018 [OSCURATO:PERSONA], ex amministratore della Simca, allega l'inerzia del curatore del fallimento, fa valere l’interesse a tutelare la propria posizione (quale imputato del reato di bancarotta fraudolenta), riassume il giudizio.

Nel settembre 2019 la Corte di appello dichiara l'estinzione del processo per tardività della riassunzione.

Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] in proprio, già amministra- tore unico della Simca, con due motivi di ricorso.

Resistono con di- stinti controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA] (con memoria ) , il Ministero dei beni cul- turali e la Cassa depositi e prestiti. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Il primo motivo denuncia che non sia stato applicato l'art. 143 d.lgs. 14/2019, secondo cui il dies a quo per la riassunzione del pro- cesso interrotto decorre dalla dichiarazione del giudice.

Nonché vio- lazione dell'art. 12 Preleggi, dell'articolo 300 c.p.c., nonché viola- zione del principio del favor rei.

Il secondo motivo denuncia che non sia stata dichiarata immedia- tamente l'estinzione del processo in udienza.

Si deduce la violazione dell’art. 305 c.p.c. e dell’art. 24 cost.

Si fa valere che la mancata adozione del provvedimento di interruzione direttamente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha impedito al ricorrente di impiegare per intero il ter- mine per la riassunzione (si parla di «interruzione mascherata»).

2. – I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione.

Essi sono rigettati.

Successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta a comporre contrasti giurisprudenzialiin materia la pronuncia delle Se- zioni Unite n. 12154 del 2021.

Nel passo rilevante per decidere il caso attuale, essa statuisce che, i n caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiara- zione giudiziale dell'interruzione stessa è portata a conoscenza di ciascuna parte.Tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ra- gione della sua pronuncia in udienza, va notificata alle parti o al cu- ratore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.

Inragione della dichiarazione di interruzione del processo avve- nuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è da confermare la correttezza della pronuncia impugnata, ove si argomenta che è necessaria la cono- scenza legale per garantire la certezza del termine di decorrenza per la riassunzione del processo interrotto e che tutte le parti hanno avuto tale conoscenza del fallimento in seguito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte ritiene pertanto, correttamente, che il dies a quo per la riassunzione del giudizio coincida con la data di tale udienza, mentre è irrilevante che il difensore della Simca (lo stesso che di- fendeGiuseppe Materia) non vi abbia partecipato.

Si conferma altresì l’infondatezzadella tesi che il termine iniziale debba essere calcolato dalla data della successiva comunicazione del provvedimentodichia- rativo della interruzione, cioè dal 4/12/2017(mentre l'art. 143 d.lgs. 14/2019, menzionato nel primo motivo di ricorso, non era entrato in vigore al tempo del processo).

3. - Il ricorso è rigettato.

Le spese sono compensate in ragione delle incertezze giurisprudenzial i sussistent i al tempo della proposi- zionedel ricorso .

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del pre- sente giudizio.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25837/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- LIA 325, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro MINISTERO PER I BENI E [OSCURATO:PERSONA]' CULTURALI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5460/2019 depositata il11/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel [OSCURATO:SOCIETA]. conviene dinanzi al Tribunale di Roma il Mi- nistero dei beni culturali, la [OSCURATO:SOCIETA]. (in proprio e quale incor- porante della Italstrade) la Cassa depositi e prestiti per la condanna al risarcimento del danno per inadempimento da parte del promit- tente venditore di un contratto preliminare di compravendita immo- biliare del 1987 (subito dopo la stipula del preliminare il Ministero dei beni culturali aveva avviato un procedimento di espropriazione dell'immobile oggetto del contratto). Nel 2012 il Tribunale rigetta le domande per prescrizione. Durante il giudizio di appello, promosso dalla Simca, quest'ultima viene dichiarata fallita dal Tribunale di Roma nel maggio 2015. Nel giugno 2017 [OSCURATO:SOCIETA] deposita la sentenza dichiarativa di fallimento e chiede che il processo venga dichiarato estinto o comunque interrotto. Con provvedimento depositato il 7/12/17, la Corte di appello comunica alle parti la dichiarazione dell’interruzione del processo(per il fallimento della Simca ), dichia- razione adottata all'udienza del 4/7/17. Nel marzo 2018 [OSCURATO:PERSONA], ex amministratore della Simca, allega l'inerzia del curatore del fallimento, fa valere l’interesse a tutelare la propria posizione (quale imputato del reato di bancarotta fraudolenta), riassume il giudizio. Nel settembre 2019 la Corte di appello dichiara l'estinzione del processo per tardività della riassunzione. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] in proprio, già amministra- tore unico della Simca, con due motivi di ricorso. Resistono con di- stinti controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA] (con memoria ) , il Ministero dei beni cul- turali e la Cassa depositi e prestiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il primo motivo denuncia che non sia stato applicato l'art. 143 d.lgs. 14/2019, secondo cui il dies a quo per la riassunzione del pro- cesso interrotto decorre dalla dichiarazione del giudice. Nonché vio- lazione dell'art. 12 Preleggi, dell'articolo 300 c.p.c., nonché viola- zione del principio del favor rei. Il secondo motivo denuncia che non sia stata dichiarata immedia- tamente l'estinzione del processo in udienza. Si deduce la violazione dell’art. 305 c.p.c. e dell’art. 24 cost. Si fa valere che la mancata adozione del provvedimento di interruzione direttamente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha impedito al ricorrente di impiegare per intero il ter- mine per la riassunzione (si parla di «interruzione mascherata»). 2. – I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione. Essi sono rigettati. Successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta a comporre contrasti giurisprudenzialiin materia la pronuncia delle Se- zioni Unite n. 12154 del 2021. Nel passo rilevante per decidere il caso attuale, essa statuisce che, i n caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiara- zione giudiziale dell'interruzione stessa è portata a conoscenza di ciascuna parte.Tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ra- gione della sua pronuncia in udienza, va notificata alle parti o al cu- ratore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario. Inragione della dichiarazione di interruzione del processo avve- nuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è da confermare la correttezza della pronuncia impugnata, ove si argomenta che è necessaria la cono- scenza legale per garantire la certezza del termine di decorrenza per la riassunzione del processo interrotto e che tutte le parti hanno avuto tale conoscenza del fallimento in seguito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte ritiene pertanto, correttamente, che il dies a quo per la riassunzione del giudizio coincida con la data di tale udienza, mentre è irrilevante che il difensore della Simca (lo stesso che di- fendeGiuseppe Materia) non vi abbia partecipato. Si conferma altresì l’infondatezzadella tesi che il termine iniziale debba essere calcolato dalla data della successiva comunicazione del provvedimentodichia- rativo della interruzione, cioè dal 4/12/2017(mentre l'art. 143 d.lgs. 14/2019, menzionato nel primo motivo di ricorso, non era entrato in vigore al tempo del processo). 3. - Il ricorso è rigettato. Le spese sono compensate in ragione delle incertezze giurisprudenzial i sussistent i al tempo della proposi- zionedel ricorso . Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del pre- sente giudizio. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte r