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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22497/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ha riqualificato i fatti contestati, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] in episodi di incendio e danneggiamenti e, con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, ha irrogato al predetto la pena di anni quattro di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti seppure la sentenza impugnata abbia provveduto ad applicare le attenuanti generiche con prevalenza sulle contestate aggravanti; rilevatq pertanto la manifesta infondatezza della doglianza di ricorso; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il co sigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ha riqualificato i fatti contestati, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] in episodi di incendio e danneggiamenti e, con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, ha irrogato al predetto la pena di anni quattro di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti seppure la sentenza impugnata abbia provveduto ad applicare le attenuanti generiche con prevalenza sulle contestate aggravanti; rilevatq pertanto la manifesta infondatezza della doglianza di ricorso; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co sigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 22497/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris