CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 94ricorrentecontroISTITUTO [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SERGIOPREDEN, [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 1057 del 2020 della Corte d’appello di Roma,depositata il 15 maggio 2020 (RG 4273/2017),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;non si può accogliere l’istanza di interruzione del giudizio formulata dalprocuratore del ricorrente, in quanto il giudizio di cassazione è rettodall’impulso officioso e, per giurisprudenza risalente (Cass., sez. I, 19giugno 1972, n. 1913), l’interruzione non si applica al giudizio dilegittimità;Numero registro generale 28831/2020Numero sezionale 362/2026Numero di raccolta generale 11002/2026Data pubblicazione 24/04/2026CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno compensate, allastregua della complessità delle questioni di giurisdizione in ordineall’actio finium regundorum tra giurisdizione ordinaria e giurisdizionecontabile; P.Q.MDichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio,ogni altra istanza disattesa.Roma, 23 aprile 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -