CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2026
Cassazione n. 02663/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 08/01/2026 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con nota dell’11 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di ricusare l’intero collegio della Quinta sezione penale della Corte di cassazione chiamato a decidere, il 14 gennaio 2026, il ricorso n. 29045-25 presentato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; - nella dichiarazione di ricusazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che al collegio ricusato è demandata la decisione su un ricorso relativo alla revisione della sentenza di condanna per omicidio volontario inflitta al condannato dalla Corte di assise di Taranto il 25 ottobre 1999, irrevocabile il 8 gennaio 2001, e che il presidente di tale collegio, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe “espresso in precedenti, e notorie, decisioni posizioni giuridiche rigide su questioni che sono il cuore pulsante del presente giudizio creando una situazione di oggettivo pregiudizio. In particolare, la presidente risulta aver rigettato il ricorso relativo al noto delitto di Erba, a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con una valutazione anacronistica e rigida e contraria ai principi del diritto”; - nella dichiarazione di ricusazione si afferma che questo pregiudizio integrerebbe “pienamente la grave ragione di convenienza richiesta dall’art. 37 c.p.p. per la ricusazione”; - nella dichiarazione di ricusazione si aggiunge che, pur avendo fatto parte del collegio che ha deciso della revisione della condanna sul delitto di Erba soltanto la presidente [OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione di ricusazione “si estende a tutti i componenti del collegio, stante l’inevitabile influenza che la posizione del presidente esercita sulla deliberazione”; Ritenuto che: - al contrario di quanto sostenuto nella dichiarazione di ricusazione, l’art. 37, comma 1, cod. proc. pen. non prevede tra le cause per cui è possibile la ricusazione del giudice le “gravi ragioni di convenienza”; - la norma dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen.dispone, infatti, che “il giudice può essere ricusato dalle parti: a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g); b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione”; - le “gravi ragioni di convenienza” sono indicate nella lett. h) del primo comma dell’art. 36, lettera che, come si è visto sopra, non è richiamata dall’art. 37; - ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sia “inammissibile la ricusazione del giudice fondata sulle "altre gravi ragioni di convenienza" per le quali l'art. 36, comma primo, lett. h, cod. proc. pen., impone al giudice il dovere di astenersi, in quanto tale ultima disposizione non è richiamata nel successivo art. 37, che detta la disciplina dei casi di ricusazione, né può essere ad essa estesa, data la natura di norme eccezionali che la regolano” (Sez. 1, n. 12467 del 11/03/2009, Cariolo, Rv. 243562 – 01; conforme Sez.1, n. 10424 del 04/03/2022, Famoso, n.m.); - la giurisprudenza di legittimità ha anche ritenuto, peraltro, che la decisione del legislatore di non riconoscere le “gravi ragioni di convenienza” come motivo di ricusazione del giudice non sollevi dubbi di costituzionalità, ed ha dichiarato “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di ricusare il giudice in presenza delle "gravi ragioni di convenienza" previste quale mera causa di astensione dall'art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., essendo tale differenziazione finalizzata ad attuare una tutela ad incisività crescente del principio di precostituzione (…)” (Sez. 6, n. 44436 del 04/10/2022, Palamara, Rv. 284151 - 02); - in definitiva, ci si trova, pertanto, in presenza di una dichiarazione di ricusazione che è stata presentata per un motivo non previsto dalla legge; Ritenuto, in ordine alla procedura da seguire, che: - l’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. dispone che “quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611”; - secondo la lettura che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità, da questa norma discende che nel caso in cui i motivi addotti a sostegno dell’istanza siano manifestamente infondati, come nel caso in esame, il provvedimento debba essere emesso senza formalità di procedura, ovvero senza avvisi di udienza e senza contraddittorio (Sez. 3, n. 46032 del 06/11/2008, Grimaldi, Rv. 241672 – 01: “la ordinanza con cui la Corte di cassazione dichiari inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, la dichiarazione di ricusazione nei confronti di un giudice della stessa corte, è adottata "de plano", dovendo, invece, la stessa corte procedere a norma dell'art. 611 cod. proc. pen. laddove sia proposto ricorso per cassazione avverso ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla corte d'appello); - è, infatti, “giurisprudenza consolidata quella secondo cui, in presenza di ricusazione proposta da chi non ne aveva diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'art.38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati la Corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, secondo quando espressamente previsto dall'art. 41 comma 1^ C.p.p. per l'ipotesi, come nel caso in esame, di ricusazione c.d. "interna". La procedura richiamata comporta la fissazione dell'udienza e la deliberazione corrispondente "senza avvisi", cioè de plano" (Sez. 7, n. 24226 del 17/04/2018, Stara, n.m.); Ritenuto, da ultimo, quanto alla sanzione pecuniaria, che: - l’art. 44 cod. proc. pen.dispone che “con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni (ossia, per effetto della conversione in euro da euro 258 a euro 1.549: n.d.e.), senza pregiudizio di ogni azione civile o penale”; - questa norma è stata interpretata nel senso che “in tema di ricusazione, l'applicazione della sanzione pecuniaria, in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza, siccome consegue ad una valutazione largamente discrezionale del giudice, richiede una motivazione che offra sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria” (Sez. 3, n. 41213 del 15/09/2015, Attanasio, Rv. 264989 - 01); - la giurisprudenza di legittimità ha anche aggiunto che la scelta discrezionale del giudice sull’applicazione della sanzione pecuniaria deve essere motivata con riferimento “alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione” (Sez. 6, n. 23783 del 07/06/2012, Polak, Rv. 253045 – 01, in motivazione; conforme Sez. 5, n. 21926 del 06/05/2010, Lucarelli, Rv. 247436 – 01, in motivazione); - nel caso in esame, il palese discostarsi della richiesta dalla non equivoca lettera della legge e la distanza tra lo schema processuale astratto disegnato dal legislatore per la proposizione della dichiarazione di ricusazione e la fattispecie concreta sono talmente elevati (tra l’altro, per essere stato addotto a sostegno dell’esistenza delle “ragioni di grave convenienza” che pregiudicherebbero la decisione del collegio una mera interpretazione in diritto, ritenuta in tesi sfavorevole, manifestata da un collegio, cui apparteneva il magistrato ricusato, nell’esercizio delle funzioni nella decisione di un processo precedente, privo di qualsiasi connessione o collegamento probatorio con quello oggetto del giudizio; nonché per essere stata estesa indebitamente l’istanza a tutti i componenti del collegio) da giustificare l’applicazione della sanzione pecuniaria, e di giustificarne, in particolare, l’applicazione nel massimo edittale, come indicato nel dispositivo; - infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, “la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza è emanata nell'esercizio di un potere disciplinare del giudice nei confronti della parte che viola il dovere di non intralciare l'organizzazione giudiziaria, e trova fondamento nella necessità di evitare la proliferazione di ricusazioni infondate proposte a scopo defatigatorio. (Sez. 3, n. 4651 del 13/01/2016, Meriani, Rv. 266277 - 01); P.Q.M Dichiara l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti della presidente e dei consiglieri del collegio della V sezione penale della Corte di cassazione, chiamato a decidere il rico