CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesidall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Bari , [OSCURATO:PERSONA],115 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] sc hi di Siena s .p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da g l i Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA],21 –controricorrente– avverso la sentenza n. 2012/2019, del la Corte di Appello di Firenze , pubblicata il 12.8.2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 . 6. 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Intermediazione mobiliareart. 346 c.p.c. Con ricorso, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.,i ricorrenti, contestando alcune operazioni di investimento in obbligazioni Parmalat ([OSCURATO:PERSONA]. 5,25 b% 04), avevano chiesto la condanna della banca alla restituzione di € 80.575. In particolare, avevano sostenuto: a ) di intrattenere rapportidi conto corrente con la banca; b ) di non avere conoscenza dei mercati finanziari ed inparticolare di titoli esteri; c) che l'operazione titoli Parmalat non era stata preceduta dal perfezionamento in forma scritta del prodromico contr a tto quadr o ; d) che la banca non aveva illustrato i rischi conseguenti all'operazione né aveva fornito alcun documento o prospetto informativo da cui si potesse evincerel'esistenza di rischi in termini di perdita del capitale investito, né aveva informato che le principali agenziedi rating avevano valutato l'investimento come speculativo, ovverocirca la natura di bond quotato in mercati non regolamentati cui non potevaaccedere direttamente il risparmiatore e la Banca non aveva rispettato l'obbligo della informativa con riferimento all'adeguatezza dell'operazione ed all'esistenza di conflitto di interesse. Il Tribunale di Siena dichiarava la nullità del contratto quadro per la mancanza della sottoscrizione della Banca e condannava la stessa alla restituzione delle somme così come richiesto. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena appellava la sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Firenze che accoglieva l’appello aderendo all'insegnamento di Cass. S.U. n. 898/2018 , secondo cui « In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scr i tta del contratto quadro, posto a pena di nullità(azionabile dal solo cli ente ) dall'art. 13 d .lgs. n. 58 del 1998, va in teso non in sens o strutturale, ma funzionale avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrlzi.one di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben pu ò desumersi alla str eg u a di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti». In ossequio al menz i onat o pr i n ci pio accoglieva l’appello e rigettava la domanda degli appellati rivolta alla dichiarazione di nullità sopravvenuta del contratto di intermediazione e, in conseguenza , anchela domanda di nullità sopravvenuta degli ord ini di acquisto di obbligazioni Parmalat. Precisava, infine che: «L'ulteriore domanda risulta ass o rbita dall'accoglimento dell'appello; le domande formulate dagli attuali, appellati sono inammissibili in quanto non sono state formulate con appello incidentale condizionato, ma eranolimitate all' a cc oglimento delle domande formulate in primo grado, peraltro non riportate nell’atto di costituzione». [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione conun motiv o ed anche memoria . [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c., in relazione all’art. 369, comma 1, n.4, c.p.c. Inammissibilità delle domande riproposte in appello dai sigg.ri Netti. Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Nullità della sentenza. Si lamenta che la Corte a bbia ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, proposta in I grado in via subordinata rispetto alla domanda di nullità del contratto quadro,che non era stata decisa dal Tribunale perché ritenuta assorbita dall’accoglimento della domanda principale relativa alla nullità del contratto per la mancata sottoscrizione del modulo contrattuale da parte della Banca intermediaria. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che tale domanda avrebbe dovuto essere formulata con appello incidentale condizionato. 1.1La censura è fondata. I ricorrenti precisano di aver proposto una domanda risarcitoria in via subordinata rispetto alla domanda principale di nullità, e di aver riproposto la domanda risarcitoria con la comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, richiamando ampiamente il contenuto di quest’ultima. La Corte d’appello ha errato nel dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria, la quale, essendo stata proposta in via subordinata, era assorbita dall’accoglimento della domanda principale da parte del Tribunale, che dunque su di essa non si era pronunciato; conseguentemente era sufficiente la mera riproposizione di essa ex art. 346 c.p.c. e non era necessario l’appello incidentale. Non ha pregio la difesa della controricorrente, la quale invoca non a proposito la giurisprudenza sull’onere di appello incidentale in caso di mancato accoglimento di domanda alternativa incompatibile con quella accolta dal giudice di primo grado. Qui, infatti, si tratta non già di due domande –nullità e risarcimento del danno – alt ernative, bensì più esattamente di una domanda principale e una domanda subordinata; in tal caso vale senz’altro la regola dell’assorbimento della seconda nell’accoglimento della prima, con conseguente sufficienza della mera riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c. (v. la stessa Cass. , n. 8674/2017, erroneamente richiamata dalla ricorrente; Cass, n. 10966/2004 ; Cass.n. 25840/2021). 2.Per quanto esposto, l a sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione,anche per le spese del g