Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2020
ECLI:EU:T:2020:283
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0104_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (JUVÉDERM)
(Causa T‑104/19)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo JUVÉDERM – Uso effettivo del marchio – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Uso nella forma con la quale il marchio è stato registrato – Uso con il consenso del titolare – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1, comma 1)
(v. punti 19‑21)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio denominativo JUVÉDERM
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1)
(v. punti 32, 33, 44, 53)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1)
(v. punti 37‑39)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Uso da parte di un terzo con il consenso del titolare del marchio
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 2)
(v. punti 49, 50)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 dicembre 2018 (procedimento R 2630/2017‑4), relativa a un procedimento di decadenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
3)
L’[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.