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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37210/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; otf [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello cli Bari, in parziale riforma della pronuncia, in data 6 marzo 2015, con cui il Tribunale di Trani aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, ha rideterminato la pena inflittagli in mesi 5 e ciorni 10 di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difenspre di fiducia del Cusanno, articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 27, comma 2, Cost., 6 Convenzione EDU, 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.

Lamenta, in particolare, c1,e la Corte di appello abbia ritenuto provata la sua responsabilità sulla base di una c:onstatazione errata posto che dall'attività investigativa non era emerso con IE necessaria certezza il suo allontanamento dall'abitazione nell'orario inibitogli dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione; al contrario, era plausibie la tesi che non avesse sentito il citofono perché addormentato.

2.2. Con il secondo motivo denunzia vizio motiwzionale, rilevando l'assenza nell'apparato argomentativo di riferimenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

3. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili

3.1. La prima censura è versata interamente in fatto e sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifes:amente illogici, del giudice del merito, che ha ritenuto provata la contestata violazione delle prescrizioni sulla scorta dell'esito di ben tre controlli presso l'abitazione dell'imputato, il quale, pur essendo perfettamente in grado di sentire il citofonc, non aveva, in tutte tre le occasioni, risposto sol perché assente.

3.2. Il secondo motivo non è deducibile in questa sede perché non ha costituito oggetto di motivi di gravame (cfr. da ul :irno Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 che ha sottolineato co ne tale consolidato principio si fonda sulla necessità di "evitare il rischio che in sede il legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello").

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugr azione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle arr mende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nere in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; otf [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello cli Bari, in parziale riforma della pronuncia, in data 6 marzo 2015, con cui il Tribunale di Trani aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, ha rideterminato la pena inflittagli in mesi 5 e ciorni 10 di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difenspre di fiducia del Cusanno, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 27, comma 2, Cost., 6 Convenzione EDU, 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, c1,e la Corte di appello abbia ritenuto provata la sua responsabilità sulla base di una c:onstatazione errata posto che dall'attività investigativa non era emerso con IE necessaria certezza il suo allontanamento dall'abitazione nell'orario inibitogli dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione; al contrario, era plausibie la tesi che non avesse sentito il citofono perché addormentato. 2.2. Con il secondo motivo denunzia vizio motiwzionale, rilevando l'assenza nell'apparato argomentativo di riferimenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 3. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili 3.1. La prima censura è versata interamente in fatto e sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifes:amente illogici, del giudice del merito, che ha ritenuto provata la contestata violazione delle prescrizioni sulla scorta dell'esito di ben tre controlli presso l'abitazione dell'imputato, il quale, pur essendo perfettamente in grado di sentire il citofonc, non aveva, in tutte tre le occasioni, risposto sol perché assente. 3.2. Il secondo motivo non è deducibile in questa sede perché non ha costituito oggetto di motivi di gravame (cfr. da ul :irno Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 che ha sottolineato co ne tale consolidato principio si fonda sulla necessità di "evitare il rischio che in sede il legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello"). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugr azione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle arr mende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nere in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 37210/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris