CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 14822/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -1727 avverso la sentenza n. 381/2023 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 23/02/2023 R.G.N. 1253/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 5515/2018 il Tribunale di Palermo,provvedendo sull’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] nei confrontiNumero registro generale 9623/2023della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al decreto ingiuntivo n. 4614/2017N, umero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 14822/2026emesso dal medesimo Tribunale, su ricorso di detta società, coDnat a pubblicazione 18/05/2026il quale era stato ingiunto al Milazzo di pagare la somma di €194.757,87, oltre interessi e spese del procedimento monitorio,aveva revocato il decreto opposto, ma aveva condannatol’opponente Milazzo al pagamento della somma di € 114.215,53,oltre interessi e spese di lite.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Palermo,in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Milazzo controla sentenza di primo grado ed in sua riforma, compensava fra leparti nella misura di 1/3 le spese del primo grado e, mantenutaferma la liquidazione effettuata dal Tribunale, condannava ilMilazzo al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deirestanti 2/3; condannava, altresì, il Milazzo al pagamento dellespese del giudizio d’appello, in favore dell’appellata, comeliquidate.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito, ritenutol’appello del Milazzo ammissibile e tempestivo, disattendeva lacensura con la quale l’appellante si doleva di un vizio diultrapetizione della sentenza di prime cure.4. La Corte, inoltre, trattava congiuntamente altri duemotivi, con uno dei quali l’appellante si doleva che il Tribunale,nonostante l’accoglimento dell’eccezione di prescrizionedell’azione cartolare, avesse ritenuto che le cambiali e gliassegni posti a fondamento del decreto ingiuntivo oppostointegrassero promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. eaffermato che nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza dititoli di credito non più efficaci come tali dovesse essere implicitala proposizione anche dell’azione causale sulla base dell’utilizzodel titolo stesso quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.;Numero registro generale 9623/2023nonché altro motivo con il quale si deduceva che la sentenzaN umero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 14822/2026appellata sarebbe stata inficiata dal vizio di omessa pronuncDiaat a pubblicazione 18/05/2026in merito alla ripetizione delle somme ingiunte e corrisposte.5. In definitiva, la Corte riteneva di riformare la sentenzagravata solo in punto di regolamentazione delle spese del primogrado nei termini specificati in dispositivo.6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.7. Resiste l’intimata con controricorso.8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo il ricorrente denuncia: “Art. 360 n. 4 –nullità della sentenza mancato esame del motivo di appello sub2) nella parte in cui si censurava la sentenza impugnata peromessa pronuncia in merito alla ripetizione. Motivazioneapparente: quindi inesistente”. Deduce che: “La Corte di [OSCURATO:PERSONA] – asserendo di procedere alla trattazione congiuntadel primo e secondo motivo di appello – ha motivato soloapparentemente le ragioni di rigetto del secondo motivo diappello che invero non risultano esplicitate …”.2. Il motivo è inammissibile.3. Giova premettere che la Corte di merito, nel pronunciarsicongiuntamente su due motivi d’appello, ha osservato:“L’assegno come la cambiale, privi di valore cartolare, sono daconsiderarsi nei rapporti tra emittente e prenditore come unapromessa di pagamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1988Numero registro generale 9623/2023c.c., con la conseguente configurabilità della presunzione iurisN umero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 14822/2026tantum di validità, esistenza e persistenza del rapportDoat a pubblicazione 18/05/2026obbligatorio sottostante, incombendo al debitore di fornire laprova dell’inesistenza o nullità originaria del suddetto rapportoovvero di dimostrare l’intervenuta estinzione del credito.Ebbene, nel caso in esame, tale prova non è stata fornita.Assume l’appellante che, nell’ambito del rapporto di lavorosubordinato intrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA] e d’intesa col datoredi lavoro, egli avrebbe trattenuto alcune somme riscosse pressoi clienti a titolo di retribuzione; e, in attesa dei relativi conteggi,in data 26.2.2008 avrebbe sottoscritto 14 cambiali (13 diimporto pari a € 5.000,00 ciascuna e una di € 2.683,13) percomplessivi € 67.683,13 a garanzia delle somme ritenute.Scadute le cambiali e ancora in attesa dei calcoli definitivi egliavrebbe emesso, il 17.5.2010, dieci assegni dall’importociascuno di € 4.653,24, per complessivi € 46.532,40, sempre agaranzia delle somme trattenute, ma da compensare con il suocontrocredito dipendente dal rapporto di lavoro, ormai cessato.Si sarebbe trattato, pertanto, non di titoli emessi per undebito complessivo di € 114.045,65 (rectius, 114.215,53), madi più titoli emessi a garanzia dell’eventuale debito residuo, dacalcolarsi, verso il datore di lavoro.Siffatta ricostruzione, priva di riscontri probatori, non valea superare la presunzione fondata sul tenore dei documenti inquestione.La tesi del Milazzo, invero, è smentita dalle sentenzerichiamate dall’appellata – cioè dalla n. 1304/14 R.G. delTribunale di Palermo, con cui è stata accolta la domanda direvocatoria della [OSCURATO:PERSONA] (all. fasc. I grado), confermata inappello con la sentenza n. 197/2019, e la n. 1002/2018 Nduemellrao r egistro generale 9623/2023Numero sezionale 1727/2026Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Lavoro, riportate peNru maermo dpi rai ccolta generale 14822/2026stralci nella comparsa di costituzione – che, se non invocabili Daait a pubblicazione 18/05/2026fini del giudicato esterno sulla questione relativa ai rapporti trail Milazzo e la predetta società, di certo forniscono idoneielementi di giudizio in merito alla sussistenza del creditoazionato in monitorio, riscontrabili nell’ammissionedell’appellante di aver trattenuto somme appartenentiall’appellata”.4. Rispetto a questa motivazione, il ricorrente richiama ilsecondo motivo del proprio appello (cfr. pagg. 15-16 del ricorsoper cassazione), ma, come già emerge dalla sintesi dell’unicomotivo di ricorso, in un primo momento, pur senza menzionarel’art. 112 c.p.c., sembra dolersi di un vizio di omessa pronuncia:deduce, infatti, che “la Corte di Palermo (al pari del Giudice diPrime Cure) non ha esaminato l’eccezione sollevatadall’appellante (ricorrente in cassazione) per la quale, a tuttoconcedere, le somme di cui ai titoli assegni e cambiali non eranostati emessi a garanzia di un debito complessivamentedeterminato in € 114.25,53 (importo derivante dalla sommadegli assegni e delle cambiali) ma tutt’al più, che si trattava dititoli emessi a garanzia del medesimo debito – dapprimaerroneamente stimato in € 67.683,13 e poi successivamenterideterminato in € 45.532,40, sempre a garanzia e, in ogni caso,da compensare con le successive retribuzioni e TFR” (così a pag.17 del ricorso in esame).5. Come già emerge dalla rubrica della censura e risultaconfermato dal suo svolgimento, il ricorrente denuncia nelcontempo il diverso vizio di un’anomalia motivazionale, indicatacome “motivazione apparente”.5.1. Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recNeumnetreo r egistro generale 9623/2023Numero sezionale 1727/2026ribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 14822/2026360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unitDeat a pubblicazione 18/05/2026a partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poi determinato ilrifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per il tramite delle normeche impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del viziomotivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacchéle prime due ipotesi attengono all’esistenza della motivazione,le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che leSezioni Unite ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico” e la “motivazioneapparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e “la motivazione perplessa e obbiettivamenteincomprensibile”. In questo caso – occorre evidenziare perquanto si dirà più avanti – il vizio è testuale, come lo era inprecedenza il vizio motivazionale regolato dal previgente n. 5dell’articolo 360 (la cosa è scontata, solo a titolo di esempio sicita tra le tante Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802) (così nel § 10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).5.2. Orbene, la dedotta “motivazione apparente” si fondaanche su atti e documenti estrinseci rispetto al testo dellasentenza impugnata, quali le parti dell’atto dell’appello propostodall’attuale ricorrente e taluni titoli cambiali o assegni; laddoveanche l’anomalia motivazionale nella specie denunciata, neilimiti in cui è ora ammissibile in sede di legittimità, dev’essere– come premesso - “testuale”, vale a dire, emergente dalprovvedimento in sé, e quindi dev’essere dedotta a prescinderedal confronto con le risultanze processuali (cfr. anche, explurimis, Cass., sez. un., n. 37406/2022).6. Del resto, come risulta chiaramente dallo sviluppo Ndumeellrao r egistro generale 9623/2023Numero sezionale 1727/2026censura (cfr. in particolare pagg. 18-21 del ricorso), il ricNourmreeron dti era ccolta generale 14822/2026in apparenza denuncia ondivagamente errores in procedendDoat a pubblicazione 18/05/2026differenti (omessa pronuncia o motivazione apparente), ma inrealtà critica nel merito l’apprezzamento probatorio operatodalla Corte territoriale.7. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPAcome per legge;Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 aprile2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9623/2023Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 14822/2026Data pubblicazione 18/05/2026