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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12015/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05YQQSS ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in primo grado, ne ha confermato la condanna per il concorso in tentativo di furto aggravato dal mezzo fraudolento, tuttavia riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e rideterminando la pena inflitta all'imputato; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione dell'art. 336 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta irritualità della querela - presentata dalla vicedirettrice del supermercato in cui si è verificato il fatto, priva dei poteri di rappresentanza - e al conseguente difetto di procedibilità, è inammissibili, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, ed è altresì manifestamente infondato, poiché si pone in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il direttore dell'esercizio - o, come nel caso di specie, il vicedirettore - è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è c:ompresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani e altro, Rv. 259289; Sez.

U, n. 40:354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975); 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizi della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità,, poiché, attraverso deduzioni che si rivelano aspecifiche, si limita a riproporre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata).

La sentenza impugnata ha ritenuto integrata la suddetta circostanza, non solo in forza dell'utilizzo dello zainetto, ma anche alla luce delle modalità della condotta dei due concorrenti, avendo l'uno distratto l'attenzione del personale di cassa mediante il pagamento di merce di poco valore, mentre l'altro, confidando in tale distrazione, recuperava lo zainetto contenente la merce, riposto in un punto non direttamente soggetto alla visuale del personale stesso, e si allontanava; 4.Considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima espressione, alla mancata concessione dei benefici di legge, come la non menzione della condanna, oppure al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativi di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito ed altresì inerenti al trattamento punitivo, in presenza di una motivazione sufficiente e non illogica e di un adeguato esame delle deduzioni difensive operato dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

I giudici hanno escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti per la mancanza di elementi utili ad essere valorizzati in tal senso, considerate, altresì, le modalità preordinate della condotta dell'imputato, in forza delle quali viene altresì negata la particolare tenuità del fatto.

Gli altri benefici di legge non sono stati concessi, alla luce delle condizioni di assoluta marginalità sociale dell'imputato, che non consentivano di formulare una prognosi di futura astensione dalla commissione di altri reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05YQQSS ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in primo grado, ne ha confermato la condanna per il concorso in tentativo di furto aggravato dal mezzo fraudolento, tuttavia riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e rideterminando la pena inflitta all'imputato; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione dell'art. 336 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta irritualità della querela - presentata dalla vicedirettrice del supermercato in cui si è verificato il fatto, priva dei poteri di rappresentanza - e al conseguente difetto di procedibilità, è inammissibili, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, ed è altresì manifestamente infondato, poiché si pone in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il direttore dell'esercizio - o, come nel caso di specie, il vicedirettore - è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è c:ompresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani e altro, Rv. 259289; Sez. U, n. 40:354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975); 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizi della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità,, poiché, attraverso deduzioni che si rivelano aspecifiche, si limita a riproporre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata ha ritenuto integrata la suddetta circostanza, non solo in forza dell'utilizzo dello zainetto, ma anche alla luce delle modalità della condotta dei due concorrenti, avendo l'uno distratto l'attenzione del personale di cassa mediante il pagamento di merce di poco valore, mentre l'altro, confidando in tale distrazione, recuperava lo zainetto contenente la merce, riposto in un punto non direttamente soggetto alla visuale del personale stesso, e si allontanava; 4.Considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima espressione, alla mancata concessione dei benefici di legge, come la non menzione della condanna, oppure al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativi di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito ed altresì inerenti al trattamento punitivo, in presenza di una motivazione sufficiente e non illogica e di un adeguato esame delle deduzioni difensive operato dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). I giudici hanno escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti per la mancanza di elementi utili ad essere valorizzati in tal senso, considerate, altresì, le modalità preordinate della condotta dell'imputato, in forza delle quali viene altresì negata la particolare tenuità del fatto. Gli altri benefici di legge non sono stati concessi, alla luce delle condizioni di assoluta marginalità sociale dell'imputato, che non consentivano di formulare una prognosi di futura astensione dalla commissione di altri reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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