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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 24313/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 5/3/2024 confermava l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio del dispositivo elettronico di controllo, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, lett. c), 275 e 275 -bis cod. proc. pen.

Evidenzia che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta del tutto apparente, atteso che non considera gli elementi addotti dalla difesa per superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, costituiti dalla risalenza nel tempo dei due reati fine per cui vi è misura cautelare e dalla circostanza per cui né prima, né dopo, tale parentesi processuale il ricorrente risulta coinvolto in procedimenti penali che hanno riguardato le cosche del mandamento jonico; che, dunque, mancano i requisiti della concretezza e della attualità delle esigenze cautelari, in ragione del lungo periodo di tempo silente; che in ogni caso l'allontanamento dell'Alati dal luogo dove si sono state poste in essere le condotte delittuose ([OSCURATO:PERSONA] rispetto a Brancaleone), unitamente alla possibilità di adottare il dispositivo di controllo elettronico, dovrebbero essere elementi che rendono le residue esigenze cautelari tutelate con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato.

Invero, il difensore non si confronta, se non in apparenza, con il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato. 1.1 Osserva il Collegio come appaia opportuno prima di esaminare la doglianza inquadrare il tema oggetto del presente ricorso: premesso che l'art. 275, connma 3, cod. proc. pen. prevede per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. l'applicazione della misura custodiale intramuraria, a meno che siano acquisiti elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari ovvero che in relazione al caso concreto i pericula libertatis possano essere soddisfatti con altre misure cautelari meno afflittive, si registrano due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla rilevanza del tempo silente.

Secondo una prima impostazione, è stato affermato che in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, connma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati - alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione - deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sezione 6, n. 2112 del 22/12/2023, Tavella, Rv. 285895 - 01; Sezione 6, n. 31587 del 30/5/2023, Gargano, Rv. 285272 - 01; Sezione 5, n. 1525 del 6/12/2023, Gambardella, Rv. 285808 - 01; Sezione 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720 - 01).

Secondo un diverso orientamento, cui il Collegio intende dare seguito, invece, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sezione 2, n, 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sezione 2, n. 38848 del 14/7/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sezione 5, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01; Sezione 2, n. 7837 del 12/2/2021, Manzo, Rv. 280889 - 01; Sezione 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470 - 01; Sezione 2, n. 7260 del 27/11/2019, Tronnbacca, Rv. 278569 - 01; Sezione 5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv. 274180 - 02).

Tale principio è stato affermato anche a proposito dei reati con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. (Sezione 2, n. 7837/2021, cit.; Sezione 5, n. 4321 del 18/12/2020, Morabito, Rv. 280452 - 01; Sezione 1, n. 23113 del 19/10/2018, Fotia, Rv. 276316 - 01; Sezione 5, n. 35848 del 11/6/2018, Trifirò, Rv. 273631 - 01; Sezione 2, n. 3105 del 22/12/2016, Rv. 269112 - 01; Sezione 3, n. 33051 del 8/3/2016, Rv. 268664 - 01).

Dunque, la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva è superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione.

Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sezione 5, n. 4950 del 7/12/2021, Andreano, Rv. 282865 - 01; Sezione 2, n. 6592/2022 cit.; Sezione 5, n. 4321/2020, cit.). 1.2 Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale del riesame abbia comunque dato ampiamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto il tempo trascorso dai fatti del tutto recessivo rispetto í) alla condanna riportata dall'Alati in primo grado alla pena di anni ventidue e mesi sei di reclusione, poi ridotta in appello alla pena di anni diciotto di reclusione, per una serie di reati, tra i quali anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., li) alla gravità dei reati per cui è ancora sottoposto a misura cautelare (trattasi di due episodi estorsivi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.), iii) alla allarmante personalità del ricorrente, pienamente inserito nel sodalizio di stampo mafioso nell'interesse del quale ha delinquito, giungendo così a ritenerlo del tutto inaffidabile, tale da non garantire il rispetto delle prescrizioni connesse a qualsiasi misura meno afflittiva.

Ebbene con tale motivazione il difensore non si confronta, limitandosi a ribadire la rilevanza del tempo silente.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 5/3/2024 confermava l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio del dispositivo elettronico di controllo, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, lett. c), 275 e 275 -bis cod. proc. pen. Evidenzia che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta del tutto apparente, atteso che non considera gli elementi addotti dalla difesa per superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, costituiti dalla risalenza nel tempo dei due reati fine per cui vi è misura cautelare e dalla circostanza per cui né prima, né dopo, tale parentesi processuale il ricorrente risulta coinvolto in procedimenti penali che hanno riguardato le cosche del mandamento jonico; che, dunque, mancano i requisiti della concretezza e della attualità delle esigenze cautelari, in ragione del lungo periodo di tempo silente; che in ogni caso l'allontanamento dell'Alati dal luogo dove si sono state poste in essere le condotte delittuose ([OSCURATO:PERSONA] rispetto a Brancaleone), unitamente alla possibilità di adottare il dispositivo di controllo elettronico, dovrebbero essere elementi che rendono le residue esigenze cautelari tutelate con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato. Invero, il difensore non si confronta, se non in apparenza, con il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato. 1.1 Osserva il Collegio come appaia opportuno prima di esaminare la doglianza inquadrare il tema oggetto del presente ricorso: premesso che l'art. 275, connma 3, cod. proc. pen. prevede per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. l'applicazione della misura custodiale intramuraria, a meno che siano acquisiti elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari ovvero che in relazione al caso concreto i pericula libertatis possano essere soddisfatti con altre misure cautelari meno afflittive, si registrano due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla rilevanza del tempo silente. Secondo una prima impostazione, è stato affermato che in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, connma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati - alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione - deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sezione 6, n. 2112 del 22/12/2023, Tavella, Rv. 285895 - 01; Sezione 6, n. 31587 del 30/5/2023, Gargano, Rv. 285272 - 01; Sezione 5, n. 1525 del 6/12/2023, Gambardella, Rv. 285808 - 01; Sezione 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720 - 01). Secondo un diverso orientamento, cui il Collegio intende dare seguito, invece, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sezione 2, n, 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sezione 2, n. 38848 del 14/7/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sezione 5, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01; Sezione 2, n. 7837 del 12/2/2021, Manzo, Rv. 280889 - 01; Sezione 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470 - 01; Sezione 2, n. 7260 del 27/11/2019, Tronnbacca, Rv. 278569 - 01; Sezione 5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv. 274180 - 02). Tale principio è stato affermato anche a proposito dei reati con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. (Sezione 2, n. 7837/2021, cit.; Sezione 5, n. 4321 del 18/12/2020, Morabito, Rv. 280452 - 01; Sezione 1, n. 23113 del 19/10/2018, Fotia, Rv. 276316 - 01; Sezione 5, n. 35848 del 11/6/2018, Trifirò, Rv. 273631 - 01; Sezione 2, n. 3105 del 22/12/2016, Rv. 269112 - 01; Sezione 3, n. 33051 del 8/3/2016, Rv. 268664 - 01). Dunque, la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva è superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sezione 5, n. 4950 del 7/12/2021, Andreano, Rv. 282865 - 01; Sezione 2, n. 6592/2022 cit.; Sezione 5, n. 4321/2020, cit.). 1.2 Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale del riesame abbia comunque dato ampiamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto il tempo trascorso dai fatti del tutto recessivo rispetto í) alla condanna riportata dall'Alati in primo grado alla pena di anni ventidue e mesi sei di reclusione, poi ridotta in appello alla pena di anni diciotto di reclusione, per una serie di reati, tra i quali anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., li) alla gravità dei reati per cui è ancora sottoposto a misura cautelare (trattasi di due episodi estorsivi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.), iii) alla allarmante personalità del ricorrente, pienamente inserito nel sodalizio di stampo mafioso nell'interesse del quale ha delinquito, giungendo così a ritenerlo del tutto inaffidabile, tale da non garantire il rispetto delle prescrizioni connesse a qualsiasi misura meno afflittiva. Ebbene con tale motivazione il difensore non si confronta, limitandosi a ribadire la rilevanza del tempo silente. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1
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