CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11031/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorsouditoil difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 gennaio 2025, la Corte di appello di Milano riducevala pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Lecco che l’aveva ritenutoresponsabile dei delitti di bancarotta così contestatigli:– al capo B del proc n. 513/2018 Trib., perché, quale amministratore di fatto,dal febbraio 2012 al fallimento, dichiarato il 4 febbraio 2015, della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], distraeva le somme ivi descritte e sottraeva parte delle scritturecontabili al fine di recare pregiudizio ai creditori e di impedire la ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari;- al capo B del proc n. 116/2020 Trib., perché, quale amministratore di fatto,dal gennaio 2012 al fallimento, dichiarato l’11 maggio 2012, della [OSCURATO:SOCIETA], dissipava i beni della stessa, in particolare utilizzando unappartamento in comodato d’uso, liberandolo solo nel maggio del 2014;- al capo C del proc n. 116/2020 Trib., perché, quale amministratore di fattodella [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 22 luglio 2015, distraeva o comunquedissipava a favore di srl [OSCURATO:PERSONA] l’azienda della fallita, esercente l’attività diristorazione, cedendola, dal 19 giugno 2013, senza alcun contratto o corrispettivo,e ne sottraeva le scritture contabili al fine di recare pregiudizio ai creditori e diimpedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenutaresponsabilità del prevenuto per le bancarotte, patrimoniale e documentale,contestate al ricorrente in relazione alla srl [OSCURATO:PERSONA].Eccepisce, innanzitutto, la nullità dell’ordinanza del 24 febbraio 2022 con laquale il Tribunale aveva negato un termine a difesa al nuovo difensore delprevenuto. Il processo era complesso ed il termine era pertanto dovuto.Ciò aveva comportato la violazione dell’art. 108 cod. proc. pen.Quanto all’elemento soggettivo di entrambi i profili di bancarotta, la Corte nonaveva adeguatamente motivato la ragione per la quale l’assenza o la mancataistituzione delle scritture contabili da parte del ricorrente avesse concretato ildelitto di cui all’art. 216 legge fall., piuttosto che quello di cui all’art. 217.Peraltro, non era ipotizzabile la sottrazione delle scritture posto che le stesserisultavano essere state consegnate nel 2012 alla precedente proprietà, in capo acerti Sadia e Pesce, né vi era prova che l’imputato le avesse avute a sua volta inconsegna.Non si erano raccolte le prove concrete del dolo.Anche considerando i tentativi dell’imputato di rilancio della società e diridimensionamento dei debiti, ammessi dagli stessi giudici del merito.Così che si sarebbe dovuto riconoscere l’ipotesi della bancarotta semplice,come del resto era accaduto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Così riconoscendo, in ordinealla medesima condotta oggettiva – la bancarotta documentale della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] - un atteggiamento psicologico divergente.Né era stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen., nonostante la parte civile avesse revocato la propria costituzione proprio inragione dell’intervenuto integrale risarcimento del danno ad opera del prevenuto.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine allabancarotta patrimoniale consumata ai danni della srl [OSCURATO:PERSONA].Lo stesso amministratore Pesce aveva riferito come egli avesse concessol’immobile in comodato d’uso al [OSCURATO:PERSONA] per compensare la sua attività in meritoalla vendita degli immobili.Una condotta, comunque, che non aveva comportato alcuna dissipazione delbene in oggetto che era stato, difatti, regolarmente alienato a terzi. Si trattava diuna mera occupazione.Peraltro, si era anche verificata una non consentita immutazione dell’accusaposto che la condotta era stata attribuita all’imputato a titolo di concorrenteesterno e non di amministratore di fatto, come nell’originaria accusa.Si era infine omessa ogni valutazione in ordine alla configurabilitàdell’attenuante di cui all’art. 219, ult. co., legge fall.2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine allabancarotta contestatagli quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] tre.Erano state ritenute attendibili le dichiarazioni dell’amministratore di dirittoPedretti, in totale assenza di riscontri.Le quote erano state acquistate da certo Rozza il cui collegamento conl’imputato non era provato, né potevano utilizzarsi le dichiarazioni rilasciate alcuratore.Se la società era già infiltrata dal prevenuto non avrebbe avuto sensocostituirne un’altra, la [OSCURATO:PERSONA] appunto. Si era messo di considerare che Mmydocumentazione prodotta.La nuova società aveva stipulato un nuovo contratto di affitto dei locali.L’appunto ritrovato al [OSCURATO:PERSONA] dimostrava solo la necessità di avere un quadrodell’esposizione debitoria, e non la sua amministrazione di fatto, che faceva,invece, direttamente capo al Rozza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamenteinfondato.1. Il primo motivo, sulle condotte di bancarotta, patrimoniale e documentale,consumate ai danni della srl [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi: IAB) non meritaaccoglimento.Quanto alla eccezione preliminare della mancata concessione del termine adifesa da parte del Tribunale all’udienza del 24 febbraio 2022, la Corte d’appelloaveva congruamente osservato come la facoltà di mutare il proprio legale di fiducianon deve andare a detrimento della ragionevole durata del processo.Così si è affermato (Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267804– 01; vd anche la sentenza citata dalla Corte di merito Sez. 6, n. 47533 del14/11/2013, Fonzo, Rv. 257390 – 01) che il difensore non ha diritto al rinviodell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti pertardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominarel'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio diragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e lerevoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi delprocesso.Peraltro, nell’odierno ricorso non si rammenta neppure quanti giorni primadell’udienza sia avvenuta la nomina del difensore non consentendo così a questaCorte alcuna comparazione fra tale lasso di tempo e l’assunta complessità delprocedimento. Non avendo neppure chiarito, il ricorrente, quali attività processualiavrebbero dovuto compiersi nell’udienza in questione. Né quale concretopregiudizio ne sia derivato alla difesa.1.1. Quanto alla motivazione sulla ritenuta sussistenza dell’elementosoggettivo della bancarotta documentale, in termini di dolo e non di colpa, la Cortedi merito aveva congruamente osservato (riprendendo quanto già affermato dalTribunale) come l’omessa tenuta delle scritture contabili era stata strumentale alledistrazioni (la cui sussistenza ed attribuibilità al prevenuto non sono oggetto dicensura nel ricorso) nel contempo consumate che certo non si volevano faremergere già dalla documentazione contabile e ciò in evidente pregiudizio delleragioni e della aspettative, di garanzia patrimoniale, dei creditori della fallita.Quanta alla supposta incoerenza della decisione (in termini di bancarottadocumentale fraudolenta) rispetto alla derubricazione della stessa (in bancarottasemplice) adottata nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] occorre ricordare come ildiscrimine delle due condotte risieda proprio nell’atteggiamento psicologicodell’agente – restando identica la condotta materiale di omessa tenuta dellacontabilità – così da consentire, come nell’odierno caso concreto, di ascrivereall’amministratore di diritto (nei cui confronti si era escluso il dolo) l’ipotesi dellabancarotta semplice, restando invece, in capo al [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fattodella società (e diretto protagonista di quelle distrazioni), la più grave ipotesi dellabancarotta documentale fraudolenta.Non potendosi comunque pervenire, per la diversa decisione adottata neiconfronti del coimputato, ad una derubricazione del delitto ascritto al [OSCURATO:PERSONA] soloin conseguenza di tale precedente.1.2. Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedell’avvenuto risarcimento del danno, giova ricordare come la revoca dellacostituzione di parte civile del fallimento sia avvenuta, pur nel corso del primogrado, ad anni di distanza dall’inizio del processo e quindi non, come previsto dallanorma citata, “prima del giudizio”.Peraltro, neppure si chiariscono i termini economici della transazioneintercorsa fra l’imputato e la parte civile così da consentire a questa Corte divalutare la congruità del versamento che deve essere integrale e non parziale otransattivo.Si è, infatti, già avuto modo di affermare (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019,C., Rv. 278368 – 02) che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuantedi cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deveessere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effettodannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e dannospetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ognidichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (così anche Sez. 5, n. 116 del08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424 – 01).2. Il secondo motivo, speso sulla ritenuta sussistenza del delitto di bancarottapatrimoniale consumato ai danni della srl [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondatoe, quindi, inammissibile.Quanto all’assunta violazione del manifesto d’accusa (la condottaoriginariamente contestata al prevenuto, come amministratore di fatto della fallitaera stata poi ritenuta come concorsuale, per avere lo stesso, appunto, concorsonella sua commissione con l’amministratore di diritto e di fatto della società) sideve ricordare come si sia già avuto modo di affermare non integra la violazionedel principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, ladecisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno inun reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualorarimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014,dep. 2015, Runca, Rv. 264073 – 01; Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv.224842 – 01; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100 –01), come è certamente avvenuto nella presente fattispecie, visto che [OSCURATO:PERSONA] èstata ritenuto colpevole della medesima condotta in origine contestatagli, ladissipazione del patrimonio della società derivante dall’utilizzo, senzacorrispettivo, di un appartamento di proprietà della stessa, sito in via [OSCURATO:PERSONA](da cui il nome della società) n. 7 in Milano, utilizzo protrattosi dal gennaio 2012al maggio 2014.2.1. Quanto alla natura e portata dissipativa effettiva di tale condotta, deveinnanzitutto ricordarsi come la Corte d’appello avesse osservato, con motivazionepriva di manifesti vizi logici, che l’affermazione dell’amministratore di diritto diavere concesso l’immobile all’imputato in virtù di una sua attività di consulenza,avesse trovato adeguata smentita nel fatto che tale ragione non era stataprospettata neppure dallo stesso dall’imputato e che, di tale attività di consulenza,non ve ne fosse traccia alcuna.La Corte, invece, aveva desunto la strumentalità del comodato agli interessidel prevenuto (amministratore di fatto di quella [OSCURATO:SOCIETA] che deteneva l’interocapitale della srl [OSCURATO:PERSONA]) dal fatto che il contratto stesso fosse stato,significativamente, registrato solo in epoca successiva alla dichiarazione difallimento (della [OSCURATO:PERSONA]). E ne aveva tratto conferma dalle difficoltà incontratedal curatore nell’ottenere il concreto rilascio dell’immobile, realizzato soltanto adue anni di distanza dalla declaratoria di fallimento.Quanto all’effettiva “dissipazione” del patrimonio della fallita, in tal modorealizzata, deve considerarsi come il prevenuto si sia, senza averne titolo (chegiustifichi l’uso gratuito), appropriato del godimento di un immobile sito in unacittà di notorio valore immobiliare (anche in termini di locazione) come Milano.Un godimento che assume indubbio valore economico, sostanzialmente parial mancato introito della locazione del medesimo, neppure tentata visto che ilprevenuto non aveva rilasciato l’immobile se non due anni più tardi.Un valore economico che non è stato neppure ipotizzato dal ricorrente quando(come in appello) ha sollecitato il riconoscimento dell’attenuante della particolaretenuità del danno patrimoniale, così che le relative argomentazioni peccano digenericità, non procedendo, appunto, all’adozione di corretti criteri (come laverifica del valore locativo dell’immobile nei due anni di interesse) relativi alla suaquantificazione.Il secondo motivo è pertanto inammissibile così che non deve tenersi conto,per la bancarotta consumata ai danni della srl [OSCURATO:PERSONA], del decorso del terminedi prescrizione in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.Si è infatti affermato (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv.268966 – 01 e più di recente da Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284783 – 01) che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa,che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penalee dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce chel'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinarel'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione aiquali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, neicui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevarela prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.3. Il terzo motivo, sulla bancarotta patrimoniale e documentale consumata aidanni della [OSCURATO:SOCIETA], è infondato.I giudici del merito, ed in particolare il Tribunale alla cui motivazione la Cortesi è in parte riportata, aveva tratto la prova del ruolo di amministratore di fattorivestito dall’imputato da una pluralità di fonti, convergenti sul punto: innanzituttodalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto dellastessa, già condannato in via definitiva per le medesime imputazioni.Un’accusa che aveva trovato riscontro in quanto riferito dal curatore proprioin ordine alla cessione del ramo d’azienda della fallita in favore di altra società,sempre facente capo al [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] srl, che aveva visto proprio il Coluccicome protagonista. Oltre alla circostanza, ancora riferita dal curatore, che partedella contabilità della fallita era stata rinvenuta, in sede di perquisizione, negliuffici del [OSCURATO:PERSONA] stesso.La teste Montemagno, dipendente della società, aveva anch’essa confermatodella costante presenza del [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che egli stesso se ne dichiarava iltitolare. E che, anche quando l’esercizio (di ristorante) era passato a Mmy foodnulla era mutato, circa il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] in azienda.Se ne doveva allora dedure non soltanto il ruolo di amministratore di fattodell’imputato nella fallita (e nella subentrante) ma anche la diretta riconducibilitàal medesimo dell’intervenuta cessione, senza corrispettivo alcuno, dei benistrumentali (non avendo ovviamente rilievo alcuni che se ne fossero ancheacquistati degli altri) alla diversa società, a lui facente riferimento, che avevaproseguito la medesima attività, nei medesimi locali.Beni, quelli ceduti, che erano stati valorizzati, nel contratto preliminare dicessione d’azienda, ben 320.000 euro, impegno che mai, nonostante l’effettivacessione in fatto, era stato né riprodotto in un contratto definitivo né, comunque,corrisposto.Una distrazione dell’intero attivo sociale accompagnata, anche in tal caso,dall’omessa tenuta delle scritture contabili, anche qui destinata ad occultare, perquanto possibile, la condotta depauperativa, ad evidente ed intenzionale dannodelle ragioni dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA] complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11031/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1624/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO CAVALLONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorsouditoil difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 gennaio 2025, la Corte di appello di Milano riducevala pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Lecco che l’aveva ritenutoresponsabile dei delitti di bancarotta così contestatigli:– al capo B del proc n. 513/2018 Trib., perché, quale amministratore di fatto,dal febbraio 2012 al fallimento, dichiarato il 4 febbraio 2015, della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], distraeva le somme ivi descritte e sottraeva parte delle scritturecontabili al fine di recare pregiudizio ai creditori e di impedire la ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari;- al capo B del proc n. 116/2020 Trib., perché, quale amministratore di fatto,dal gennaio 2012 al fallimento, dichiarato l’11 maggio 2012, della [OSCURATO:SOCIETA], dissipava i beni della stessa, in particolare utilizzando unappartamento in comodato d’uso, liberandolo solo nel maggio del 2014;- al capo C del proc n. 116/2020 Trib., perché, quale amministratore di fattodella [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 22 luglio 2015, distraeva o comunquedissipava a favore di srl [OSCURATO:PERSONA] l’azienda della fallita, esercente l’attività diristorazione, cedendola, dal 19 giugno 2013, senza alcun contratto o corrispettivo,e ne sottraeva le scritture contabili al fine di recare pregiudizio ai creditori e diimpedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenutaresponsabilità del prevenuto per le bancarotte, patrimoniale e documentale,contestate al ricorrente in relazione alla srl [OSCURATO:PERSONA].Eccepisce, innanzitutto, la nullità dell’ordinanza del 24 febbraio 2022 con laquale il Tribunale aveva negato un termine a difesa al nuovo difensore delprevenuto. Il processo era complesso ed il termine era pertanto dovuto.Ciò aveva comportato la violazione dell’art. 108 cod. proc. pen.Quanto all’elemento soggettivo di entrambi i profili di bancarotta, la Corte nonaveva adeguatamente motivato la ragione per la quale l’assenza o la mancataistituzione delle scritture contabili da parte del ricorrente avesse concretato ildelitto di cui all’art. 216 legge fall., piuttosto che quello di cui all’art. 217.Peraltro, non era ipotizzabile la sottrazione delle scritture posto che le stesserisultavano essere state consegnate nel 2012 alla precedente proprietà, in capo acerti Sadia e Pesce, né vi era prova che l’imputato le avesse avute a sua volta inconsegna.Non si erano raccolte le prove concrete del dolo.Anche considerando i tentativi dell’imputato di rilancio della società e diridimensionamento dei debiti, ammessi dagli stessi giudici del merito.Così che si sarebbe dovuto riconoscere l’ipotesi della bancarotta semplice,come del resto era accaduto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Così riconoscendo, in ordinealla medesima condotta oggettiva – la bancarotta documentale della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] - un atteggiamento psicologico divergente.Né era stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen., nonostante la parte civile avesse revocato la propria costituzione proprio inragione dell’intervenuto integrale risarcimento del danno ad opera del prevenuto.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine allabancarotta patrimoniale consumata ai danni della srl [OSCURATO:PERSONA].Lo stesso amministratore Pesce aveva riferito come egli avesse concessol’immobile in comodato d’uso al [OSCURATO:PERSONA] per compensare la sua attività in meritoalla vendita degli immobili.Una condotta, comunque, che non aveva comportato alcuna dissipazione delbene in oggetto che era stato, difatti, regolarmente alienato a terzi. Si trattava diuna mera occupazione.Peraltro, si era anche verificata una non consentita immutazione dell’accusaposto che la condotta era stata attribuita all’imputato a titolo di concorrenteesterno e non di amministratore di fatto, come nell’originaria accusa.Si era infine omessa ogni valutazione in ordine alla configurabilitàdell’attenuante di cui all’art. 219, ult. co., legge fall.2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine allabancarotta contestatagli quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] tre.Erano state ritenute attendibili le dichiarazioni dell’amministratore di dirittoPedretti, in totale assenza di riscontri.Le quote erano state acquistate da certo Rozza il cui collegamento conl’imputato non era provato, né potevano utilizzarsi le dichiarazioni rilasciate alcuratore.Se la società era già infiltrata dal prevenuto non avrebbe avuto sensocostituirne un’altra, la [OSCURATO:PERSONA] appunto. Si era messo di considerare che Mmydocumentazione prodotta.La nuova società aveva stipulato un nuovo contratto di affitto dei locali.L’appunto ritrovato al [OSCURATO:PERSONA] dimostrava solo la necessità di avere un quadrodell’esposizione debitoria, e non la sua amministrazione di fatto, che faceva,invece, direttamente capo al Rozza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamenteinfondato.1. Il primo motivo, sulle condotte di bancarotta, patrimoniale e documentale,consumate ai danni della srl [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi: IAB) non meritaaccoglimento.Quanto alla eccezione preliminare della mancata concessione del termine adifesa da parte del Tribunale all’udienza del 24 febbraio 2022, la Corte d’appelloaveva congruamente osservato come la facoltà di mutare il proprio legale di fiducianon deve andare a detrimento della ragionevole durata del processo.Così si è affermato (Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267804– 01; vd anche la sentenza citata dalla Corte di merito Sez. 6, n. 47533 del14/11/2013, Fonzo, Rv. 257390 – 01) che il difensore non ha diritto al rinviodell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti pertardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominarel'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio diragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e lerevoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi delprocesso.Peraltro, nell’odierno ricorso non si rammenta neppure quanti giorni primadell’udienza sia avvenuta la nomina del difensore non consentendo così a questaCorte alcuna comparazione fra tale lasso di tempo e l’assunta complessità delprocedimento. Non avendo neppure chiarito, il ricorrente, quali attività processualiavrebbero dovuto compiersi nell’udienza in questione. Né quale concretopregiudizio ne sia derivato alla difesa.1.1. Quanto alla motivazione sulla ritenuta sussistenza dell’elementosoggettivo della bancarotta documentale, in termini di dolo e non di colpa, la Cortedi merito aveva congruamente osservato (riprendendo quanto già affermato dalTribunale) come l’omessa tenuta delle scritture contabili era stata strumentale alledistrazioni (la cui sussistenza ed attribuibilità al prevenuto non sono oggetto dicensura nel ricorso) nel contempo consumate che certo non si volevano faremergere già dalla documentazione contabile e ciò in evidente pregiudizio delleragioni e della aspettative, di garanzia patrimoniale, dei creditori della fallita.Quanta alla supposta incoerenza della decisione (in termini di bancarottadocumentale fraudolenta) rispetto alla derubricazione della stessa (in bancarottasemplice) adottata nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] occorre ricordare come ildiscrimine delle due condotte risieda proprio nell’atteggiamento psicologicodell’agente – restando identica la condotta materiale di omessa tenuta dellacontabilità – così da consentire, come nell’odierno caso concreto, di ascrivereall’amministratore di diritto (nei cui confronti si era escluso il dolo) l’ipotesi dellabancarotta semplice, restando invece, in capo al [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fattodella società (e diretto protagonista di quelle distrazioni), la più grave ipotesi dellabancarotta documentale fraudolenta.Non potendosi comunque pervenire, per la diversa decisione adottata neiconfronti del coimputato, ad una derubricazione del delitto ascritto al [OSCURATO:PERSONA] soloin conseguenza di tale precedente.1.2. Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedell’avvenuto risarcimento del danno, giova ricordare come la revoca dellacostituzione di parte civile del fallimento sia avvenuta, pur nel corso del primogrado, ad anni di distanza dall’inizio del processo e quindi non, come previsto dallanorma citata, “prima del giudizio”.Peraltro, neppure si chiariscono i termini economici della transazioneintercorsa fra l’imputato e la parte civile così da consentire a questa Corte divalutare la congruità del versamento che deve essere integrale e non parziale otransattivo.Si è, infatti, già avuto modo di affermare (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019,C., Rv. 278368 – 02) che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuantedi cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deveessere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effettodannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e dannospetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ognidichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (così anche Sez. 5, n. 116 del08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424 – 01).2. Il secondo motivo, speso sulla ritenuta sussistenza del delitto di bancarottapatrimoniale consumato ai danni della srl [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondatoe, quindi, inammissibile.Quanto all’assunta violazione del manifesto d’accusa (la condottaoriginariamente contestata al prevenuto, come amministratore di fatto della fallitaera stata poi ritenuta come concorsuale, per avere lo stesso, appunto, concorsonella sua commissione con l’amministratore di diritto e di fatto della società) sideve ricordare come si sia già avuto modo di affermare non integra la violazionedel principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, ladecisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno inun reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualorarimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014,dep. 2015, Runca, Rv. 264073 – 01; Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv.224842 – 01; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100 –01), come è certamente avvenuto nella presente fattispecie, visto che [OSCURATO:PERSONA] èstata ritenuto colpevole della medesima condotta in origine contestatagli, ladissipazione del patrimonio della società derivante dall’utilizzo, senzacorrispettivo, di un appartamento di proprietà della stessa, sito in via [OSCURATO:PERSONA](da cui il nome della società) n. 7 in Milano, utilizzo protrattosi dal gennaio 2012al maggio 2014.2.1. Quanto alla natura e portata dissipativa effettiva di tale condotta, deveinnanzitutto ricordarsi come la Corte d’appello avesse osservato, con motivazionepriva di manifesti vizi logici, che l’affermazione dell’amministratore di diritto diavere concesso l’immobile all’imputato in virtù di una sua attività di consulenza,avesse trovato adeguata smentita nel fatto che tale ragione non era stataprospettata neppure dallo stesso dall’imputato e che, di tale attività di consulenza,non ve ne fosse traccia alcuna.La Corte, invece, aveva desunto la strumentalità del comodato agli interessidel prevenuto (amministratore di fatto di quella [OSCURATO:SOCIETA] che deteneva l’interocapitale della srl [OSCURATO:PERSONA]) dal fatto che il contratto stesso fosse stato,significativamente, registrato solo in epoca successiva alla dichiarazione difallimento (della [OSCURATO:PERSONA]). E ne aveva tratto conferma dalle difficoltà incontratedal curatore nell’ottenere il concreto rilascio dell’immobile, realizzato soltanto adue anni di distanza dalla declaratoria di fallimento.Quanto all’effettiva “dissipazione” del patrimonio della fallita, in tal modorealizzata, deve considerarsi come il prevenuto si sia, senza averne titolo (chegiustifichi l’uso gratuito), appropriato del godimento di un immobile sito in unacittà di notorio valore immobiliare (anche in termini di locazione) come Milano.Un godimento che assume indubbio valore economico, sostanzialmente parial mancato introito della locazione del medesimo, neppure tentata visto che ilprevenuto non aveva rilasciato l’immobile se non due anni più tardi.Un valore economico che non è stato neppure ipotizzato dal ricorrente quando(come in appello) ha sollecitato il riconoscimento dell’attenuante della particolaretenuità del danno patrimoniale, così che le relative argomentazioni peccano digenericità, non procedendo, appunto, all’adozione di corretti criteri (come laverifica del valore locativo dell’immobile nei due anni di interesse) relativi alla suaquantificazione.Il secondo motivo è pertanto inammissibile così che non deve tenersi conto,per la bancarotta consumata ai danni della srl [OSCURATO:PERSONA], del decorso del terminedi prescrizione in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.Si è infatti affermato (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv.268966 – 01 e più di recente da Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284783 – 01) che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa,che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penalee dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce chel'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinarel'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione aiquali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, neicui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevarela prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.3. Il terzo motivo, sulla bancarotta patrimoniale e documentale consumata aidanni della [OSCURATO:SOCIETA], è infondato.I giudici del merito, ed in particolare il Tribunale alla cui motivazione la Cortesi è in parte riportata, aveva tratto la prova del ruolo di amministratore di fattorivestito dall’imputato da una pluralità di fonti, convergenti sul punto: innanzituttodalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto dellastessa, già condannato in via definitiva per le medesime imputazioni.Un’accusa che aveva trovato riscontro in quanto riferito dal curatore proprioin ordine alla cessione del ramo d’azienda della fallita in favore di altra società,sempre facente capo al [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] srl, che aveva visto proprio il Coluccicome protagonista. Oltre alla circostanza, ancora riferita dal curatore, che partedella contabilità della fallita era stata rinvenuta, in sede di perquisizione, negliuffici del [OSCURATO:PERSONA] stesso.La teste Montemagno, dipendente della società, aveva anch’essa confermatodella costante presenza del [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che egli stesso se ne dichiarava iltitolare. E che, anche quando l’esercizio (di ristorante) era passato a Mmy foodnulla era mutato, circa il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] in azienda.Se ne doveva allora dedure non soltanto il ruolo di amministratore di fattodell’imputato nella fallita (e nella subentrante) ma anche la diretta riconducibilitàal medesimo dell’intervenuta cessione, senza corrispettivo alcuno, dei benistrumentali (non avendo ovviamente rilievo alcuni che se ne fossero ancheacquistati degli altri) alla diversa società, a lui facente riferimento, che avevaproseguito la medesima attività, nei medesimi locali.Beni, quelli ceduti, che erano stati valorizzati, nel contratto preliminare dicessione d’azienda, ben 320.000 euro, impegno che mai, nonostante l’effettivacessione in fatto, era stato né riprodotto in un contratto definitivo né, comunque,corrisposto.Una distrazione dell’intero attivo sociale accompagnata, anche in tal caso,dall’omessa tenuta delle scritture contabili, anche qui destinata ad occultare, perquanto possibile, la condotta depauperativa, ad evidente ed intenzionale dannodelle ragioni dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA] complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MiccoliPDFinvalido *P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MiccoliPDFinvalido *