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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 agosto 2022

Cassazione n. 42555/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava insussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen. e, altresì, dell'impossibilità e dell'irrilevanza della collaborazione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1- bis, Ord. Pen. e, conseguentemente, dichiarava inammissibili le istanze formulate dal suddetto condannato, tendenti a ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare ovvero la semilibertà in relazione al titolo in esecuzione.

A ragione della decisione, il Tribunale di sorveglianza, richiamati due suoi precedenti provvedimenti nello stesso senso, esaminava la posizione del condannato rispetto al reato ostativo (art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998) oltre a quello, non "ostativo" di ricettazione e riteneva che, benché in favore del predetto fosse stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, del citato decreto legislativo, non sussistesse prova della collaborazione effettiva, né dell'impossibilità o inesigibilità della stessa.

Evidenziava, quanto alla collaborazione effettiva, che risultavano "numerosi punti irrisolti nell'ambito del giudizio che il Bixi con la propria condotta avrebbe potuto risolvere consentendo la ricostruzione precisa di tutti i fatti (come l'individuazione del mezzo di trasporto di cui al capo 7) o la cattura di ulteriori autori di reato (quale l'autista del fugone di cui al capo 1), non risultando a tale scopo sufficiente la mera dichiarazione di colpevolezza e l'indicazione del nome di alcuni correi e dei mezzi utilizzati (alla base della concessione del'attenuante ex art. 12, comma 3-quinquies, d.

Igs 286/1998) dal momento che, ai fini dell'operatività dell'istituto di cui all'art. 58-ter Ord. Pen. è necessario un fattivo sforzo ulteriore dal quale possa desumersi un contributo significativo all'opera dell'A.G."; aggiungeva che parimenti doveva reputarsi "quanto alla collaborazione impossibile o irrilevante dal momento che, a fronte dei dati irrisolti indicati in premessa, il Bixi ben avrebbe avuto gli estremi per collaborare, ma non lo ha fatto, scegliendo di coprire questo o quel sodale, non compiendo un'univoca scelta a favore della Giustizia".

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Bixi, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., "inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale", con riferimento agli artt. 4-bis e 58-ter Ord. Pen..

Ha, in proposito, sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, la condotta richiesta dal legislatore per il riconoscimento in favore del reo dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies d.

Igs. n. 286 del 1998 è la medesima condotta collaborativa richiesta per il riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 58-ter Ord. Pen., stante l'identità anche testuale delle due citate norme; che il Bixi, contrariamente a quanto osservato nell'ordinanza impugnata, non si sarebbe limitato ad ammettere la commissione di reati in relazione ai quali la prova risultava di tutta evidenza, ma avrebbe ammesso condotte rispetto alle quali non sussistevamo elementi dimostranti, al di la di ogni ragionevole dubbio, la sua responsabilità, come affermato dagli stesi giudici di merito; che il contributo collaborativo fornito dal Bixi sarebbe stato rilevante e avrebbe consentito la ricostruzione dei fatti e dei ruoli dei soggetti coinvolti, nonché la condanna di tutti gli imputati.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. In data 3 agosto 2022, il difensore del condannato ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte una memoria, con la quale ha ribadito le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Anche a non voler ritenere il giudice di sorveglianza vincolato dall'accertamento della cognizione [tenuto anche conto del principio di diritto, affermato, da ultimo con sentenza n. 9894 del 15/12/2020, Rv. 280677 - 01, secondo cui "ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei reati c.d. ostativi di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'utile collaborazione con la giustizia previsto dall'art. 58-ter della medesima legge deve essere specificamente riferito ai reati oggetto della condanna in relazione alla quale il beneficio è richiesto e, in tale contesto, non può essere limitato soltanto a quelli ostativi, dovendo invece essere esteso a tutti i reati agli stessi finalisticamente collegati" (nel caso di specie, la condanna riguardava anche il reato di ricettazione)], la motivazione con cui la Corte di appello di Genova aveva attribuito valenza al contributo del Bixi per accertare i fatti, ivi compresi i mezzi usati e i concorrenti, avrebbe meritato, a giudizio del Collegio, maggiore verifica da parte del Tribunale di sorveglianza.

E in vero, come ha puntualmente notato il ricorrente, l'ottenimento dell'attenuante di cui all'art. 12-quinquíes d.

Igs. n. 286 del 1998 in cognizione presuppone la specifica valutazione del contributo collaborativo dell'imputato.2.

A tale riguardo, giova richiamare il principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante a effetto speciale della collaborazione, prevista in favore di chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non è sufficiente ravvisare un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell'imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma neanche è necessario che egli fornisca da solo il contributo decisivo all'accertamento dei fatti, essendo necessario che offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato" (Cass. Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017, dep. 2018, Rv. 272058 - 01; conforme, tra le tante, n. 6296 del 2010, Rv. 246104 - 01).

3. E' vero che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "in tema di benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne esplicito il contenuto, ricavando dal testo della sentenza la sussistenza di eventuali cause ostative al riconoscimento degli stessi. (Fattispecie relativa a declaratoria di inammissibilità di una richiesta di permesso premio avanzata da un condannato per tre omicidi aggravati da motiyi abietti, consistenti nel fine di affermare l'egemonia della cosca mafiosa di appartenenza) [Cass. Sez. 1 n. 6065 del 21/02/2017, dep. 2018, Rv. 272394 - 01], ma è altrettanto vero che di tale opera di interpretazione, approfondimento e, se del caso (ove vi sia carenza), integrazione del giudicato i giudici della sorveglianza devono rendere una motivata giustificazione.

Pertanto, anche a voler ritenere superabile da una valutazione più complessiva il giudizio derivante dall'accertata collaborazione emesso in cognizione, l'argomentare del l isiu Tribunale di sorveglianza non gaunt; conforme alla funzione prescritta dalla norma.

4. Inoltre, il semplice rilievo effettuato dal Tribunale di sorveglianza - secondo cui non sarebbe stato individuato il mezzo di trasporto di cui al capo 7) e sarebbe, altresì, rimasto ignoto l'autista del fugone di cui al capo 1) - si pone piuttosto nella prospettiva della verifica della collaborazione impossibile o inesigibile, ancora da prestare, ma non in quella della collaborazione già prestata, dedotta dal Bixi, quale circostanza rilevante ai fini dell'art. 58-ter Ord. Pen..

5. Alla stregua delle superiori osservazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova, perché proceda a nuovo giudizio colmando le rilevate lacune interpretative e motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava insussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen. e, altresì, dell'impossibilità e dell'irrilevanza della collaborazione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1- bis, Ord. Pen. e, conseguentemente, dichiarava inammissibili le istanze formulate dal suddetto condannato, tendenti a ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare ovvero la semilibertà in relazione al titolo in esecuzione. A ragione della decisione, il Tribunale di sorveglianza, richiamati due suoi precedenti provvedimenti nello stesso senso, esaminava la posizione del condannato rispetto al reato ostativo (art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998) oltre a quello, non "ostativo" di ricettazione e riteneva che, benché in favore del predetto fosse stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, del citato decreto legislativo, non sussistesse prova della collaborazione effettiva, né dell'impossibilità o inesigibilità della stessa. Evidenziava, quanto alla collaborazione effettiva, che risultavano "numerosi punti irrisolti nell'ambito del giudizio che il Bixi con la propria condotta avrebbe potuto risolvere consentendo la ricostruzione precisa di tutti i fatti (come l'individuazione del mezzo di trasporto di cui al capo 7) o la cattura di ulteriori autori di reato (quale l'autista del fugone di cui al capo 1), non risultando a tale scopo sufficiente la mera dichiarazione di colpevolezza e l'indicazione del nome di alcuni correi e dei mezzi utilizzati (alla base della concessione del'attenuante ex art. 12, comma 3-quinquies, d. Igs 286/1998) dal momento che, ai fini dell'operatività dell'istituto di cui all'art. 58-ter Ord. Pen. è necessario un fattivo sforzo ulteriore dal quale possa desumersi un contributo significativo all'opera dell'A.G."; aggiungeva che parimenti doveva reputarsi "quanto alla collaborazione impossibile o irrilevante dal momento che, a fronte dei dati irrisolti indicati in premessa, il Bixi ben avrebbe avuto gli estremi per collaborare, ma non lo ha fatto, scegliendo di coprire questo o quel sodale, non compiendo un'univoca scelta a favore della Giustizia". 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Bixi, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., "inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale", con riferimento agli artt. 4-bis e 58-ter Ord. Pen.. Ha, in proposito, sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, la condotta richiesta dal legislatore per il riconoscimento in favore del reo dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies d. Igs. n. 286 del 1998 è la medesima condotta collaborativa richiesta per il riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 58-ter Ord. Pen., stante l'identità anche testuale delle due citate norme; che il Bixi, contrariamente a quanto osservato nell'ordinanza impugnata, non si sarebbe limitato ad ammettere la commissione di reati in relazione ai quali la prova risultava di tutta evidenza, ma avrebbe ammesso condotte rispetto alle quali non sussistevamo elementi dimostranti, al di la di ogni ragionevole dubbio, la sua responsabilità, come affermato dagli stesi giudici di merito; che il contributo collaborativo fornito dal Bixi sarebbe stato rilevante e avrebbe consentito la ricostruzione dei fatti e dei ruoli dei soggetti coinvolti, nonché la condanna di tutti gli imputati. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. In data 3 agosto 2022, il difensore del condannato ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte una memoria, con la quale ha ribadito le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Anche a non voler ritenere il giudice di sorveglianza vincolato dall'accertamento della cognizione [tenuto anche conto del principio di diritto, affermato, da ultimo con sentenza n. 9894 del 15/12/2020, Rv. 280677 - 01, secondo cui "ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei reati c.d. ostativi di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'utile collaborazione con la giustizia previsto dall'art. 58-ter della medesima legge deve essere specificamente riferito ai reati oggetto della condanna in relazione alla quale il beneficio è richiesto e, in tale contesto, non può essere limitato soltanto a quelli ostativi, dovendo invece essere esteso a tutti i reati agli stessi finalisticamente collegati" (nel caso di specie, la condanna riguardava anche il reato di ricettazione)], la motivazione con cui la Corte di appello di Genova aveva attribuito valenza al contributo del Bixi per accertare i fatti, ivi compresi i mezzi usati e i concorrenti, avrebbe meritato, a giudizio del Collegio, maggiore verifica da parte del Tribunale di sorveglianza. E in vero, come ha puntualmente notato il ricorrente, l'ottenimento dell'attenuante di cui all'art. 12-quinquíes d. Igs. n. 286 del 1998 in cognizione presuppone la specifica valutazione del contributo collaborativo dell'imputato.2. A tale riguardo, giova richiamare il principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante a effetto speciale della collaborazione, prevista in favore di chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non è sufficiente ravvisare un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell'imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma neanche è necessario che egli fornisca da solo il contributo decisivo all'accertamento dei fatti, essendo necessario che offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato" (Cass. Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017, dep. 2018, Rv. 272058 - 01; conforme, tra le tante, n. 6296 del 2010, Rv. 246104 - 01). 3. E' vero che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "in tema di benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne esplicito il contenuto, ricavando dal testo della sentenza la sussistenza di eventuali cause ostative al riconoscimento degli stessi. (Fattispecie relativa a declaratoria di inammissibilità di una richiesta di permesso premio avanzata da un condannato per tre omicidi aggravati da motiyi abietti, consistenti nel fine di affermare l'egemonia della cosca mafiosa di appartenenza) [Cass. Sez. 1 n. 6065 del 21/02/2017, dep. 2018, Rv. 272394 - 01], ma è altrettanto vero che di tale opera di interpretazione, approfondimento e, se del caso (ove vi sia carenza), integrazione del giudicato i giudici della sorveglianza devono rendere una motivata giustificazione. Pertanto, anche a voler ritenere superabile da una valutazione più complessiva il giudizio derivante dall'accertata collaborazione emesso in cognizione, l'argomentare del l isiu Tribunale di sorveglianza non gaunt; conforme alla funzione prescritta dalla norma. 4. Inoltre, il semplice rilievo effettuato dal Tribunale di sorveglianza - secondo cui non sarebbe stato individuato il mezzo di trasporto di cui al capo 7) e sarebbe, altresì, rimasto ignoto l'autista del fugone di cui al capo 1) - si pone piuttosto nella prospettiva della verifica della collaborazione impossibile o inesigibile, ancora da prestare, ma non in quella della collaborazione già prestata, dedotta dal Bixi, quale circostanza rilevante ai fini dell'art. 58-ter Ord. Pen.. 5. Alla stregua delle superiori osservazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova, perché proceda a nuovo giudizio colmando le rilevate lacune interpretative e motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Gen
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