Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 44/1975

ECLI:IT:COST:1975:44
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento penale, pendente davanti al pretore di [OSCURATO:PERSONA] ed a carico di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato previsto dall'art. 734 cod. pen. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) per avere costruito abusivamente un piano in sopraelevazione - il Ministero della pubblica istruzione, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, dichiarò, all'udienza del 20 gennaio 1973, che si costituiva parte civile per chiedere l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e la conseguente condanna del medesimo alle pene di legge ed al risarcimento del danno derivato dal reato di cui all'art. 734 del codice penale.

Il difensore dell'imputato si oppose alla costituzione della parte civile.

Il pretore di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 24 febbraio 1973, ritenne ammissibile la costituzione di parte civile del Ministero della pubblica istruzione e sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), in riferimento all'art. 9, comma secondo, della Costituzione.

Affermò che la citata norma della Costituzione assicurava la tutela del paesaggio in senso categorico e, pertanto, obbligatoria; che, quindi, era in contrasto con essa il menzionato art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relativamente al disposto che attribuiva al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di ordinare la demolizione o di mantenere l'opera abusiva e così ammetteva la sanatoria amministrativa nella generalità dei casi di violazione della legge di tutela del paesaggio, in essi inclusi i casi, di maggiore gravità, di distruzione o alterazione (penalmente disciplinati ex art. 734 cod. pen.).

Nel giudizio davanti a questa Corte sono intervenuti il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente del Consiglio dei ministri, i quali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, hanno preliminarmente sollevato l'eccezione di manifesta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, perché la norma impugnata (art. 15, comma primo, legge 29 giugno 1939, n. 1497) non trova applicazione nel procedimento penale per il reato di cui all'art. 734 del codice penale. : Questa Corte ha già avuto più volte occasione di affermare (cfr. sentenze nn. 45 e 60 del 1972) che è manifestamente irrilevante nel giudizio di merito la questione di legittimità costituzionale di una norma che il giudice non deve né direttamente, né indirettamente applicare perché estranea al thema decidendum.

Nella specie il pretore di [OSCURATO:PERSONA] doveva:

a) decidere in limine se fosse ammissibile la costituzione di parte civile dell'Amministrazione per ottenere il risarcimento del danno derivato dalla contravvenzione di cui all'articolo 734 cod. pen., contestata;

b) e, ammessa la costituzione di parte civile, accertare, con sentenza, se sussistessero gli estremi dell'art. 734 citato.

Conseguentemente ogni questione circa l'applicazione del menzionato art. 15, comma primo, della legge n. 1497 del 1939 non aveva carattere pregiudiziale, né comunque aveva influenza sull'oggetto del giudizio penale, in quanto concerneva i provvedimenti che l'Amministrazione avrebbe potuto prendere "indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale", come in detto articolo è testualmente espresso.

Pertanto, la questione esula dai limiti consentiti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale e deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), sollevata dal pretore di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 24 febbraio 1973, in riferimento all'art. 9, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento penale, pendente davanti al pretore di [OSCURATO:PERSONA] ed a carico di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato previsto dall'art. 734 cod. pen. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) per avere costruito abusivamente un piano in sopraelevazione - il Ministero della pubblica istruzione, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, dichiarò, all'udienza del 20 gennaio 1973, che si costituiva parte civile per chiedere l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e la conseguente condanna del medesimo alle pene di legge ed al risarcimento del danno derivato dal reato di cui all'art. 734 del codice penale. Il difensore dell'imputato si oppose alla costituzione della parte civile. Il pretore di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 24 febbraio 1973, ritenne ammissibile la costituzione di parte civile del Ministero della pubblica istruzione e sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), in riferimento all'art. 9, comma secondo, della Costituzione. Affermò che la citata norma della Costituzione assicurava la tutela del paesaggio in senso categorico e, pertanto, obbligatoria; che, quindi, era in contrasto con essa il menzionato art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relativamente al disposto che attribuiva al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di ordinare la demolizione o di mantenere l'opera abusiva e così ammetteva la sanatoria amministrativa nella generalità dei casi di violazione della legge di tutela del paesaggio, in essi inclusi i casi, di maggiore gravità, di distruzione o alterazione (penalmente disciplinati ex art. 734 cod. pen.). Nel giudizio davanti a questa Corte sono intervenuti il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente del Consiglio dei ministri, i quali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, hanno preliminarmente sollevato l'eccezione di manifesta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, perché la norma impugnata (art. 15, comma primo, legge 29 giugno 1939, n. 1497) non trova applicazione nel procedimento penale per il reato di cui all'art. 734 del codice penale. : Questa Corte ha già avuto più volte occasione di affermare (cfr. sentenze nn. 45 e 60 del 1972) che è manifestamente irrilevante nel giudizio di merito la questione di legittimità costituzionale di una norma che il giudice non deve né direttamente, né indirettamente applicare perché estranea al thema decidendum. Nella specie il pretore di [OSCURATO:PERSONA] doveva: a) decidere in limine se fosse ammissibile la costituzione di parte civile dell'Amministrazione per ottenere il risarcimento del danno derivato dalla contravvenzione di cui all'articolo 734 cod. pen., contestata; b) e, ammessa la costituzione di parte civile, accertare, con sentenza, se sussistessero gli estremi dell'art. 734 citato. Conseguentemente ogni questione circa l'applicazione del menzionato art. 15, comma primo, della legge n. 1497 del 1939 non aveva carattere pregiudiziale, né comunque aveva influenza sull'oggetto del giudizio penale, in quanto concerneva i provvedimenti che l'Amministrazione avrebbe potuto prendere "indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale", come in detto articolo è testualmente espresso. Pertanto, la questione esula dai limiti consentiti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale e deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), sollevata dal pretore di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 24 febbraio 1973, in riferimento all'art. 9, comma secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere