Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 44/1975
ECLI:IT:COST:1975:44
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale, pendente davanti al pretore di
[OSCURATO:PERSONA] ed a carico di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato
previsto dall'art. 734 cod. pen. (distruzione o deturpamento di
bellezze naturali) per avere costruito abusivamente un piano in
sopraelevazione - il Ministero della pubblica istruzione, a mezzo
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, dichiarò,
all'udienza del 20 gennaio 1973, che si costituiva parte civile per
chiedere l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e la
conseguente condanna del medesimo alle pene di legge ed al risarcimento
del danno derivato dal reato di cui all'art. 734 del codice penale.
Il difensore dell'imputato si oppose alla costituzione della parte
civile.
Il pretore di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 24 febbraio 1973, ritenne
ammissibile la costituzione di parte civile del Ministero della
pubblica istruzione e sollevò d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939,
n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), in riferimento all'art.
9, comma secondo, della Costituzione. Affermò che la citata norma
della Costituzione assicurava la tutela del paesaggio in senso
categorico e, pertanto, obbligatoria; che, quindi, era in contrasto con
essa il menzionato art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939, n.
1497, relativamente al disposto che attribuiva al Ministro della
pubblica istruzione la facoltà di ordinare la demolizione o di
mantenere l'opera abusiva e così ammetteva la sanatoria amministrativa
nella generalità dei casi di violazione della legge di tutela del
paesaggio, in essi inclusi i casi, di maggiore gravità, di distruzione
o alterazione (penalmente disciplinati ex art. 734 cod. pen.).
Nel giudizio davanti a questa Corte sono intervenuti il Ministro
della pubblica istruzione ed il Presidente del Consiglio dei ministri,
i quali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
hanno preliminarmente sollevato l'eccezione di manifesta irrilevanza
della questione di legittimità costituzionale, perché la norma
impugnata (art. 15, comma primo, legge 29 giugno 1939, n. 1497) non
trova applicazione nel procedimento penale per il reato di cui all'art.
734 del codice penale.
:
Questa Corte ha già avuto più volte occasione di affermare (cfr.
sentenze nn. 45 e 60 del 1972) che è manifestamente irrilevante nel
giudizio di merito la questione di legittimità costituzionale di una
norma che il giudice non deve né direttamente, né indirettamente
applicare perché estranea al thema decidendum.
Nella specie il pretore di [OSCURATO:PERSONA] doveva:
a) decidere in limine se fosse ammissibile la costituzione di parte
civile dell'Amministrazione per ottenere il risarcimento del danno
derivato dalla contravvenzione di cui all'articolo 734 cod. pen.,
contestata;
b) e, ammessa la costituzione di parte civile, accertare, con
sentenza, se sussistessero gli estremi dell'art. 734 citato.
Conseguentemente ogni questione circa l'applicazione del menzionato
art. 15, comma primo, della legge n. 1497 del 1939 non aveva carattere
pregiudiziale, né comunque aveva influenza sull'oggetto del giudizio
penale, in quanto concerneva i provvedimenti che l'Amministrazione
avrebbe potuto prendere "indipendentemente dalle sanzioni comminate dal
codice penale", come in detto articolo è testualmente espresso.
Pertanto, la questione esula dai limiti consentiti nel giudizio
incidentale di legittimità costituzionale e deve essere dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, della legge 29
giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), sollevata
dal pretore di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 24 febbraio 1973, in
riferimento all'art. 9, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere