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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17120/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26904-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26904/2020 Numero sezionale 4742/2022 Numero di raccolta generale 17120/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1962/2020 della CORTE di APPELLO di MILANO, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della parte ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. affinché fosse condannata al pagamento delle somme erogate a seguito di contratti di finanziamento concesso a clienti della convenuta, sulla base di apposita convenzione, in relazione all’acquisto di autovetture, somme che però non erano state restituite, in quanto i clienti, e precisamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano contestato la paternità delle sottoscrizioni agli stessi riferibili apposte in calce ai contratti di prestito, ovvero avevano contestato la correttezza della fornitura.

Nella resistenza della società convenuta, che contestava la fondatezza della domanda, era disposta la chiamata in causa dei vari clienti, dai quali chiedeva di essere manlevata.

Per quanto ancora rileva in questa sede, si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 26904 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26904/2020 Numero sezionale 4742/2022 Numero di raccolta generale 17120/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Diletta che disconosceva la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, assumendo che in realtà la compravendita dell’auto era stata effettuata a sua insaputa dal coniuge Pucciarmati, e che per tali fatti aveva anche presentato denuncia in sede penale.

Il Tribunale di Milano, all’esito dell’istruttoria, con la sentenza n. 10505/2017, accoglieva la domanda dell’attrice con la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 40.650,00 oltre accessori; accoglieva la domanda di garanzia della convenuta proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda di garanzia verso la Pizzuti.

Avverso tale pronuncia proponevano distinti appelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nei due giudizi si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] proponendo a sua volta appello incidentale.

Nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], riunite le impugnazioni, la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1962 del 23/7/2020, rigettava la domanda di garanzia avanzata nei confronti del Mellino e della Iacoangeli, rigettava l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Pizzuti e di [OSCURATO:SOCIETA], e poneva le spese di lite a carico dell’appellante incidentale.

Sempre ai fini di quanto rileva in questa sede, in relazione all’appello incidentale diretto nei confronti della Pizzuti, la sentenza d’appello ribadiva che le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento formalmente concluso dalla Pizzuti erano risultate apocrife.

Ric. 2020 n. 26904 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26904/2020 Numero sezionale 4742/2022 Numero di raccolta generale 17120/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Inoltre, non poteva invocarsi una responsabilità dell’appellata a titolo di arricchimento senza causa, per avere la stessa in ogni caso provveduto ad alienare l’autovettura ottenuta in occasione della conclusione del contratto di finanziamento.

Infatti, una volta escluso, per la falsità delle firme, la riferibilità del contratto alla parte, nulla poteva essere preteso da quest’ultima, essendo del tutto irrilevanti gli eventi che concernevano la successiva alienazione del veicolo, che era stato acquistato ad insaputa della Pizzuti dal di lei marito, come da questi ammesso.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

In data 3 aprile 2021 la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce dell’accordo transattivo del 23 novembre 2020, intervenuto con [OSCURATO:SOCIETA]., nonché con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nel medesimo atto di rinuncia si dà però conto del fatto che nel presente giudizio ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], non rinvenendosi quindi un’espressa volontà di rinuncia estesa anche nei confronti della controricorrente.

Ritiene la Corte che, stante il carattere scindibile della controversia intentata nei confronti della Pizzuti, possa dichiararsi l’estinzione del presente giudizio nei confronti di tutte Ric. 2020 n. 26904 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26904/2020 Numero sezionale 4742/2022 Numero di raccolta generale 17120/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 le parti intimate, ad eccezione della sola Pizzuti, nulla dovendo disporsi quanto alle spese nei rapporti tra la rinunciante e le controparti, atteso che le stesse non hanno svolto attività difensiva in questa fase.

In relazione invece ai rapporti con la Pizzuti, ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile, limitatamente ai motivi che direttamente sono pertinenti (secondo e quinto motivo).

Col secondo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con omessa valutazione di un fatto decisivo, in violazione degli artt. 112, 115, 116, 214 e 215 c.p.c., si contesta il rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti della Pizzuti.

Si sostiene, in particolare, che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che la stessa si era resa acquirente dell’autovettura, tanto che l’aveva successivamente alienata, prestando, per converso, fede unicamente alle dichiarazioni, erroneamente ritenute confessorie, del coniuge.

Il motivo, che risulta evidentemente volto a sollecitare una rivalutazione delle emergenze probatorie, è inammissibile.

In primo luogo, è inammissibile quanto alla denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., attesa l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c.

Ma è inammissibile anche nella parte in cui, pur a fronte della formale denuncia di violazione di legge, si risolve unicamente nella richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

La sentenza di appello ha in particolare affermato che alla luce delle prove raccolte, tra cui anche la dichiarazione contra se Ric. 2020 n. 26904 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26904/2020 Numero sezionale 4742/2022 Numero di raccolta generale 17120/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 resa dall’altro convenuto [OSCURATO:PERSONA], dovesse ritenersi che non fosse riferibile alla Pizzuti, non solo il contratto di finanziamento, cui del resto si ricollegava la domanda di manleva della ricorrente, ma lo stesso acquisto dell’autovettura, avvenuto a totale insaputa della Pizzuti, atteso che l’auto era stata poi consegnata solo al Pucciarmati.

La ragione del rigetto della domanda di garanzia è quindi da individuare nell’avere ritenuto la Pizzuti del tutto estranea all’acquisto del veicolo (e quindi, in maniera quanto meno implicita, anche al successivo trasferimento a terzi) ritenendo che il vero dominus della vicenda negoziale fosse unicamente il suo ex coniuge.

Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 co. 6 c.p.c. e 112 c.p.c., con omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio.

Si sostiene che la sentenza di appello non avrebbe argomentato circa la mancata ammissione delle prove orali, il cui espletamento avrebbe permesso di appurare la bontà della tesi della ricorrente, anche in relazione alla domanda rivolta alla Pizzuti.

Il motivo è inammissibile quanto alla denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., sempre in ragione dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c.

E’ del pari inammissibile quanto alla generica denuncia di mancata ammissione delle prove orali, in quanto del tutto privo di specificità.

Manca infatti in ricorso la puntuale riproduzione del contenuto Ric. 2020 n. 26904 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26904/2020 Numero sezionale 4742/2022 Numero di raccolta generale 17120/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 delle prove orali di cui sarebbe mancata l’ammissione, onde poterne apprezzare la decisività ai fini del dedotto accoglimento della domanda di manleva, ma ancor di più non risulta, come si ricava dalla lettura delle conclusioni rese in sede di appello e riportate in sentenza, che la richiesta di ammissione delle prove non ammesse, sia stata reiterata in tale occasione.

Il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente e si liquidano come da dispositivo.

Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate.

Poiché il ricorso è solo in parte dichiarato inammissibile, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 26904 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -7- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26904/2020 Numero sezionale 4742/2022 Numero di raccolta generale 17120/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in complessivi € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 26904 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -8- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26904-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26904/2020 Numero sezionale 4742/2022 Numero di raccolta generale 17120/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1962/2020 della CORTE di APPELLO di MILANO, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della parte ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. affinché fosse condannata al pagamento delle somme erogate a seguito di contratti di finanziamento concesso a clienti della convenuta, sulla base di apposita convenzione, in relazione all’acquisto di autovetture, somme che però non erano state restituite, in quanto i clienti, e precisamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano contestato la paternità delle sottoscrizioni agli stessi riferibili apposte in calce ai contratti di prestito, ovvero avevano contestato la correttezza della fornitura. Nella resistenza della società convenuta, che contestava la fondatezza della domanda, era disposta la chiamata in causa dei vari clienti, dai quali chiedeva di essere manlevata. Per quanto ancora rileva in questa sede, si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 26904 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26904/2020 Numero sezionale 4742/2022 Numero di raccolta generale 17120/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Diletta che disconosceva la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, assumendo che in realtà la compravendita dell’auto era stata effettuata a sua insaputa dal coniuge Pucciarmati, e che per tali fatti aveva anche presentato denuncia in sede penale. Il Tribunale di Milano, all’esito dell’istruttoria, con la sentenza n. 10505/2017, accoglieva la domanda dell’attrice con la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 40.650,00 oltre accessori; accoglieva la domanda di garanzia della convenuta proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda di garanzia verso la Pizzuti. Avverso tale pronuncia proponevano distinti appelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nei due giudizi si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] proponendo a sua volta appello incidentale. Nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], riunite le impugnazioni, la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1962 del 23/7/2020, rigettava la domanda di garanzia avanzata nei confronti del Mellino e della Iacoangeli, rigettava l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Pizzuti e di [OSCURATO:SOCIETA], e poneva le spese di lite a carico dell’appellante incidentale. Sempre ai fini di quanto rileva in questa sede, in relazione all’appello incidentale diretto nei confronti della Pizzuti, la sentenza d’appello ribadiva che le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento formalmente concluso dalla Pizzuti erano risultate apocrife. Ric. 2020 n. 26904 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26904/2020 Numero sezionale 4742/2022 Numero di raccolta generale 17120/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Inoltre, non poteva invocarsi una responsabilità dell’appellata a titolo di arricchimento senza causa, per avere la stessa in ogni caso provveduto ad alienare l’autovettura ottenuta in occasione della conclusione del contratto di finanziamento. Infatti, una volta escluso, per la falsità delle firme, la riferibilità del contratto alla parte, nulla poteva essere preteso da quest’ultima, essendo del tutto irrilevanti gli eventi che concernevano la successiva alienazione del veicolo, che era stato acquistato ad insaputa della Pizzuti dal di lei marito, come da questi ammesso. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. In data 3 aprile 2021 la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce dell’accordo transattivo del 23 novembre 2020, intervenuto con [OSCURATO:SOCIETA]., nonché con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel medesimo atto di rinuncia si dà però conto del fatto che nel presente giudizio ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], non rinvenendosi quindi un’espressa volontà di rinuncia estesa anche nei confronti della controricorrente. Ritiene la Corte che, stante il carattere scindibile della controversia intentata nei confronti della Pizzuti, possa dichiararsi l’estinzione del presente giudizio nei confronti di tutte Ric. 2020 n. 26904 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26904/2020 Numero sezionale 4742/2022 Numero di raccolta generale 17120/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 le parti intimate, ad eccezione della sola Pizzuti, nulla dovendo disporsi quanto alle spese nei rapporti tra la rinunciante e le controparti, atteso che le stesse non hanno svolto attività difensiva in questa fase. In relazione invece ai rapporti con la Pizzuti, ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile, limitatamente ai motivi che direttamente sono pertinenti (secondo e quinto motivo). Col secondo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con omessa valutazione di un fatto decisivo, in violazione degli artt. 112, 115, 116, 214 e 215 c.p.c., si contesta il rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti della Pizzuti. Si sostiene, in particolare, che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che la stessa si era resa acquirente dell’autovettura, tanto che l’aveva successivamente alienata, prestando, per converso, fede unicamente alle dichiarazioni, erroneamente ritenute confessorie, del coniuge. Il motivo, che risulta evidentemente volto a sollecitare una rivalutazione delle emergenze probatorie, è inammissibile. In primo luogo, è inammissibile quanto alla denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., attesa l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c. Ma è inammissibile anche nella parte in cui, pur a fronte della formale denuncia di violazione di legge, si risolve unicamente nella richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. La sentenza di appello ha in particolare affermato che alla luce delle prove raccolte, tra cui anche la dichiarazione contra se Ric. 2020 n. 26904 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26904/2020 Numero sezionale 4742/2022 Numero di raccolta generale 17120/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 resa dall’altro convenuto [OSCURATO:PERSONA], dovesse ritenersi che non fosse riferibile alla Pizzuti, non solo il contratto di finanziamento, cui del resto si ricollegava la domanda di manleva della ricorrente, ma lo stesso acquisto dell’autovettura, avvenuto a totale insaputa della Pizzuti, atteso che l’auto era stata poi consegnata solo al Pucciarmati. La ragione del rigetto della domanda di garanzia è quindi da individuare nell’avere ritenuto la Pizzuti del tutto estranea all’acquisto del veicolo (e quindi, in maniera quanto meno implicita, anche al successivo trasferimento a terzi) ritenendo che il vero dominus della vicenda negoziale fosse unicamente il suo ex coniuge. Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 co. 6 c.p.c. e 112 c.p.c., con omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio. Si sostiene che la sentenza di appello non avrebbe argomentato circa la mancata ammissione delle prove orali, il cui espletamento avrebbe permesso di appurare la bontà della tesi della ricorrente, anche in relazione alla domanda rivolta alla Pizzuti. Il motivo è inammissibile quanto alla denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., sempre in ragione dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c. E’ del pari inammissibile quanto alla generica denuncia di mancata ammissione delle prove orali, in quanto del tutto privo di specificità. Manca infatti in ricorso la puntuale riproduzione del contenuto Ric. 2020 n. 26904 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26904/2020 Numero sezionale 4742/2022 Numero di raccolta generale 17120/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 delle prove orali di cui sarebbe mancata l’ammissione, onde poterne apprezzare la decisività ai fini del dedotto accoglimento della domanda di manleva, ma ancor di più non risulta, come si ricava dalla lettura delle conclusioni rese in sede di appello e riportate in sentenza, che la richiesta di ammissione delle prove non ammesse, sia stata reiterata in tale occasione. Il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente e si liquidano come da dispositivo. Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate. Poiché il ricorso è solo in parte dichiarato inammissibile, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 26904 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -7- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26904/2020 Numero sezionale 4742/2022 Numero di raccolta generale 17120/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in complessivi € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 26904 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -8- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5
Sentenza Cassazione n. 17120/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris