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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 49460/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] .[OSCURATO:DATA_NASCITA] (i 3/osi 6Z Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 28/09/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusione del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso definito ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2000. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 novembre 2019 il Tribunale di Firenze dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'articolo 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 perché, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per l'annualità 2011, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dall'associazione — sportiva A.C. [OSCURATO:PERSONA] (la cui attività era cessata il 16/11/2007 chiusa) indicava nella dichiarazione del modello unico relativa all'imposta citata indicava elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla A.C. [OSCURATO:PERSONA], con conseguente imposta sul valore aggiunto evasa pari ad euro 3300.

Impugnata la decisione dall'odierno ricorrente, la Corte d'appello, in data 28 settembre 2021, in parziale riforma della pena stabilita in primo grado, lo condannava a mesi sei di reclusione per il reato contestato. 2.Avverso tale ultimo procedimento l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo si lamenta l'omessa motivazione in ordine al requisito soggettivo del reato.

Ribadendo quanto già affermato in sede d'appello, si evidenzia l'insussistenza del dolo richiesto della norma in capo al condannato giacché questi non conosceva, e non era tenuto a conoscere, i profili formali inerenti l'attività e gli aspetti fiscali dell'A.C.

Avrebbe, quindi, operato in totale buona fede, facendo ragionevolmente affidamento sulla circostanza che la società fosse operativa.

Alla luce di tali considerazioni la Corte d'appello avrebbe dovuto reputare, contrariamente a quanto fatto, inesistente l'elemento soggettivo del delitto contestato, con conseguente annullamento della decisione impugnata.

4. Nel secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in ordine alla parte della sentenza nella quale si enfatizza che il Venticinque avrebbe avuto consapevolmente rapporti con una società non operativa per aver cessato dall'attività nel 2007.

Anche tale valutazione sarebbe viziata per contraddittorietà e insufficienza, non avendo la Corte di merito, secondo la difesa, ben colto quanto spiegato nell'atto di atto di appello, ossia che "le irregolarità degli illeciti commessi dal fornitore che consentono astrattamente di sospettare della frode spesso non sono elementi che appaiono nella loro evidenza al destinatario delle fatture" e che la realtà ingenerata dalla A.C. avrebbe reso impossibile per il condannato apprendere la verità sulla cessazione della attività. 5.Nel terzo motivo di ricorso si lamenta la mancanza della motivazione o comunque la manifesta illogicità della stessa relativamente al giudizio offerto da parte della Corte d'appello degli elementi prodotti: l'esistenza di un contratto di sponsorizzazione, i pagamenti della prestazione oggetto del contratto tramite bonifici a favore dell'A.C., e la riscossione da parte di quest'ultima dei bonifici effettuati sono elementi che avrebbero dovuto essere considerati quali indicativi della buona fede dell'imputato, e che, pertanto, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a pervenire ad un giudizio assolutorio per assenza di dolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorso è inammissibile.

In generale non si può fare a meno di evidenziare che le censure, meramente ripropositive delle doglianze già sollevate in sede di appello, non si confrontano con la articolata motivazioni contenuta nella decisione impugnata che appare logica, coerente e scevra dai vizi lamentati.

Le censure proposte, inoltre, pur lamentando formalmente vizi di motivazione appaiono evidentemente volte ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio non ammessa in sede di legittimità.

Vale solo la pena evidenziare che tutti i punti oggetto di doglianze, volti a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sono già stati oggetto di una puntuale confutazione da parte della Corte d'appello.

2. In particolare, per quanto riguarda la circostanza della cessazione dell'attività della società nel 2007, oggetto del primo motivo di ricorso, i giudici hanno evidenziato come fosse "del tutto inverosimile" cheVenticinque Angelo, prima di stipulare contratti, di emettere bonifici e intrattenere relazioni che avrebbero avuto sicuramente ripercussioni da un punto di vista economico e tributario, non si fosse premurato di verificare la operatività della società AC.

3. Le medesime considerazioni valgono per il secondo e il terzo motivo di ricorso, anch'essi incentrati sulla asserita mancanza di dolo.

Anche rispetto a questi punti la Corte d'appello ha specificato che la documentazione comprovante l'esistenza del contratto di sponsorizzazione e l'attività relativa all'esecuzione dello stesso non è stata rinvenuta dagli accertatori, né tantonneno i' è stata prodotta dall'interessato ed ha considerato con ragionamento logico e coerente l'assoluta inverosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali talmente generiche e vaghe da non consentire di desumere dalle stesse neanche la natura dell'attività oggetto di sponsorizzazione.

4. Per queste ragioni il ricorso va considerato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] .[OSCURATO:DATA_NASCITA] (i 3/osi 6Z Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 28/09/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusione del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ricorso definito ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 novembre 2019 il Tribunale di Firenze dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'articolo 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 perché, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per l'annualità 2011, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dall'associazione — sportiva A.C. [OSCURATO:PERSONA] (la cui attività era cessata il 16/11/2007 chiusa) indicava nella dichiarazione del modello unico relativa all'imposta citata indicava elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla A.C. [OSCURATO:PERSONA], con conseguente imposta sul valore aggiunto evasa pari ad euro 3300. Impugnata la decisione dall'odierno ricorrente, la Corte d'appello, in data 28 settembre 2021, in parziale riforma della pena stabilita in primo grado, lo condannava a mesi sei di reclusione per il reato contestato. 2.Avverso tale ultimo procedimento l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo si lamenta l'omessa motivazione in ordine al requisito soggettivo del reato. Ribadendo quanto già affermato in sede d'appello, si evidenzia l'insussistenza del dolo richiesto della norma in capo al condannato giacché questi non conosceva, e non era tenuto a conoscere, i profili formali inerenti l'attività e gli aspetti fiscali dell'A.C. Avrebbe, quindi, operato in totale buona fede, facendo ragionevolmente affidamento sulla circostanza che la società fosse operativa. Alla luce di tali considerazioni la Corte d'appello avrebbe dovuto reputare, contrariamente a quanto fatto, inesistente l'elemento soggettivo del delitto contestato, con conseguente annullamento della decisione impugnata. 4. Nel secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in ordine alla parte della sentenza nella quale si enfatizza che il Venticinque avrebbe avuto consapevolmente rapporti con una società non operativa per aver cessato dall'attività nel 2007. Anche tale valutazione sarebbe viziata per contraddittorietà e insufficienza, non avendo la Corte di merito, secondo la difesa, ben colto quanto spiegato nell'atto di atto di appello, ossia che "le irregolarità degli illeciti commessi dal fornitore che consentono astrattamente di sospettare della frode spesso non sono elementi che appaiono nella loro evidenza al destinatario delle fatture" e che la realtà ingenerata dalla A.C. avrebbe reso impossibile per il condannato apprendere la verità sulla cessazione della attività. 5.Nel terzo motivo di ricorso si lamenta la mancanza della motivazione o comunque la manifesta illogicità della stessa relativamente al giudizio offerto da parte della Corte d'appello degli elementi prodotti: l'esistenza di un contratto di sponsorizzazione, i pagamenti della prestazione oggetto del contratto tramite bonifici a favore dell'A.C., e la riscossione da parte di quest'ultima dei bonifici effettuati sono elementi che avrebbero dovuto essere considerati quali indicativi della buona fede dell'imputato, e che, pertanto, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a pervenire ad un giudizio assolutorio per assenza di dolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorso è inammissibile. In generale non si può fare a meno di evidenziare che le censure, meramente ripropositive delle doglianze già sollevate in sede di appello, non si confrontano con la articolata motivazioni contenuta nella decisione impugnata che appare logica, coerente e scevra dai vizi lamentati. Le censure proposte, inoltre, pur lamentando formalmente vizi di motivazione appaiono evidentemente volte ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio non ammessa in sede di legittimità. Vale solo la pena evidenziare che tutti i punti oggetto di doglianze, volti a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sono già stati oggetto di una puntuale confutazione da parte della Corte d'appello. 2. In particolare, per quanto riguarda la circostanza della cessazione dell'attività della società nel 2007, oggetto del primo motivo di ricorso, i giudici hanno evidenziato come fosse "del tutto inverosimile" cheVenticinque Angelo, prima di stipulare contratti, di emettere bonifici e intrattenere relazioni che avrebbero avuto sicuramente ripercussioni da un punto di vista economico e tributario, non si fosse premurato di verificare la operatività della società AC. 3. Le medesime considerazioni valgono per il secondo e il terzo motivo di ricorso, anch'essi incentrati sulla asserita mancanza di dolo. Anche rispetto a questi punti la Corte d'appello ha specificato che la documentazione comprovante l'esistenza del contratto di sponsorizzazione e l'attività relativa all'esecuzione dello stesso non è stata rinvenuta dagli accertatori, né tantonneno i' è stata prodotta dall'interessato ed ha considerato con ragionamento logico e coerente l'assoluta inverosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali talmente generiche e vaghe da non consentire di desumere dalle stesse neanche la natura dell'attività oggetto di sponsorizzazione. 4. Per queste ragioni il ricorso va considerato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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