CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 11966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 16 aprile 2019 dal Tribunale di Udine in relazione alla contravvenzione prevista dall'art. 186, commi 2 lett.c), 2-bis e 2- sexies decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Povoletto il 19 ottobre 2017. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge processuale per inutilizzabilità degli esiti del prelievo ematico per violazione dell'art. 186, commi 3,4,5, cod. strada, non supera il vaglio di ammissibilità, trattandosi di prelievo ematico effettuato a seguito di un incidente stradale che ha comportato il trasporto dell'imputato in ospedale con l'ambulanza. La pronuncia impugnata ha richiamato il principio secondo il quale la richiesta di prelievo ematico per l'accertamento del tasso alcolemico non deve necessariamente risultare da documento scritto e, in ogni caso, non determina l'inutilizzabilità del dato emergente dal prelievo (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020 , Tedesco, Rv. 280047). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il C6nsigli re estensore Il Presidente 'enì S rrao [OSCURATO:PERSONA] S t/ i [OSCURATO:PERSONA] ogg