CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 agosto 2026
Cassazione n. 24381/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
63/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 215/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19224/2024Numero di raccolta generale 24381/2026Data pubblicazione 02/08/20261. La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata diTaranto, con sentenza n. 63 del 2024, ha rigettato l'appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione delTribunale di Taranto che aveva respinto la domanda propostanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente adoggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato,dedotto come intercorso dal 18 agosto 2003 al 20 maggio 2009,e la condanna dei convenuti al pagamento di differenzeretributive e ulteriori emolumenti.1.1. La Corte territoriale ha rilevato, in primo luogo, che, nellastessa prospettazione del lavoratore, il rapporto era statoallegato come intercorso fino al dicembre 2006 alle dipendenzedi [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, a decorrere dal 2007, alledipendenze di [OSCURATO:PERSONA]; ha quindi osservato che ladeduzione relativa alla prosecuzione di fatto dell'attività daparte del primo, quale socio o gestore di fatto, era stataformulata per la prima volta in appello e non poteva essereesaminata. Ha inoltre accertato che l'impresa di [OSCURATO:PERSONA] cessata nel dicembre 2006 ed era stata cancellata dalregistro delle imprese, escludendo l'esistenza di una cessione diazienda.1.2. Quanto alla vicenda lavorativa, la Corte ha evidenziato chel'istruttoria aveva consentito di accertare lo svolgimento diprestazioni lavorative da parte del Carrozzo, ma connotate dacarattere episodico e discontinuo, in quanto reseesclusivamente in occasione di ricevimenti, prevalentementenel periodo estivo. Ha, altresì, rilevato che il lavoratore venivautilizzato solo quando necessario, in un contesto organizzativonel quale l'attività del locale era ordinariamente assicurata daiNumero registro generale 19224/2024Numero sezionale 3234/2026componenti della famiglia, e che non era possibile ricoNusmterruo idri era ccolta generale 24381/2026Data pubblicazione 02/08/2026con certezza né il numero delle giornate lavorate nel corsodell'anno né gli orari concretamente osservati.1.3. Muovendo da tali accertamenti, la Corte territoriale haconcluso che non fosse possibile stabilire la quantitàcomplessiva della prestazione lavorativa né verificarel'adeguatezza e la proporzionalità della retribuzione percepita aisensi dell'art. 36 Cost.; ha, quindi, escluso la prova del dirittoalle differenze retributive ed ha ritenuto non applicabile laliquidazione equitativa, presupponente l'accertamento deldiritto.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso affidato a tre motivi.Resistono, con controricorso assistito da memoria AlbertoOlivieri e [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 113 e 432 cod. proc. civ., 1226 cod. civ.e 36 Cost., sostenendosi che la Corte territoriale, una volta datosubordinata, avrebbe dovuto procedere alla liquidazioneequitativa delle differenze retributive, dnon essendo statopossibile determinarne con precisione l'ammontare perl'incertezza delle risultanze istruttorie in ordine a giorni e oraridi lavoro.1.1. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132, n. 4, e 161 cod. proc. civ.,assumendosi che la motivazione relativa al diniego del ricorsoall'equità sarebbe meramente apparente, in quanto limitata adNumero registro generale 19224/2024affermazioni apodittiche e non idonee a esplicitare il percorsoN umero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 24381/2026logico seguito dal giudice.Data pubblicazione 02/08/20262. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragionilogico - sistematiche, non sono fondati.Le censure muovono dall'assunto secondo cui la Corteterritoriale avrebbe accertato l'esistenza di un rapporto di lavorosubordinato idoneo a fondare il diritto alle differenze retributive,residuando soltanto una difficoltà di determinazione delquantum.L'art. 432 c.p.c. – secondo cui «quando sia certo il diritto manon sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice laliquida con valutazione equitativa» – costituisce una norma che,pur non derogando al principio dell'onere della prova sancitodall'art. 2697 c.c., trova applicazione allorché il diritto sia certoma sia impossibile oppure oggettivamente difficile ladeterminazione della somma dovuta alla stregua degli elementiacquisiti al processo (ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., n. 22115del 2009; Cass. civ., Sez. Lav., n. 10401 del 2009; Cass. civ.,Sez. VI, ord. n. 5590 del 2014).2.1. La «certezza del diritto» che costituisce il presupposto perl'esercizio del potere equitativo ex art. 432 c.p.c. non consistenel mero accertamento astratto della natura subordinata delrapporto di lavoro, ma deve riferirsi al diritto sostanziale fattovalere in giudizio, ossia al diritto del lavoratore a percepire ledifferenze retributive rivendicate. In altri termini, occorre chesia certo il diritto alla prestazione patrimoniale, e non soltantola qualificazione giuridica del rapporto.Come chiarito da questa Corte, la valutazione equitativa dellaprestazione, rimessa al giudice del lavoro dall'art. 432 c.p.c., haper oggetto il valore economico di questa e non ladeterminazione dell'esistenza della stessa, esigendo la normaNumero registro generale 19224/2024che sia certo il diritto e non sia possibile determinare la sommaN umero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 24381/2026dovuta (fra le più recenti, Cass. n. 21607 del 2025).Data pubblicazione 02/08/2026Ne discende che il giudice del merito non può ricorrere allavalutazione equitativa per supplire al mancato assolvimentodell'onere della prova in ordine ai fatti costitutivi del dirittoazionato: il potere equitativo ex art. 432 c.p.c. può essereesercitato solo quando sia stata raggiunta la prova dell'effettivosvolgimento delle prestazioni ma non sia possibile determinarnecon esattezza l'ammontare dovuto, mentre non può essereesercitato quando la prestazione lavorativa stessa non risultiprovata, difettando in tal caso il presupposto stesso dellaliquidazione equitativa ( fra le altre, Cass. civ., Sez. VI, ord. n.15248 del 2014).Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha affermato che non erain discussione la natura subordinata del rapporto, ma ha alcontempo accertato – sulla base di una analitica valutazionedelle deposizioni testimoniali (testi Resta, D'Andria, AndrisaniOronzo, [OSCURATO:PERSONA]) – che non era possibile determinarecon certezza «quante giornate egli abbia lavorato in un anno,né con quali orari». Ha conseguentemente ritenuto che nonfosse possibile «stabilire la adeguatezza e proporzionalità dellaretribuzione percepita» e, quindi, «l'eventuale sussistenza didifferenze retributive a suo favore».2.2. Ciò che è mancato, pertanto, non è stata soltanto lapossibilità di determinare l'esatto ammontare delle differenzeretributive, bensì la prova stessa dell'esistenza del diritto apercepire somme ulteriori rispetto a quanto già corrisposto. LaCorte territoriale ha in sostanza ritenuto che il lavoratore nonavesse assolto all'onere probatorio su di sé gravante in ordineall'entità e alla continuità della prestazione resa, elementiindispensabili per poter affermare che il compenso percepito –Numero registro generale 19224/2024nella misura indicata dagli stessi resistenti in € 120,00 aN umero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 24381/2026giornata – fosse inadeguato ai sensi dell'art. 36 Cost. rispettoData pubblicazione 02/08/2026alla quantità e qualità del lavoro prestato.In tale situazione, correttamente la Corte d'Appello ha esclusoil ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 432 c.p.c., attesoche tale norma non può essere invocata per ovviare alla carenzadi prova sul fatto costitutivo del diritto azionato.2.3. Quanto, segnatamente, al secondo motivo, non ricorrealcuna ipotesi di motivazione apparente. Secondo il consolidatoorientamento di questa Corte, la motivazione è apparente – edunque integra una nullità rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4,c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – quandoessa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U.n. 22232 del 2016; conf. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 31649del 2021; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 6758 del 2022; Cass. civ.,Sez. VI, ord. n. 17230 del 2016; Cass. civ., Sez. VI, ord. n.13977 del 2019).La sentenza impugnata, al contrario, reca una motivazione che,pur sintetica, espone in modo chiaro le ragioni del rigetto:esamina le deposizioni testimoniali, dando conto degli elementida esse desumibili (lavoro limitato ai ricevimenti e al periodoestivo, assenza nel periodo invernale, presenza discontinua);spiega perché da tali elementi non è possibile desumere concertezza l'entità delle giornate lavorative e degli orari ed infinechiarisce le ragioni per cui l'equità non può soccorrere, ossiaNumero registro generale 19224/2024Numero sezionale 3234/2026perché manca l'accertamento del diritto alle difNfeumreeron dzi era ccolta generale 24381/2026Data pubblicazione 02/08/2026retributive.La motivazione raggiunge pertanto il «minimo costituzionale»richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, sottraendosi alsindacato di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., tanto più inpresenza di una c.d. "doppia conforme" ai sensi dell'art. 360,comma 4, c.p.c., che preclude l'impugnazione per vizio dimotivazione quando la sentenza d'appello conferma la decisionedi primo grado basandosi sulle stesse ragioni di fatto.Né può ritenersi che la frase «non può soccorrere l'equità, chepresuppone l'accertamento del diritto alle differenze retributive,ma una difficoltà di quantificazione» sia affetta dacontraddittorietà o perplessità tale da renderla incomprensibile:essa va letta nel senso – reso palese dal contesto motivazionalecomplessivo – che l'equità presuppone un diritto già accertato eincontra il suo limite nella sola difficoltà di quantificazione,mentre nel caso di specie non era stato raggiunto nemmenol'accertamento del diritto, restando indimostrata la stessaspettanza di somme ulteriori rispetto a quelle già corrisposte.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato proprio lamancanza di elementi idonei a fondare il diritto, rilevandol'impossibilità di determinare il numero delle giornate lavorate egli orari osservati, così escludendo in radice la verificabilità dellaadeguatezza e proporzionalità della retribuzione ai sensi dell'art.36 Cost, né può sostenersi che la mera emersione di prestazionilavorative, seppur episodiche, consentisse comunque unaliquidazione equitativa.Le censure si risolvono, pertanto, nella sollecitazione di unadiversa valutazione delle risultanze probatorie, inammissibile insede di legittimità.Numero registro generale 19224/20243. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsaN umero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 24381/2026applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell'art. 360,Data pubblicazione 02/08/2026comma 1, n. 3, c.p.c., censurandosi la condanna alle speseprocessuali disposta dalla Corte d'Appello nonostante, secondola prospettazione di parte ricorrente, il parziale accoglimentodella domanda, consistente nell'affermazione della naturasubordinata del rapporto.Il motivo è infondato.Nel giudizio di appello, il Carrozzo è risultato integralmentesoccombente: la Corte d'Appello ha rigettato tutte le domandedallo stesso proposte, ivi compresa la domanda di condanna deiconvenuti al pagamento delle differenze retributive.La circostanza che la sentenza abbia incidentalmentericonosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro –affermazione peraltro già contenuta nella sentenza di primogrado, come si evince dalla stessa esposizione del ricorrente –non configura alcuna soccombenza parziale, né tantomeno unareciproca soccombenza, atteso che i resistenti non avevanoformulato domande riconvenzionali e avevano chiesto il rigettointegrale dell'appello, effettivamente avvenuto.In applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.,secondo cui il giudice condanna la parte soccombente alrimborso delle spese a favore dell'altra parte, la Corteterritoriale ha fatto corretta applicazione della norma, senza chericorressero i presupposti per la compensazione ex art. 92c.p.c., né per «soccombenza reciproca» né per «altre gravi edeccezionali ragioni» (cfr. Corte Cost. n. 77 del 2018). Invero, lacompensazione delle spese processuali, anche parziale, deveessere motivata con riferimento alle ipotesi tassativamentepreviste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. — soccombenza reciproca,assoluta novità della questione trattata, mutamento dellaNumero registro generale 19224/2024giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti — ovvero, allaN umero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 24381/2026luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, adData pubblicazione 02/08/2026altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. n. 33224del 2024; Cass. n. 20133 del 2026).La regolazione delle spese disposta dalla Corte territoriale sipone, pertanto, in linea con il principio di soccombenza di cuiall'art. 91 cod. proc. civ., e la mancata compensazione rientranel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile neisoli limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte.La censura, conseguentemente, si risolve nella richiesta di unadiversa valutazione sulle spese che attiene all'esercizio di unpotere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile insede di legittimità in assenza di violazioni di legge.4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo con distrazione in favore delprocuratore, dichiaratosi antistatario.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore deicontroricorrenti, liquidate in euro 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perNumero registro generale 19224/2024legge da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosNi umero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 24381/2026antistatario.Data pubblicazione 02/08/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.Così deciso nell'Adunanza camerale del 3 luglio 2026.La PresidenteCarla Ponterio