CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 30973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14038-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 1915 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5748/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/11/2018 R.G.N. 604/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 14038/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia del primo giudice che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ingiuntivo emesso a carico della stessa per il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della retribuzione dovuta a quest'ultima per i mesi di luglio 2012, in esito a precedente accertamento giudiziale della nullità del trasferimento di azienda e declaratoria di permanenza del rapporto di lavoro in capo alla società. 2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., affidato ad un unico articolato motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con l'unico articolato motivo la [OSCURATO:SOCIETA] eccepisce l'eccezione di giudicato fondata sulla seguente circostanza: il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1865/2014 del 13.2.2014, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento irrogato da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, aveva ordinato la reintegra della lavoratrice e condannato la società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione; la [OSCURATO:PERSONA] aveva peraltro esercitato il diritto di opzione sostitutiva della reintegrazione ex art. 18 legge n. 300 del 1970; in relazione a tale giudicato la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, degli artt. 2909 cc, 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 cc nella parte in cui la sentenza non aveva detratto da quanto dovuto a parte resistente il credito maturato dalla la Rocca per effetto della suddetta sentenza. 4. Il motivo non è fondato. 5. Deve rilevarsi preliminarmente l'erroneità del presupposto in fatto, su cui sono articolate le censure di parte ricorrente. 6. La sentenza n. 1865/2014 del Tribunale di Napoli non è passata in giudicato nei termini prospettati da [OSCURATO:SOCIETA] ma, in sostanza, è stata riformata dalla Corte di appello di Napoli che ha dichiarato, in sede di gravame, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, 1 Kt- RG 14038/2019 relativamente al licenziamento intimato dalla società cessionaria alla [OSCURATO:PERSONA] perché, con la declaratoria di illegittimità del trasferimento del ramo di azienda, era appunto venuto meno il presupposto sulla cui base era stata instaurata la prosecuzione del rapporto di lavoro stesso, con conseguente automatica caducazione dei titoli della sentenza di licenziamento impugnata. 7. La circostanza era stata rite et recte allegata e provata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (da cui la sentenza oggi gravata) e la pronuncia della Corte di appello n. 1534/2015 è divenuta definitiva. 8. E' opportuno, poi, ribadire che l'assunto della Corte territoriale trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "la cessazione del rapporto di lavoro con il cessionario non preclude l'accertamento della continuazione del rapporto con il cedente in virtù di fatti riferibili a periodo precedente a tale cessazione (...). Non può, in particolare, ritenersi che il rapporto di lavoro sia unico e dunque si sia estinto per effetto di vicende risolutive (licenziamento o dimissioni) che hanno interessato il solo cessionario; l'unicità del rapporto, infatti, presuppone la legittimità della vicenda traslativa ex art. 2112 c.c." (così, tra le altre, Cass. n. 17736/2016; cfr., in senso analogo, di recente, Cass. n. 25144/2017, ove è precisato che lo svolgimento in via di mero fatto di prestazioni lavorative per il cessionario non integra accettazione della cessione del contratto di lavoro). 9. Inoltre, deve sottolinearsi che la questione della natura dei crediti vantati dalla lavoratrice per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sentenza di accertamento della illegittimità della cessione del ramo d'azienda (cui era addetta) a [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dalla messa in mora, trova soluzione nel senso della natura retributiva e non più risarcitoria (come invece secondo un indirizzo precedente: Cass. 17 luglio 2008 n. 19740; Cass. 9 settembre 2014 n. 18955; Cass. 25 giugno 2018, n. 16694) sulla scorta dell'insegnamento posto recentemente dalle Sezioni unite civili di questa Corte (sent. 7 febbraio 2018, n. 2990). 10. Come noto detta pronuncia ha sancito il seguente testuale principio di diritto: "in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo RG 14038/2019 indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, ... , a decorrere dalla messa in mora". A tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, anche 2 R.G. n. 25906/2015 avuto riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d'azienda. Infatti la Corte d'Appello di Roma, sezione lavoro, con ordinanza di rimessione del 2 ottobre 2017, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del "combinato disposto" degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, censurando le citate disposizioni sulla mora del creditore, sul presupposto che limitassero la tutela del lavoratore ceduto - secondo l'interpretazione giurisprudenziale all'epoca accreditata - al risarcimento del danno, anche dopo la sentenza che avesse accertato l'illegittimità o l'inefficacia del trasferimento d'azienda. La Corte costituzionale ha preso atto (al p.to 6.3. del Considerato in diritto) "che l'indirizzo interpretativo, indicato come diritto vivente allorché sono state proposte le questioni di legittimità costituzionale, risulta disatteso dalla suddetta pronuncia delle Sezioni unite, successiva all'ordinanza di rimessione. Tale pronuncia mira a ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della mora del creditore nel rapporto di lavoro e consente di risolvere in via interpretativa i dubbi di costituzionalità prospettati". 11. Dalla "qualificazione retributiva dell'obbligazione del datore di lavoro moroso" il Giudice delle leggi ha tratto la conseguenza di "privare di fondamento, ..., le questioni di legittimità costituzionale insorte sulla base di un'interpretazione di segno antitetico". 12. Pertanto, una volta sancita la natura retributiva delle somme da erogarsi dal cedente inadempiente al comando giudiziale ed escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum dal risarcimento e, quindi, di detraibilità di somme percepite a titolo di incentivo all'esodo non è dato parlare Cass. n. 21160/2019, Cass. n. 28500/2019).RG 14038/2019 13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 14. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,