CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 34452/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24492-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 278/2014 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 13/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 278/1/2014, depositata il 13.2.2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal relatore, cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato e considerato che - La controversia in esame è stata trattata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito della quale -premesso che il ricorrente concessionario per la riscossione aveva depositato memoria contenente istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per avere parte contribuente aderito (a suo dire) alla definizione agevolata della controversia- ritenuta la opportunità che le altre parti in causa prendessero posizione, è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo con assegnazione di termine per il deposito di memoria scritta. - In ottemperanza alla ordinanza menzionata, il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria con la quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito dell'avvenuta definizione stragiudiziale del contenzioso. - Alla stregua di quanto precede, va dichiarata cessata la materia del contendere. P. Q. M. Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Roma, 10 giugno 2021 Il presi/dente Enrico n/zp DE