CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/01/2020 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 20 novembre 2018, confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di associazione di stampo mafioso con funzioni organizzative e di trasferimento fraudolento di valori di cui rispettivamente ai capi A) e D) della imputazione. La Corte ed il Tribunale ritenevano provato - attraverso dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed intercettazioni - che il ricorrente fosse intraneo al clan camorristico denominato Mallardo, con funzioni organizzative, essendo fiduciario degli esponenti di vertice, infiltrandosi nell'apparato amministrativo del territorio di riferimento (Giugliano in Campania) ed avendo reinvestito per conto del clan profitti illeciti ad esso clan riferibili in attività economico-imprenditoriali in Campania ed in Toscana. In questa cornice è stato inserito lo specifico episodio di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo D). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Secondo il ricorrente non sarebbe stata provata la sua partecipazione con funzioni organizzative al clan Mallardo, posto che le attività di investimento realizzate non sarebbero state poste in essere nell'interesse del gruppo criminale ma dei Mallardo a titolo personale e familiare, essendo l'imputato cognato di [OSCURATO:PERSONA], soggetto posto ai vertici del sodalizio. Il ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito, ignorando le doglianze difensive contenute nell'atto di appello, abbiano ritenuto attendibile il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che il ricorso indica come "elemento cardine dell'impianto accusatorio relativamente ad entrambe le contestazioni". Le dichiarazioni del collaborante sarebbero ricche di illogicità anche per il fatto di avere egli stesso rivelato che il ricorrente era soggetto accorto che non si fidava di nessuno e che diffondeva volutamente false informazioni. Inoltre, non vi sarebbero stati rapporti personali "idilliaci" tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], anch'egli ai vertici del clan. Più in generale, il collaborante avrebbe riferito notizie generiche sul conto del ricorrente, individuando una illogica promiscuità tra patrimonio personale dei Mallardo e patrimonio del sodalizio. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto delle emergenze relative alle vicenda della società [OSCURATO:PERSONA] riconducibile al ricorrente (e di cui al reato di intestazione fittizia di beni sub capo C dichiarato prescritto), rivelative del fatto che il clan disponesse di altra e diversa compagine societaria, la "Ma.Ca", per l'attività di impiego dei proventi del sodalizio. Altro episodio trascurato dalla Corte ma riferito dal Pirozzi - un litigio tra l'imputato ed il proprio nipote a nome Paolo - rivelerebbe che il ricorrente non aveva accesso ai denari della cassa del gruppo Mallardo, detenuta dallo stesso collaboratore di giustizia, la genericità delle cui accuse a carico dell'imputato non sarebbe compatibile con tale ruolo. Non sarebbero corrispondenti al vero neanche le affermazioni del collaborante sul fatto che i fratelli del ricorrente non si fossero mai occupati di speculazioni edilizie (fg. 13 del ricorso). Il collaborante sarebbe stato incerto e contraddittorio anche con riguardo alla indicazione dei soggetti di cui si sarebbe servito il ricorrente per effettuare gli investimenti in Toscana e nel napoletano nonché con riguardo alle attività della società Valdarno, in realtà non operativa a decorrere dal 2012. Anche le accuse del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sarebbero generiche e non fungerebbero da elemento di riscontro a quelle del Pirozzi, limitandosi l'Izzo ad 'affermare che il Liccardo fosse longa manus dei capiclan all'interno del Comune di Giugliano" e riferendo di un episodio specifico (operazione relativa al Parco dell'Obelisco) in ordine al quale il Pirozzi non aveva reso dichiarazioni (fg. 17 del ricorso). Infine, le intercettazioni non conterrebbero elementi di prova a carico del ricorrente e nella loro interpretazione la Corte avrebbe trascurato il legame parentale intercorrente tra l'imputato ed il reggente del clan [OSCURATO:PERSONA], individuato come chiave di lettura della conversazione tra l'imputato e la di lui figlia del 22.11.2017. Anche le intercettazioni tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], avvenute a Sulmona, supporterebbero la tesi difensiva che i capitali gestiti dall'imputato non erano del clan ma del Mallardo a titolo personale; 2) violazione di legge per non avere la Corte qualificato le condotte dell'imputato ex art. 648-ter cod.pen., tenuto conto della sua estraneità al sodalizio camorristico siccome evidenziata con il primo motivo, con la consequenziale commissione di sole ed eventuali condotte di impiego di beni di provenienza illecita quali quelli riferibili alla persona di [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della partecipazione qualificata del ricorrente al clan Mallardo, ex art. 416-bis, comma secondo, cod.pen.. La Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che l'imputato avrebbe soltanto eseguito gli ordini del cognato [OSCURATO:PERSONA], assumendo un ruolo servente e non organizzativo e non intercorrendo buoni rapporti con [OSCURATO:PERSONA], reggente pro tempore; 4) vizio della motivazione in ordine alle ritenute aggravanti del reato associativo quali quelle del possesso di armi e del reimpiego di capitali. 3 frt Della prima, il ricorrente non avrebbe avuto alcuna consapevolezza, anche in ragione del ruolo di tipo imprenditoriale ritagliatogli dalla sentenza impugnata e dell'assenza di contatti con altri membri del clan diversi dai Mallardo. Quanto all'aggravante del "reimpiego" di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod,pen., le attività imprenditoriali del ricorrente non avrebbero avuto alcun rilevante peso nel territorio di riferimento, anche per la presenza di altro soggetto imprenditoriale non riferibile al ricorrente del quale si è detto con il primo motivo; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo motivo, che investe il giudizio di responsabilità per il reato associativo di tipo mafioso, il ricorrente non si confronta adeguatamente con tutta la corposa motivazione della sentenza impugnata, reiterando argomenti difensivi su, quali la Corte territoriale si è ampiamente soffermata fornendo dati probatori non richiamati in ricorso. 1.1. Riguardo al tema difensivo centrale - costituito dall'assunto secondo il quale il ricorrente avrebbe investito capitali non riconducibili al clan Mallardo ma alle persone fisiche dei soggetti posti al suo vertice, primo fra tutti il di lui cognato [OSCURATO:PERSONA] - la Corte di appello ha affrontato e superato la questione con motivazione esente da vizi logico-giuridici che il ricorrente censura solo in parte. Infatti, la sentenza impugnata ha richiamato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che era stato organico al clan Mallardo con le importanti funzioni di detentore della cassa del clan per un periodo di tempo. Pirozzi, secondo il resoconto dei giudici di merito, aveva dichiarato che, in una specifica riunione tra i rappresentanti di vertice del sodalizio cui anch'egli apparteneva, il ricorrente era stato espressamente investito delle funzioni di investire i danari del clan in attività imprenditoriali sia in Campania che il Toscana, specialmente nel settore dell'edilizia. La scelta non era causale, posto che l'imputato aveva evidenziato la sua abilità nello specifico settore anche attraverso la sua attività di dipendente amministrativo presso il Comune di Giugliano in Campania, territorio di elezione del clan Mallardo. Il ricorso, dimostrando tutta la sua genericità, non solo non nega l'oggettiva attività di investimento nel settore dell'edilizia posta in essere dal ricorrente sia in Campania che in Toscana, ma oblitera del tutto l'elemento probatorio costituito dal contenuto dell'intercettazione del dialogo intercorso tra l'imputato ed il capoclan [OSCURATO:PERSONA] riportato nei tratti salienti a fg. 22 della sentenza impugnata. In esso, i due interlocutori discutevano degli investimenti effettuati dal ricorrente in Toscana, di progetti immobiliari e di cifre in danaro riferibili anche ad altre persone, che non avrebbero avuto agio di prendere la loro parte senza che il ricorrente avesse a ciò accondisceso (più volte la Corte sottolinea la frase proferita dall'imputato "non si prende niente nessuno"). Orbene, come è noto, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). Offrendo tale dato, non richiamato in ricorso, la Corte fornisce un elemento dimostrativo formidabile della correttezza della tesi accusatoria. 1.2. Alla luce dell'emergenza appena richiamata - che assorbe buona parte delle doglianze difensive in punto di responsabilità - si comprende come debba ritenersi evanescente la censura volta a sostenere l'inattendibilità del Pirozzi, fermo restando che la Corte di appello, ai fgg. 13 e segg. della sentenza, si è dilungata nel dimostrare l'attendibilità intrinseca del collaborante, alla luce della sua diretta partecipazione al sodalizio Mallardo con rilevante incarico e della mole di particolari riferiti - e che, anche in questo caso, il ricorso non richiama - in ordine al contesto di riferimento nel quale si muoveva il ricorrente ed alle persone di cui egli si serviva per svolgere l'attività illecita cui era stato deputato dai vertici del clan camorristico. 1.3. La Corte ha anche affrontato e superato alcuni più specifici temi difensivi, che nel ricorso vengono ripresi con argomentazioni che rimangono relegate al merito del giudizio stante quanto evidenziato fin qui. In particolare, la sentenza impugnata ha affrontato il tema dei rapporti non "idilliaci" (come aggettiva il ricorso) tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], reggente pro tempore del clan omonimo, riconducendoli a normali contrasti tra associati (fg. 18 della sentenza) ed alle relazioni del ricorrente con altra società gestita da uomini del clan ([OSCURATO:PERSONA].Ca. immobiliare), anche in questo caso inserendoli nelle normali dinamiche interne ad un sodalizio organizzato, non sempre esenti da conflittualità (fgg. 20 e segg. della sentenza. Il ricorso sorvola del tutto anche sulle conferme alla tesi accusatoria provenienti dalla realizzazione, tramite prestanome, del reato di intestazione fittizia di cui al capo D), dimostrativo del modus operandi del ricorrente nel settore di interesse illecito già descritto in linea con quanto riferito dal collaboratore Pirozzi, ad ulteriore conferma della padronanza degli argomenti da quest'ultimo riferiti sul conto dell'imputato. Ancora, il ricorso solo superficialmente richiama le dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che la Corte ha ritenuto confermative di quelle del Pirozzi a sua volta riscontrate dalle intercettazioni, aventi, comunque, autonoma valenza probatoria. Il ricorso non richiama le specifiche circostanze indicate da [OSCURATO:PERSONA] e riportate a fg. 20 della sentenza impugnata, a proposito sia del fatto che il ricorrente gestisse gli affari speculativi del clan Mallardo e, sia, nello specifico, alludendo alla realizzazione di un complesso edilizio, "dell'Obelisco", cui, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, aveva fatto riferimento anche il Pirozzi, secondo quanto sottolineato dalla Corte a fg. 14 della sentenza. Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva in punto di responsabilità. 2. L'infondatezza del secondo motivo discende dalla correttezza della decisione dei giudici di merito di ritenere il ricorrente partecipe del clan Mallardo e, dunque, colpevole del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. contestatogli al capo A) della imputazione, la qual cosa porta ad escludere in punto di diritto - ma anche in punto di fatto quanto alla riconducibilità dei capitali al sodalizio e non ai Mallardo quali persone fisiche - che le condotte dell'imputato possano essere diversamente qualificate ai sensi dell'art. 648-ter cod.pen., reato per la cui commissione è necessario che l'autore non sia partecipe del reato presupposto, costituito, nel caso all'esame, proprio dal delitto associativo oggetto di contestazione e che le condotte del ricorrente hanno integrato. 3. E' infondato anche il terzo motivo. La funzione organizzativa in seno al clan camorristico ascritta all'imputato ex art. 416, comma secondo, cod.pen., è stata riconosciuta dalla Corte territoriale esaminando, a tacer d'altro, alcuni specifici passaggi dei dialoghi intercorsi tra lo stesso ricorrente ed il cognato capoclan [OSCURATO:PERSONA] richiamati trattando del primo motivo. In particolare, la Corte ha messo in evidenza che nella gestione delle attività speculative dei quali i due sodali discutevano, il ricorrente non prendeva ordini dal Mallardo ma si confrontava con costui su un piano di parità, dimostrando di avere piena autonomia gestionale sulle operazioni imprenditoriali di interesse della cosca, che rappresentava un settore di estremo rilievo nel quale, sostanzialmente, il ricorrente era l'elemento propulsore ed organizzativo principale, con il quale lo stesso capoclan andava ad interfacciarsi direttamente (fgg. 22 e 23 della sentenza impugnata).Si tratta di una valutazione di merito, tratta dal contenuto delle intercettazioni, non solo coerente con tutti gli altri dati probatori fin qui evidenziati, ma neanche scalfita da specifiche censure difensive, che non richiamano siffatti elementi autonomi rispetto alle già significative chiamate in correità dei collaboratori di a giustizia. 4. Anche il quarto motivo è infondato. Il ricorso è generico nel censurare la statuizione relativa alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod.pen.. 4.1. Quanto all'aggravante del possesso di armi, La Corte ha fatto propri alcuni granitici principi di diritto che ne hanno reso la motivazione sovrapponibile a quella di primo grado in ordine alla sussistenza oggettiva dell'aggravante delle armi in una associazione camorristica del tipo di quella all'esame, che escludono rilevanza al possesso delle armi in capo al singolo soggetto imputandogli soggettivamente l'aggravante ex art. 59 cod.pen. (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254; Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Sapienza, Rv. 258956; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229769). Si deve ricordare che in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento in fatto della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743; Sez. 1, n. 14255 del 14/06/2016, dep. 2017, Ardizzone, rv. 269839). Nel caso in esame, la Corte ha, in proposito, richiamato i precedenti accertamenti definitivi sul clan Mallardo e, con giudizio di merito di tipo logico esente da vizi, la posizione associativa di spicco assunta dal ricorrente, a diretto contatto con i capi della congrega con i quali aveva anche rapporti di affinità, circostanze idonee ad escludere, anche in assenza di censure difensive dotate di specificità, che si sia fatta una non corretta applicazione della regola di imputazione dell'aggravante ai singoli soci di cui all'art. 59, comma secondo, cod.pen.. 4.2. Quanto all'altra circostanza aggravante del cosiddetto "reimpiego" o "riciclaggio" di cui al comma sesto della fattispecie incriminatrice, il ricorso si rivela generico, così come l'atto di appello, a fronte delle indicazioni contenute fin dalla sentenza di primo grado, laddove il GUP, ai fgg. 39,51 e 52, aveva messo in evidenza come le imponenti attività economiche del clan Mallardo gestite dal ricorrente e non soltanto da lui ma comunque da egli conosciute (come la società Ma.Ca della quale si è detto trattando del primo motivo di ricorso), avessero creato una situazione di monopolio e di controllo del territorio specie con riguardo al settore delle compravendite immobiliari nella zona di Giugliano in Campania. Nel che, non solo la prova che il clan Mallardo avesse una consistente dimensione imprenditoriale, ma anche che alla gestione di questo specifico ed importante "ramo di azienda" fosse adibito proprio il ricorrente, il quale, in forza di ciò, si vedeva riconosciuto ed aveva assunto un ruolo organizzativo di spicco all'interno del sodalizio in ragione di quanto già detto trattando dei precedenti motivi. La decisione dei giudici di merito è conforme ai principi di diritto. L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod.pen. ha natura oggettiva ex art. 70 cod. pen., si valuta a carico dell'agente ex art. 59, comma secondo, cod.pen. e deve avere come riferimento non il reimpiego specifico da parte del singolo, ma dell'organizzazione criminale nel suo complesso (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589, secondo la quale l'aggravante in parola va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, sicché essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa). E' importante riportare quanto contenuto ai fgg. 27 e 28 della motivazione di quella decisione, interamente condivisa dal Collegio: "L'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. L'aggravante in esame stabilisce una precisa correlazione logico-causale tra le diverse finalità indicate nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., colte nella loro proiezione dinamico-strutturale, essendo delineato un chiaro nesso funzionale tra la consumazione di delitti, la gestione di attività imprenditoriali, la realizzazione di vantaggi ingiusti, intesi o quale derivazione da attività economiche sanzionate come contravvenzione o quali aspetti complementari al controllo delle attività economiche. L'apporto di capitale deve corrispondere ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose. Il riferimento all'attività economiche è da intendere come intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano beni e servizi. La ratio di tale previsione è da ravvisare nella necessità di introdurre uno strumento normativo in grado di colpire più efficacemente l'inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell'economia legale grazie alla maggiore liquidità derivante da delitti, costituenti una sostanziale progressione criminosa rispetto al reato-base, così concretizzando una più articolata e incisiva offesa degli interessi protetti. Come si desume dal chiaro tenore letterale dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., ai fini della configurabilità dell'aggravante non è necessario che l'attività imprenditoriale mafiosa venga finanziata interamente con fondi provenienti da delitto: la norma stabilisce espressamente, infatti, che deve ritenersi configurata l'aggravante anche se il finanziamento è di tipo misto, ossia è alimentato, in parte, dagli utili della gestione formalmente lecita e, in parte, dai proventi delittuosi. L'interpretazione letterale del sesto comma, la sua lettura logico-sistematica nel contesto complessivo dell'art. 416-bis cod. pen. e la sua ragione giustificativa, inducono a ritenere che la previsione normativa si applichi esclusivamente alle ipotesi di reimpiego in attività economiche e non in altre finalità programmatiche dell'associazione. Sotto questo profilo non appare, quindi, condivisibile quell'orientamento dottrinale che, valorizzando l'assenza di distinzione in ordine alla liceità formale delle attività finanziate, ritiene che la circostanza aggravante sussista anche quando il finanziamento di origine delittuosa interessi attività economiche di per sé penalmente illecite. La lettura coordinata dei commi terzo e sesto dell'art. 416-bis cod. pen., la chiara distinzione, presente nel terzo comma, tra "delitti" e "attività economiche", il riferimento specifico alla provenienza da "delitti" del prezzo, del prodotto o del profitto, destinate a finanziare, almeno in parte, le attività economiche, portano ad escludere l'applicabilità dell'aggravante di cui al sesto comma al caso in cui i componenti dell'associazione mafiosa reimpieghino in ulteriori attività economiche gli utili provenienti dalle attività imprenditoriali, costituenti l'espressione della seconda finalità descritta dal terzo comma (c.d. finalità di monopolio). L'aggravante, che appartiene al novero di quelle speciali, ha natura oggettiva (art.70 cod. pen.), poiché il perseguimento della finalità descritta nell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., mediante i proventi dei delitti, costituisce una connotazione obiettiva dell'associazione e ne qualifica la pericolosità al pari del suo carattere armato. In coerenza con tale natura dell'aggravante è da ritenere che essa vada riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe (Sez. 5, n.12251 del 25/01/2012, Monti, Rv. 252172; Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, Panzeca, Rv. 252114; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; Sez.6, n. 17249 del 26/01/2004, Rv. 228111; Sez. 2, n. 5343 del 28/01/2000, Oliveri, Rv. 215908). Ne consegue che, ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., non è necessario che il singolo associato s'interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei delitti, le attività economiche, di cui i partecipi dell'associazione mafiosa intendano assumere o mantenere il controllo (Sez. 1, n. 4375 del 25/06/1996, Trupiano, Rv. 205497). La natura oggettiva della circostanza aggravante comporta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 59, secondo comma, cod. pen. (introdotto dalla legge del 7 febbraio 1990, n. 19), che essa sia valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa. Peraltro, qualora sia in concreto accertata la normalità e frequenza del reimpiego di profitti delittuosi da parte di un determinato sodalizio di tipo mafioso, ciascuno dei membri del sodalizio mafioso deve considerarsi al corrente della relativa circostanza e deve, di regola, ritenersi ascrivibile a colpa l'eventuale ignoranza sul punto da parte di taluno dei componenti". 5. Anche il quinto motivo è infondato. La Corte di appello non ha ritenuto di riconoscere al ricorrente le circostanze attenuanti generiche valorizzando la gravità della sua condotta, per avere assunto un ruolo di vertice all'interno di un importante clan camorristico e svolto una funzione essenziale e non transitoria per la sua sopravvivenza e la sua crescita. La motivazione si conforma ai principi di diritto, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Al rigetto del ricorso