CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 14452/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 02/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiaravainammissibili le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzionedomiciliaree di semilibertà presentate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenute tali richiestemanifestamente inammissibili per difetto delle condizioni di legge.Con la medesima motivazione, il Tribunale ha deciso di non disporre il rinviorichiesto dal difensore per legittimo impedimento.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore di fiducia,affidandosi a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 47 e ss. legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.), alla decisione quadro 2008/47/GAI del 27 novembre 2008 e al d.lgs. 15 dicembre2016, n. 38, nonché il vizio di motivazione sulla ritenuta inammissibilità delle richieste.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge processualein relazione all’art. 420-ter, comma 4, cod. proc. pen. per l’omessa valutazione della richiestadi rinvio dell’udienza per un legittimo impedimento.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 47 e ss. Ord. pen., per la dichiarazione d’inammissibilitàdella richiesta di affidamento in prova, quale subordinata, da effettuarsi a Trento, come dadocumentazione depositata.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il secondo motivo di ricorso, da considerare preliminare ed assorbente gli altri, èfondato e il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza diTorino.2. Effettivamente, dall’esame del fascicolo d’ufficio è stato possibile verificare come ildifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse depositato, a mezzo Pec, un’istanza di rinvio perlegittimo impedimento al Tribunale di sorveglianza di Torino con allegata certificazionemedica. Tale istanza non è stata debitamente considerata dal Tribunale il quale, invece, haritenuto espressamente di non valutarla nel merito per la dichiarata inammissibilità dellerichieste presentate nell’interesse del ricorrente. 2.1. Sussiste, quindi, la violazione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.Questa Corte, infatti, ritiene che detta ultima disposizione si applichi anche al procedimentodi sorveglianza, “sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinviodell’udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest’ultima” (Sez. 1 n. 34100 del04/07/2019, Rv. 277310; conformi, Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020, Rv. 278488; Sez. 1, n.20998 del 26/06/2020, Rv. 279333; Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 281058;Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Rv. 281284; Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, Rv. 281191,questa ultima sulla rilevabilità d’ufficio della nullità). 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l’accoglimento del secondo motivo di ricorso,assorbiti gli altri, e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diTorino.Così è deciso, 08/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente