CassazionedecretoSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 27600/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente infondato oltre che generico quanto alla relativa prospettazione , emergendo dagli atti che la notifica del decreto di citazione in appello, in uno a quella del verbale di udienza del 12 settembre 2023, venne rifiutata dall'imputato appellante senza che la difesa abbia altresì evidenziato aspetti in fatto, emergenti dalla relata, destinati a rendere incerto il contenuto dell'atto notificando; il secondo contrasta le scelte della Corte del merito rispetto alle richieste di rinnovazione istruttoria sollecitate dalla difesa ( dirette a disporre una perizia per accertare la capacità di intenere e volere del ricorrente all'epoca del fatto e alla escussione del padre proprio al fine di supportare la tesi inerente il possibile vizio da verificare tramite l'accertamento peritale) puntualmente disattese con motivazione logica e assorbente ( rispetto alla escussione della prova orale) diretta a mettere in evidenza la compiutezza delle emergenze acquisite tali da escludere incertezze in relazione alla capacità dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.