CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di due sentenze pronunciate dal Tribunale di Catanzaro, la prima per diversi reati, tra i quali quelli di cui agli artt. 648 ter e 512 bis cod. pen, la seconda per i reati di cui agli artt. 23 L. 110/1975, 648 e 697 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che la violazione in materia di armi è coerente con l'esigenza di trasportare le ingenti quantità di denaro oggetto della prima sentenza così che il possesso dell'arma, come sarebbe dimostrato anche dal fatto che il condannato aveva subito una rapina, era parte del medesimo disegno criminoso; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla mancanza di elementi concreti dai quali poter desumere che i due reati fossero oggetto di una comune e iniziale ideazione, ciò anche considerata la distanza di tempo trascorsa tra la rapina subita, il momento cui si riferiscono i reati dai quali sono conseguiti i profitti illeciti e il rinvenimento delle armi; Ritenuto pertanto che il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.nn.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le .cloglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende