CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22445/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo agli artt. 599-bis e 125 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello - una volta rigettato la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. - disposto la citazione dell'imputato, è manifestamente infondato poiché inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui, in tema di patteggiamento in appello, la citazione dell'imputato a comparire in dibattimento in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. è dovuta solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. (da ultimo, cfr. Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022 Ud., M., Rv. 283464-02), situazione, quest'ultima, certamente non ravvisabile nel caso in esame; osservato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è parimenti manifestamente infondato in quanto l'invocato giudizio di prevalenza, come correttamente osservato dalla Corte d'appello, è impedito dal chiaro disposto dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1