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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 35197/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30995-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; cJ - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I URA di ROMA; - intimata - avverso la sentenza n. 12485/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA], essendo munito di titolo esecutivo giudiziale, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti della Prefettura di Roma.

Quest'ultima propose opposizione all'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma con sentenza 5 gennaio 2015 n. 114 accolse l'opposizione.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

Nel giudizio di appello la Prefettura di Roma rimase contumace.

2. Con sentenza 16 settembre 2020 n. 12485 il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile il gravame e condannò l'appellante alla rifusione delle spese in favore della Prefettura.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva nella presente sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 91 c.p.c., per essere stato condannato alla rifusione delle spese in favore di una parte contumace.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato: infatti il contumace, non avendo sostenuto spese per la propria difesa, non ha diritto ad ottenerne la rifusione.

Ric. 2020 n. 30995 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -2-

1.2. La rilevata erroneità della sentenza impugnata non ne impone tuttavia la cassazione con rinvio.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, c.p.c., eliminando dalla sentenza impugnata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore della Prefettura di Roma, e lasciando fermo il resto.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate, in considerazione dell'esito complessivo della lite che ha visto l'odierno ricorrente soccombere nel giudizio di opposizione all'esecuzione.

P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non luogo a provvedere - a causa della indefensio della parte appellata e vittoriosa - sulle spese di lite del giudizio di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma 114/15, fermo restando il resto; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30995-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; cJ - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I URA di ROMA; - intimata - avverso la sentenza n. 12485/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA], essendo munito di titolo esecutivo giudiziale, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti della Prefettura di Roma. Quest'ultima propose opposizione all'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma con sentenza 5 gennaio 2015 n. 114 accolse l'opposizione. La sentenza venne appellata dal soccombente. Nel giudizio di appello la Prefettura di Roma rimase contumace. 2. Con sentenza 16 settembre 2020 n. 12485 il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile il gravame e condannò l'appellante alla rifusione delle spese in favore della Prefettura. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva nella presente sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 91 c.p.c., per essere stato condannato alla rifusione delle spese in favore di una parte contumace. 1.1. Il motivo è manifestamente fondato: infatti il contumace, non avendo sostenuto spese per la propria difesa, non ha diritto ad ottenerne la rifusione. Ric. 2020 n. 30995 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- 1.2. La rilevata erroneità della sentenza impugnata non ne impone tuttavia la cassazione con rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, c.p.c., eliminando dalla sentenza impugnata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore della Prefettura di Roma, e lasciando fermo il resto. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate, in considerazione dell'esito complessivo della lite che ha visto l'odierno ricorrente soccombere nel giudizio di opposizione all'esecuzione. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non luogo a provvedere - a causa della indefensio della parte appellata e vittoriosa - sulle spese di lite del giudizio di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma 114/15, fermo restando il resto; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1
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