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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11271/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2314/17 in data 09/11/2021 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Rieti in data I 28/05/2015, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 629, primo e terzo comma, cod. pen. 2.

Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv., 110 e 629, primo e terzo comma, cod. pen.

La Corte territoriale ha omesso di considerare che il Cruciani era anch'esso un dipendente della [OSCURATO:PERSONA], con la qualifica di facchino come quello delle persone offese, e, pertanto, non aveva alcun potere di assumere o licenziare persone.

Il reato contestato si sarebbe dovuto derubricare in quello di truffa e, per l'assenza della condizione di procedibilità, si sarebbe dovuta pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 546 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. per omessa indicazione dei parametri di determinazione della pena.

Si è in presenza di una determinazione della pena effettuata solo nel dispositivo della sentenza, senza alcuna indicazione di parametri ed indici di commisurazione della misura della sanzione.

Terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 546 cod. proc. pen., 62-bis e 69 cod. pen. per omesso bilanciamento della circostanza aggravante contestata con l'attenuante riconosciuta in sentenza.

La sentenza si limita a riconoscere al Cruciani le circostanze attenuanti generiche senza effettuare alcuna comparazione con l'aggravante riconosciuta in sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la doglianza finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie I astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella non consentita formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Per risalente e consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685), in tema di commisurazione della pena, quando questa venga compresa nel minimo o in prossimità del minimo edittale (nella specie è stato applicata la pena detentiva nel minimo edittale e la pena pecuniaria - euro 900 - in prossimità del minimo, fissato in euro 516), la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente, come avvenuto nella fattispecie, il sostanziale riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto.

Nello specifico, va evidenziato come il Tribunale abbia indicato come pena base quella di anni cinque di reclusione ed euro 900 di multa, riducendola ex art. 62-bis cod. pen. ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa (con diminuzione della pena pecuniaria in misura addirittura superiore ad un terzo) ed aumentandola definitivamente, ex art. 81 cod. pen., a complessivi anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa.

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Nell'operare, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la diminuzione di pena nella misura massima consentita, il Tribunale ha finito per compiere il giudizio di comparazione tra circostanze, risolvendolo - di fatto - nel senso più favorevole per l'imputato (prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante delle più persone riunite) che, conseguentemente, si trova in una posizione al limite della carenza di interesse a far valere la censura così come proposta.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2314/17 in data 09/11/2021 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Rieti in data I 28/05/2015, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 629, primo e terzo comma, cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv., 110 e 629, primo e terzo comma, cod. pen. La Corte territoriale ha omesso di considerare che il Cruciani era anch'esso un dipendente della [OSCURATO:PERSONA], con la qualifica di facchino come quello delle persone offese, e, pertanto, non aveva alcun potere di assumere o licenziare persone. Il reato contestato si sarebbe dovuto derubricare in quello di truffa e, per l'assenza della condizione di procedibilità, si sarebbe dovuta pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 546 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. per omessa indicazione dei parametri di determinazione della pena. Si è in presenza di una determinazione della pena effettuata solo nel dispositivo della sentenza, senza alcuna indicazione di parametri ed indici di commisurazione della misura della sanzione. Terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 546 cod. proc. pen., 62-bis e 69 cod. pen. per omesso bilanciamento della circostanza aggravante contestata con l'attenuante riconosciuta in sentenza. La sentenza si limita a riconoscere al Cruciani le circostanze attenuanti generiche senza effettuare alcuna comparazione con l'aggravante riconosciuta in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la doglianza finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie I astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella non consentita formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Per risalente e consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685), in tema di commisurazione della pena, quando questa venga compresa nel minimo o in prossimità del minimo edittale (nella specie è stato applicata la pena detentiva nel minimo edittale e la pena pecuniaria - euro 900 - in prossimità del minimo, fissato in euro 516), la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente, come avvenuto nella fattispecie, il sostanziale riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto. Nello specifico, va evidenziato come il Tribunale abbia indicato come pena base quella di anni cinque di reclusione ed euro 900 di multa, riducendola ex art. 62-bis cod. pen. ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa (con diminuzione della pena pecuniaria in misura addirittura superiore ad un terzo) ed aumentandola definitivamente, ex art. 81 cod. pen., a complessivi anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Nell'operare, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la diminuzione di pena nella misura massima consentita, il Tribunale ha finito per compiere il giudizio di comparazione tra circostanze, risolvendolo - di fatto - nel senso più favorevole per l'imputato (prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante delle più persone riunite) che, conseguentemente, si trova in una posizione al limite della carenza di interesse a far valere la censura così come proposta. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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