CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 31686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza dei 6.4.22 con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che dichiarava la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.455 cod. pen. per aver detenuto banconote contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione e lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione agli artt. 187, 192 e 178 lett. c) cod. pen. ed il secondo motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione, sono indeducibili in sede di legittimità poiché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti ossia una vetrifica di merito preclusa in sede di legittimità, peraltro mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, oltre che riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti, privi di illogicità, dal giudice di merito che ha posto rilievo sulla riconoscibilità da parte "dell'uomo medio" della falsità delle banconote una volta avutele tra le mani nonché sulla mancanza di spiegazioni da parte dell'imputato sulle ragioni per le quali le aveva indosso, circostanze non oggetto di specifica confutazione; laddove peraltro il falso grossolano presuppone che la falsità sia percepibile ictu oculi dalla generalità dei consociati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore