Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:987
Testo integrale del provvedimento
62022CJ0432_SUM
Causa C‑432/22
Procedimento penale
a carico di
PT
(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2024
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti e di lotta contro la criminalità organizzata – Possibilità di riduzione delle pene applicabili – Portata – Decisione quadro 2004/757/GAI – Articoli 4 e 5 – Decisione quadro 2008/841/GAI – Articoli 3 e 4 – Normativa nazionale che non attua il diritto dell’Unione – Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Procedimento penale avviato a carico di più persone – Accordo di definizione della causa previsto nel diritto nazionale – Approvazione da parte di un collegio giudicante ad hoc – Consenso degli altri imputati»
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Norme nazionali relative alla composizione dei collegi giudicanti – Procedimento penale avviato a carico di più imputati – Accordo di definizione della causa, concluso tra uno degli imputati e il pubblico ministero nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento – Disposizione nazionale che attribuisce a un collegio giudicante ad hoc la competenza a statuire su detto accordo – Ammissibilità
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE)
(v. punti 54‑57, 59‑62, dispositivo 1)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto dei diritti della difesa – Procedimento penale avviato a carico di più imputati per la loro partecipazione alla stessa associazione per delinquere – Accordo di definizione della causa, concluso tra uno degli imputati e il pubblico ministero nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento – Disposizione nazionale che subordina l’approvazione giudiziaria di detto accordo al consenso degli altri imputati – Ammissibilità
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE)
(v. punti 70‑73, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.