CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 1949
Cassazione n. 02787/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1949 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25040/21 Putignano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, decidendo su annullamento della Corte di cassazione in data 11/02/2020, ha rideterminato -in riferimento alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto- in mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa l'aumento ex art. 81 cod. pen. per ciascuno dei due reati sub A e D, con riduzione per il rito, determinando la pena finale in anni sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, laddove non è stata fornita motivazione in merito ai criteri che hanno determinato l'entità dell'aumento per la continuazione; che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con particolare riguardo alla centralità del ruolo rivestito dall'imputato, della gravità e non occasionalità del fatto, della sua negativa personalità tratteggiata dai precedenti penali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore 92LeLt.x [OSCURATO:PERSONA] Anna F4etruzzellis .)