CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 17865/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Ceprano 2. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rieti 3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Avezzano 4. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Avezzano 5. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Avezzano 6. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Avezzano 7. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Avezzano 8. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Avezzano avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Campobasso. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Campobasso dichiarava inammissibile il ricorso presentato dai soggetti indicati in epigrafe, per ottenere la revoca ex art. 28 d.lgs. n. 159/2001 della confisca di prevenzione di beni immobili appartenenti ai proposti [OSCURATO:PERSONA], a sua moglie [OSCURATO:PERSONA], a suo figlio [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA], che era stata disposta dal Tribunale di L'Aquila con decreto del 20 aprile 2018 confermato dalla Corte di appello di L'Aquila con decreto del 6 marzo 2019. 2. L'istanza di revoca era motivata con riferimento alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1 lett. c), d.lgs. cit., nella parte in cui estende l'applicazione dei provvedimenti di cui al capo II anche ai soggetti indicati nell'art. 1 lett. a) d.lgs. cit. (Corte cost., n. 24 del 2019). La Corte territoriale, rilevato che l'istanza era corredata da una serie di provvedimenti giudiziari riguardanti vicende estranee al presente procedimento e richiamato l'esauriente apparato argomentativo del decreto della Corte di appello di L'Aquila, confermativo del provvedimento genetico della confisca di prevenzione, evidenziava, per contro, l'irrilevanza della citata pronuncia d'incostituzionalità. La misura di prevenzione patrimoniale aveva infatti ad oggetto beni immobili facenti capo ai suddetti proposti, che erano stati qualificati socialmente pericolosi ai sensi dell'art. 1, sia lett. a) che lett. b), d.lgs. cit. E dava atto che, nel merito, era stata compiutamente accertata la sproporzione delle risorse reddituali dei proposti rispetto al valore degli immobili, ritenuti perciò acquisiti con i proventi di abituali attività criminose (truffe e spaccio di sostanze stupefacenti), per le quali nel periodo di riferimento avevano anche riportato condanne o erano stati sottoposti a misure cautelari personali. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale dei soggetti indicati in epigrafe, il quale, nel richiamare una serie di pronunzie invero estranee al thema decidendum oggetto del giudizio di prevenzione in esame, ha dedotto: - la nullità dell'udienza camerale per omesso avviso al difensore e alle parti; - l'incompetenza funzionale del Giudice; - l'inosservanza del principio fissato con la sentenza costituzionale n. 24/2019; - il difetto di correlazione temporale fra i fatti costitutivi della pericolosità e l'acquisto dei beni confiscati; - l'inosservanza di norme processuali, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. 4. I ricorsi, oltre che sprovvisti del requisito della specificità dei motivi, risultano manifestamente infondati. Invero, la Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1 lett. c), d.lgs. cit. nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti di cui al capo II s'applichino ai soggetti indicati nell'art. 1 lett. a), cioè a quelli abitualmente dediti a traffici delittuosi, mentre ha ritenuto costituzionalmente legittima la disposizione della lett. b) del medesimo art. 1, con riguardo alla diversa categoria dei soggetti che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose. Sempreché - aggiunge il Giudice delle leggi - la vicenda trovi adeguata concretizzazione in virtù del triplice requisito, da provarsi sulla base di precisi elementi di fatto di cui occorre dare conto in motivazione, per cui: deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, dunque in un significativo arco temporale, dal soggetto, che abbiano generato effettivamente profitti in capo a costui, i quali a loro volta abbiano costituito in una determinata epoca l'unico reddito del soggetto, o comunque una componente significativa di esso. Orbene, dalla lettura dei provvedimenti aquilani genetici della misura di prevenzione, congruamente richiamati nell'impugnata ordinanza della Corte di appello di Campobasso, competente sull'istanza di revoca della confisca, emerge inequivocamente che i proposti sono stati ritenuti persone socialmente pericolose perché rientranti in entrambe le categorie, di cui la seconda (persona che vive abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose) è stata positivamente scrutinata dalla Corte costituzionale. Sicché la relativa questione avanzata dalla difesa si palesa manifestamente infondata. 5. Quanto agli altri motivi di ricorso in rito, premesso che nella materia di cui si tratta l'impugnazione di legittimità può essere proposta unicamente per dedurre violazioni di legge, le relative censure risultano affatto aspecifiche, siccome genericamente elencate nelle premesse ma non sviluppate alla stregua di alcun apparato argomentativo, laddove í ripetuti richiami dei dicta di varie pronunzie anche di legittimità si palesano affatto estranei all'oggetto della presente procedura. 6. In definitiva, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo fissare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in