CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12900/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 13 luglio 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino con la quale l'imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per due episodi di furto in abitazione aggravati (artt. 624 bis, 61 n.5 cod. pen.). Considerato che il primo ed unico motivo - con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità - è manifestamente infondato atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); la motivazione della sentenza impugnata, peraltro, appare sul punto esaustiva e immune da vizi logici (pag. 6 par. 4: manca il requisito della inevitabilità del pericolo alla persona essendo possibile per l'imputato rivolgersi ad altri per il sostentamento). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deci