CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 32816/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!v REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] 2 6LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 2 8 1 6 SESTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. n. Sez.197126 [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- C..C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16890/2026 [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2026 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l'annullamento della sentenza del 20 marzo 2026 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia che ha applicato la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.850,00 ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.PR. n. 309/1.990, ascrittigli ai capi 1,2,3, 4,7,8 ,9,11,12 e 13, e la pena di anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 4.000,00 di multa a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.PR. n. 309/1990 ascrittigli ai capi 7 e 8, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con unico motivo di ricorso, violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen) e carenza di Motivazione sul punto della omessa motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento. 3. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la carenza di motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata, sulla mancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna espressamente richiesto con la domanda di definizione del procedimento con applicazione pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti avverso la sentenza di applicazione pena a richiesta delle parti. Costituisce affermazione pacifica in giurisprudenza quella secondo cui, nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen., è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263082 - 01) Il riferimento della sentenza impugnata alla insussistenza di elementi che consentano di suffragare la pronunzia di proscioglimento, alla luce dell'ampio compendio probatorio riassunto nella informativa riepilogativa e delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato (pag. 9 della sentenza impugnata), costituisce, dunque, motivazione adeguata e sufficiente ai fini dell'esercizio dei poteri di verifica del giudice che, su richiesta delle parti, ha proceduto all'applicazione della pena. Consegue, all'inammissibilità del ricorso, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. E' agevole rilevare dalla richiesta di applicazione pena, sulla quale è apposto anche il consenso del Pubblico Ministero, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, quest'ultimo non applicato e, per vero, neppure riportato in sentenza nella parte in cui viene riassunta la richiesta delle parti. 2Le Sezioni Unite, intervenendo sulla materia dei rapporti tra la base negoziale del rito ed il potere decisionale del giudice/ hanno affermato che, pur residuando in favore del giudice spazi cognitivi autonomi limitatamente a quei contenuti estranei, per loro natura o per espressa volontà della legge, alla struttura negoziale del rito, l'orizzonte decisionale del giudice è definito dal contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti / precisando come l'essenza del patteggiamento non si esaurisca nella retribuzione premiale della rinunzia dell'imputato a contestare l'accusa ed al contraddittorio sulla prova, ma sia definita altresì dalla prevedibilità in concreto della decisione, ossia della possibilità offerta allo stesso imputato di avere il controllo sul contenuto della sentenza. E', dunque, necessario che l'imputato, nel disporre dei propri diritti costituzionalmente garantiti, possa determinarsi nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche della sua rinunzia (cfr. Corte cost., sent. n. 394 del 2002, cit.). Consapevolezza che non può ritenersi sussistente se la decisione che recepisce l'accordo sulla pena può assumere contenuti che trascendono quelli concordati o predeterminati dalla legge (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 - 01). La sentenza che non abbia esaminato compiutamente l'accordo delle parti e la richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato spedito a richiesta dei privati è, dunque, viziata. 3.0ccorre, tuttavia, chiedersi se si sia in presenza di un vizio che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché il giudice era tenuto a pronunciarsi sulla concedibilità o meno del beneficio ratificando l'accordo tra le parti, oppure a rigettare in toto la richiesta di patteggiamento (cfr. in materia di pena sospesa, Sez. 5, n. 13103 del 03/12/2015, dep. 2016, Buonocore, Rv. 267555 - 01), ovvero sektia in presenza di un mero errore materiale che,., può essere corretto, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., dalla Corte di Cassazione con indicazione, nel dispositivo, del beneficio della non menzione (cfr. in materia di pena sospesa, Sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Pmt, Rv. 280872 - 01). 4.Ritiene la Corte che la incidenza sulla struttura del rito negoziale dell'omessa pronuncia sul beneficio della non menzione della condanna sia diversa dalla fattispecie in cui la richiesta di applicazione pena sia stata espressamente subordinata all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Va ricordato che la disposizione di cui all'art. 444 cod. proc. pen. ha subito, rispetto alla formulazione originaria, un ampliamento della base negoziale che le parti possono proporre al giudice e che oggi ricomprende, ai sensi del comma 1 e 3salvo quanto previsto dal comma 3-bis, anche l'applicazione delle pene accessorie o della loro durata, della confisca facoltativa o del suo oggetto o importo. L'originaria disposizione, all'art. 444, comma 3, cod. proc. pen., prevedeva, invece, che l'accesso al rito potesse essere subordinato all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e che, in questo caso, il giudice, se riteneva che la sospensione condizionale non potesse essere concessa, rigettava la richiesta. La costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento (Sez. 5, n. 13103 del 03/12/2015, dep. 2016, Buonocore, Rv. 267555 - 01; Sez. 4, n. 9455 del 21 gennaio 2011, Selvaggio, Rv. 249813). Non è, dunque, consentito al giudice accogliere la richiesta di patteggiamento, ma non anche la subordinata richiesta di sospensione della pena applicata, e la sentenza in tal senso pronunciata è illegittima, sia nel caso che lo stesso giudice abbia semplicemente omesso di pronunciarsi su tale ultima richiesta per dimenticanza, sia nel caso in cui abbia ritenuto di non poterla accogliere per il difetto dei presupposti per la concessione del beneficio: in ogni caso, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (Sez. 4, n. 22661 del 06/04/2017, P.G. in proc. Bessas e altro, Rv. 270065-01). Molto discusso in giurisprudenza è se la "dimenticanza" del giudice, ricorrendone talune condizioni, possa essere emendata mediante la procedura di correzione dell'errore materiale (Sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, cit.). 5.In linea con l'esegesi compiuta dalla Sezioni Unite, deve ritenersi che l'applicazione del beneficio della non menzione della condanna non potrebbe costituire oggetto dell'accordo delle parti, non essendo tale beneficio espressamente richiamato dalla legge ai fini della integrazione della base negoziale della richiesta. Diversamente dalla fattispecie in materia di pena sospesa, l'imputato non potrebbe subordinare la richiesta all'applicazione del beneficio della non menzione, perché tale condizione non è prevista dalla legge, e, ove prevista, la subordinazione all'applicazione del beneficio della non menzione della condanna, non sarebbe idonea a incidere sulla struttura della richiesta della parte. 4Nel caso in cui ritenga di non accogliere la condizione di applicazione del beneficio della non menzione della condanna, il giudice non è tenuto al rigetto della richiesta e la sentenza in tal senso pronunciata non è illegittima per effetto di un vizio implicante l'annullamento senza rinvio con facoltà delle parti di rinegoziare l'accordo su altre basi. 6.Cionondimeno quando, come nel caso in esame, l'applicazione del beneficio della non menzione sia stata comunque richiesta dall'imputato, il giudice del merito è tenuto ad esaminare la richiesta stessa, esame che non può essere effettuato dal giudice di legittimità/ implicando la sua applicazione una valutazione discrezionale che esula dai poteri della Corte di Cassazione, anche nel caso in cui sia già stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. E' noto, infatti, che i due istituti perseguono finalità diverse, in quanto l'uno è volto a favorire il ravvedimento e a prevenire ulteriori violazioni della legge penale, mentre l'altro mira a eliminare la pubblicità della condanna, quale particolare conseguenza negativa del reato (Sez. 6, n. 22757 del 03/06/2026, L., Rv. 290112 - 01) e, pertanto, involgono, sul punto dell'applicazione, la valutazione di distinti profili della condotta materiale e della capacità a delinquere dell'imputato. Ne consegue che la sentenza impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] non può essere oggetto di annullamento senza rinvio, poiché il beneficio della non menzione della condanna nel certificato spedito a richiesta dei privati richiesto dall'imputato è strutturalmente estraneo all'accordo delle parti, né di correzione a cura della Corte di legittimità e che la stessa deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione del beneficio della non menzione della condanna, con la trasmissione degli atti al giudice indicato in dispositivo per la decisione sul punto. P.Q.M