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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30842/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23830-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] E DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2/A, presso lo studio dell'avvocato G. BRANCADORO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 399/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 23830 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -2- r.g. 23830/2019 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, n. 399/2/2019 depositata il 21.05.2019, che ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un avviso di accertamento catastale con il quale l'Agenzia modificava i dati di classamento e di rendita proposti con la dichiarazione DOCFA per il fabbricato sito nel Comune di Mestre, attribuendo la categoria C/1 invece di quella A/10, come proposto. [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, affermando che la motivazione della rettifica dell'attribuzione della categoria e della rendita catastale fosse carente della necessaria motivazione e lamentando che la stima dell'immobile fosse avvenuta in assenza di sopralluogo. [OSCURATO:PERSONA], pur giudicando adeguatamente motivato l'avviso di accertamento, ha ritenuto nel merito non meritevole di accoglimento l'appello proposto dall'Ufficio, preso atto delle opere eseguite dal contribuente al fine della diversa destinazione d'uso dell'immobile.

In particolare ha evidenziato che "la parte privata ha prodotto in atti una perizia tecnica asseverata con allegata documentazione fotografica del Geom. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si rileva, tra l'altro, che le vetrine, dopo le opere edilizie autorizzate, sono divenute porte/vetrate".

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'illegittimità della sentenza per violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 1142/1949, ex art. 360, comma 1, lett.

C) del c.p.c., laddove, ai fini dell'individuazione della corretta classificazione catastale, ha valorizzato la destinazione data all'immobile dagli aventi diritto piuttosto che le sue carattestiche intriseche.

2. Il motivo è inammissibile, in quanto attraverso esso si tenta, in realtà, di introdurre censure di merito, sottratte ad ogni sindacato in sede di legittimità, data la natura di giudizio a critica vincolata del giudizio di cassazione, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (ex multis Cass. n. 6519/2019).

3. L'ufficio, infatti, sebbene adduca una violazione di legge (del D.P.R. 1142/1949), in realtà mira ad ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice d'appello affermando che dalla documentazione fotografica acquisita all'incarto processuale, sarebbero presenti vetrine con affaccio sulla pubblica via, che giustificherebbero l'attribuzione della Categoria C/1.

Sul punto però il giudice di merito ha statuito, con congrua motivazione, che la perizia tecnica ha evidenziato che le dette vetrine, dopo le opere edilizie eseguite, sono divenute porte-vetrate, confermando che a seguito degli interventi edilizi autorizzati dal Comune, il cespite immobiliare ha modificato le sue originarie carattestiche strutturali.

4. Dunque le sollevate doglianze si limitano a reiterare temi di indagine già vagliati nei precedenti gradi di merito astenendosi, come si è detto, dal dar vita ad un esercizio critico rispetto alla decisione impugnata, provvista di puntualità e pertinenza, riproponendo una inammissibile rilettura delle risultanze processuali, così contravvenendo alle finalità del giudizio di cassazione, che non costituisce un terzo grado del processo in cui sia possibile rivedere, se congruamente ed adeguatamente motivato, l'apprezzamento dei fatti a cui abbia provveduto il giudice del merito, nell'esclusivo esercizio del potere di valutazione di essi che gli è affidato dall'ordinamento processuale in quanto giudice del fatto sostanziale (Cass. n. 6519/2019 cit.; Cass. n. 5924/2017; Cass. n. 25332/2014).

5. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile e le spese vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 3.000,00.

Oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Roma, 16 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23830-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] E DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2/A, presso lo studio dell'avvocato G. BRANCADORO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 399/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 23830 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- r.g. 23830/2019 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, n. 399/2/2019 depositata il 21.05.2019, che ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un avviso di accertamento catastale con il quale l'Agenzia modificava i dati di classamento e di rendita proposti con la dichiarazione DOCFA per il fabbricato sito nel Comune di Mestre, attribuendo la categoria C/1 invece di quella A/10, come proposto. [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, affermando che la motivazione della rettifica dell'attribuzione della categoria e della rendita catastale fosse carente della necessaria motivazione e lamentando che la stima dell'immobile fosse avvenuta in assenza di sopralluogo. [OSCURATO:PERSONA], pur giudicando adeguatamente motivato l'avviso di accertamento, ha ritenuto nel merito non meritevole di accoglimento l'appello proposto dall'Ufficio, preso atto delle opere eseguite dal contribuente al fine della diversa destinazione d'uso dell'immobile. In particolare ha evidenziato che "la parte privata ha prodotto in atti una perizia tecnica asseverata con allegata documentazione fotografica del Geom. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si rileva, tra l'altro, che le vetrine, dopo le opere edilizie autorizzate, sono divenute porte/vetrate". Il contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'illegittimità della sentenza per violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 1142/1949, ex art. 360, comma 1, lett. C) del c.p.c., laddove, ai fini dell'individuazione della corretta classificazione catastale, ha valorizzato la destinazione data all'immobile dagli aventi diritto piuttosto che le sue carattestiche intriseche. 2. Il motivo è inammissibile, in quanto attraverso esso si tenta, in realtà, di introdurre censure di merito, sottratte ad ogni sindacato in sede di legittimità, data la natura di giudizio a critica vincolata del giudizio di cassazione, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (ex multis Cass. n. 6519/2019). 3. L'ufficio, infatti, sebbene adduca una violazione di legge (del D.P.R. 1142/1949), in realtà mira ad ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice d'appello affermando che dalla documentazione fotografica acquisita all'incarto processuale, sarebbero presenti vetrine con affaccio sulla pubblica via, che giustificherebbero l'attribuzione della Categoria C/1. Sul punto però il giudice di merito ha statuito, con congrua motivazione, che la perizia tecnica ha evidenziato che le dette vetrine, dopo le opere edilizie eseguite, sono divenute porte-vetrate, confermando che a seguito degli interventi edilizi autorizzati dal Comune, il cespite immobiliare ha modificato le sue originarie carattestiche strutturali. 4. Dunque le sollevate doglianze si limitano a reiterare temi di indagine già vagliati nei precedenti gradi di merito astenendosi, come si è detto, dal dar vita ad un esercizio critico rispetto alla decisione impugnata, provvista di puntualità e pertinenza, riproponendo una inammissibile rilettura delle risultanze processuali, così contravvenendo alle finalità del giudizio di cassazione, che non costituisce un terzo grado del processo in cui sia possibile rivedere, se congruamente ed adeguatamente motivato, l'apprezzamento dei fatti a cui abbia provveduto il giudice del merito, nell'esclusivo esercizio del potere di valutazione di essi che gli è affidato dall'ordinamento processuale in quanto giudice del fatto sostanziale (Cass. n. 6519/2019 cit.; Cass. n. 5924/2017; Cass. n. 25332/2014). 5. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile e le spese vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 3.000,00. Oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Roma, 16 g
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