CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04956/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2906/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difes a d a ll'Avv. [OSCURATO:PERSONA](p.e.c. indicata : paolo.pizzocri @ milano.pecavvocati .it ); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a d a ll'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via G. Antonelli, n. 50; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano , n. 2886 /20 2 0 , depositatail 1 0 novembre 20 2 0 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia al ricorso 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre con tre motivi , nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (che deposita controricorso ) , per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2886/2020, depositata il 10 novembre 2020, relativa al procedimento rubricato al n. 3639/2019R.G.; considerato che: è pervenuta , a mezzo deposito telematico, in data 24 gennaio 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firme autografe dalla parte ricorrente, in persona del suo legale rappresentante,e dal suo procuratore; ad essa è unita dichiarazione di accettazione della rinuncia, con compensazione delle spese, sottoscritta, con firme autografe, dal legale rappresentante della società controricorrente e dal suo procuratore; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. ─ risultando anche data, dalla cancelleria, comunicazione del suo deposito alla parte resistente ─ per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di