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CassazionedecretoSezione UDecisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 22032/2025

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sigliere - hapronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. 1538/2025 propostoda: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti ANGELA GIEBELMANNe [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege; -resistente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/6/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI. [OSCURATO:PERSONA]

1. Vilmar SA, società di diritto romeno, ha proposto opposizione avversoil decreto ingiuntivo n. 1757/2024 emesso nei propri confronti dal Tribunale di Brescia per il pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,di corrispettivi relativi alla fornitura di l ingotti d’acciaio. 2.Con l’atto di opposizione, la Vilmar SA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che, sulla base delle condizioni generalidi contratto predisposte dalla stessa Vilmar SA (richiamate nel proprio ordine di acquisto ed accettate d alla [OSCURATO:SOCIETA].), le parti avevanoconvenuto la competenza esclusiva Tribunale di Bucarest (in Romania). 3.In contrasto con tali prospettazioni, [OSCURATO:SOCIETA]. ha viceversa ribaditodoversi riconoscere la giurisdizione de l giudice italiano (e, in particolare, del Tribunale di Brescia) sulla vicenda in esame, in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto predisposte dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. (espressamente richiamate nellaconferma d’ordine inviat a da quest’ultima alla Vilmar SA), nonché in applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] - Works costantemente richiamato dalleparti nella documentazione relativa al rapporto. 4.Con provvedimento del 14/1/2025, il Tribunale di Brescia, senza pronunciarsisull’eccezione relativa al difetto di giurisdizione avanzata da Vilmar SA, ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviando all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la decisionesui mezzi istruttori. 5.Con il ricorso proposto in questa sede, Vilmar SA ha proposto regolamentodi giurisdizione al fine di sentir negare la giurisdizione del giudice italiano, con il contestuale riconoscimento della giurisdizione delgiudice romeno.

6. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso, invocando il riconoscimentodella giurisdizione italiano. 7.[OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, instando per l’affermazione della giurisdizionedel giudice italiano. 8.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dev’essere preliminarmente rilevata la regolarità della procura specialerilasciata dal legale rappresentante della Vilmar SA in favore delproprio difensore (in contrasto con quanto diversamente sostenuto daAsonext s.p.a.), avendo la società ricorrent e ritualmente prodotto in questa sede la ridetta procura con l’indicazione della data ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e del luogo (in Roma) del relativo rilascio, con la successivasottoscrizione del difensore per autentica.

2. Varrà inoltre confermare l’ammissibilità del proposto regolamento di giurisdizione anche a seguito dell’adozione, da parte del Tribunale di Brescia, del provvedimento monitorio opposto dalla società odierna ricorrente, trovando nella specie applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte che riconosce l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo escludersiche l'adozione del provvedimento monitorio costituisca una decisionenel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c. ostativa alla proposizione del predetto regolamento ( Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 22433 del 21/09/2018, Rv. 650459 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2982 del 16/05/1984,Rv. 435022 - 01). 3.Con il proposto regolamento, Vilmar SA contesta la giurisdizione delgiudice italiano (in favore di quella del giudice romeno), per avere le parti consensualmente attribuito la competenza a giudicare del rapporto in esame al Tribunale di Bucarest, in co nformità a quanto previsto dall’art. 17 delle condizioni generali Vilmar SA , nella specie allegateall’ordine di acquisto originariamente inviato da Vilmar SA ad [OSCURATO:SOCIETA]. in data 1/4/2022 e da quest’ultima non contestate nell’attodi accettazione contrattuale del 5/4/2022.

4. Al riguardo , secondo la Vilmar SA, nessun rilievo avrebbe assunto la successiva conferma d’ordine inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla Vilmar SA l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (con la quale la prima aveva richiamato le proprie condizioni generali di contratto con la previsione della competenza del giudice italiano), trattandosi di un atto con tenente un’illegittimaclausola ‘a sorpresa’ (quella relativa alla giurisdizione del giudice italiano), peraltro pervenuto solo successivamente alla conclusionedel contratto. 5.Né, sempre secondo la Vilmar SA, avrebbe potuto riconoscersi alcuna efficacia all’[OSCURATO:PERSONA] - Works richiamato dalla controparte, dovendoritenersi superata ed esclusa, l’applicabilità di tale Incoterm, dalladiversa volontà contrattuale manifestata dalle parti (in conformità alla proroga di competenza prevista nelle condizioni generali di contratto pred isposte dalla Vilmar SA.), e dovendo in ogni caso ritenersi limitata, l’efficacia della clausola Ex - Works nella specie richiamata,alla sola spedizione (ai fini dell’attribuzione del costo e del trasferimento del rischio), ma non anche all’individuazione del luogo della consegna della merce presso la sede dell’acquirente (come specificato nell’ordine d’acquist o della Vilmar SA e nella conferma d’ordine della [OSCURATO:SOCIETA].), con la conseguente attribuzione della giurisdizionein esame al giudice rumeno, ai sensi dell’art. 7, n. lett.

A eB del regolamento UE 1215/2012.

6. Osserva il Collegio di dover preliminarmente affrontare la questione, dibattuta tra le parti, in ordine all’eventuale raggiungimento, tra i contraenti, di un accordo ai fini della determinazionedel giudice competente per la decisione delle relative eventualicontroversie derivanti dall’esecuzione del contratto .

7. Secondo la prospettazione della Vilmar SA , le parti avrebbero definito un tale accordo sulla competenza (attribuendola al giudice rumeno) a seguito della mancata contestazione ( e, dunque, dell’implicita accettazione ) , da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. ( con la sua maildel 5/4/2022 ), delle condizioni generali di contratto allegate dalla VilmarSA a ll’ordine di acquisto del l’ 1/4/ 20 22 , in cui tale competenza delgiudice rumeno risultava espressamente prevista .

8. Al riguardo, è il caso di evidenziare come , con la successiva conferma d’ordine dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:SOCIETA]. , nel ri scontr are l’ordine d’acquisto della Vilmar SA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allegò contestualmente, richiamand ole, le proprie condizioni generali di contrattocontenenti , a loro volta, la previsione della competenza del giudiceitaliano.

9. Tale conferma d’ordine dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , tuttavia, secondo la ricostruzioneaccreditata da Vilmar SA, in quanto ( in tesi ) intervenuta successivamente alla formale conclusione del contratto , non avrebbe potutomodificare le condizioni già definite tra le parti e, in particolare, la condizione concernente l’attribuzione al giudice romeno della competenza sulla decisione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del rapporto contr attuale ; condizione , quest’ultima, contenuta nelle condizioni generali di contratto allegate all’ordine di acquistoproveniente da Vilmar SA e ‘non contestate’ da [OSCURATO:SOCIETA] .

In particolare, la formale conclusione del contratto si sarebbe prodottacon la trasmissione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., della mail del 5/4/2022 destinata a riscontrare l’ordine di acquisto della Vilmar SA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 10.Al fine di dirimere tale questione, occorre pertanto procedere all’esame dell’atto inviato da [OSCURATO:SOCIETA]. a Vilmar SA in data 5/4/2022,allo scopo di rinvenirne , o l’ eventuale definitiva accettazione contrattualedell’ordine di acquisto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] proveniente da Vilmar SA, o vvero, al contrario, la sola manifestazione di una volontà prenegoziale di [OSCURATO:SOCIETA]. limitata al mero riscontro dell’ordine proveniente da Vilmar SA, con il contestuale differimento temporale della conclusione dell’accordo condizionata all’emissione di un successivoatto formale.

11. Nell’ordine di acquisto inviato via mail in data 1/4/2022 da Vilmar SA ad [OSCURATO:SOCIETA]. è scritto : « [OSCURATO:PERSONA], you can find attached Vilmar PO MPR000723.

Please revert with the order confirmation.

Have a nice weekend.

Best regards » (« [OSCURATO:PERSONA], in allegato puoi trovare il PO Vilmar MPR000723.

Ti prego di rispondere conla conferma dell’ordine.

Ti auguro un buon fine settimana.

Cordiali saluti»).

Indata 5/4/2022, [OSCURATO:SOCIETA]. ha inviato una mail di risposta a VilmarSA del seguente tenore: « [OSCURATO:PERSONA], I can confirm you we’ve beenproceeding with your PO MPR000723.

SA12A with Ni O 15 - 0

35. Square ingots 470 without top. 3 heats 10 ingots/heat + 1 heat 12 ingots(total of 42 ingots = 121 to approx.).

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18. Termsand conditions of payment as per your proposal: 50% before deliveryand the balance at 60 days.

We'll send you our CC asap.

Best regards»(«[OSCURATO:PERSONA], posso confermarti che stiamo procedendo con ilvostro PO MPR000723.

SA12A con Ni O 15 - 0

35. Lingotti quadrati 470 senza top. 3 riscaldamenti 10 lingotti/riscaldamento + 1 riscaldamento 12 lingotti (totale 42 lingotti = 121 circa).

Tempo di consegna:18 settimane.

Termini e condizioni di pagamento come da vostraproposta: 50% prima della consegna e il saldo a 60 giorni.

Vi invieremola nostra OC al più presto.

Cordiali salut i »).

Indata 8/4/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. ha inviato una successiva mail a VilmarSA del seguente tenore ( in italiano nell’originale): « Buongiorno, inallegato [OSCURATO:PERSONA] N. 9220582.

Cordialmente. [OSCURATO:SOCIETA] ».

12. Ad avviso del Collegio, appare del tutto evidente come, nell’inviareil proprio originario ordine di acquisto (in data 1/4/2022) , Vilmar SA abbia contestualmente anche definito la forma dell’accettazionecontrattuale che avrebbe dovuto essere rispettata da Asonexts.p.a. ai fini della valida conclusione del contratto , ossia una dichiarazione negoziale avente la specifica forma della conferma dell’ordine (« Ti prego di rispondere con la conferma dell’ordine » : cfr. suprala mail Vilmar SA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ).

Si tratta di una richiesta negoziale comune alle consuetudini del diritto contrattuale, che l’ordinamento italiano ha positivamente recepito nel quarto comma dell’ art. 1326 c.c. ai sensi del quale Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata,l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa » .

Nellavicenda in esame , l’accettazione avrebbe dunque spiegato il proprioeffetto (con la produzione del vincolo contrattuale) solo là dove [OSCURATO:SOCIETA]. l’avesse espressamente rivestita della forma della confermadell’ordine. 13.Nel caso di specie , [OSCURATO:SOCIETA]. ha, in prima battuta, risposto all’ordine di acquisto di Vilmar SA informando la controparte di ‘ star procedendo’ con l’ordine d’acquisto (« posso confermarti che stiamo procedendo con il vostro PO » : cfr. supra la mail [OSCURATO:SOCIETA]. del 5/4/2022) non senza precisare di ‘ riservarsi ’ il successivo invio della conferma dell’ordine d’acquisto (« Vi invieremo la nostra OC al più presto»: cfr. supra la mail [OSCURATO:SOCIETA]. del 5/4/2022 ) e, dunque, riservandosi di formalizzare la conclusione del contratto secondo la specifica richiesta del proponente, ossia con l’invio della conferma dell’ordine‘al più presto’.

14. Il successivo invio della conferma dell’ordine data [OSCURATO:DATA_NASCITA] («Buongiorno,in allegato [OSCURATO:PERSONA] N. 9220582 » : cfr. supra lamail [OSCURATO:SOCIETA]. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ) ha dunque coinciso con l’effettiva conclusionedel contratto.

Deve dunque disattendersi quanto affermato da Vilmar SA circa l’avvenuta conclusione del contratto in data 5/4/2022 (poiché in tale data [OSCURATO:SOCIETA]. si è unicamente limitata a trasmettere un mero atto informativo di natura precontrattuale), nonché disattendersi quanto sostenuto dalla stessa Vilmar SA circa la l’invio della mail dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. , a contratto già concluso, poichéil contratto doveva ritenersi concluso proprio con l’invio di tale ordined’acquisto.

15. In generale, q uanto alla supposta determinazione convenzionale del giudice competente, deve escludersi che le parti avessero raggiunto un accordo, poiché, a fronte della proposta di acquistoVilmar SA contenente l’indicazione del giudice romeno come competente, [OSCURATO:SOCIETA]. ha replicato con un’accettazione di quella proposta contenente l’indicazione del giudice italiano come competente.

Il mancato raggiungimento dell’accordo delle parti su tale ultimo aspettodel contratto non ha tuttavia impedito la definitiva conclusione del negozio ( peraltro, neppure posta in dubbio dalle stesse parti ) , dovendo ritenersi che tale mancato accordo abbia riguardato solo un aspetto di mero dettaglio , di per sé tale da non pregiudicare la definizione dell’accordo complessivo, avuto riguardo alle circostanze delcaso concreto ; e tanto , anche in considerazione del comportamento contrattuale esecutivo posto in essere dai contraenti , tale da confermarel’effettiva avvenuta conclusione del contratto sia pure con l’esclusione dell’aspetto ( di dettaglio ) consistito nella convenzionale determinazione del giudice competente a decidere sulle controversie derivantidall’esecuzione del contratto . 16.Deve dunque escludersi che le parti avessero consensualmente definito una disciplina del giudice competente suscettibile di ritenere superataed esclusa l’applicabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] - Works a cui pure le stesse parti hanno incontestatamente (e documentalmente) fatto riferimento.

Daqui l’applicabilità della consolidato principio della giurisprudenza diquesta Corte , ai sensi del quale , in tema di vendita internazionale a distanzadi beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento dellamerce va devoluta, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Reg.

UE n. 1215 del 2012 alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria del luogo dellaconsegna materiale dei beni, a tal fine dovendosi considerare la clausolaIncoterms [OSCURATO:PERSONA] (EXW), se richiamata nel contratto, come idoneaa disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce ( individuato dall’Incoterm presso lo stabilimentodel forni t ore) e, conseguentemente, la giurisdizione, salvo chedal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducanoa ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna ( Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 11346 del 02/05/2023, Rv. 667729– 01; Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 4716 del 22/02/2025, Rv. 673810- 01).

17. Ferme tali premesse , occorrerà dirimere l’ulteriore aspetto controverso tra le parti concernente la dedotta (da Vilmar SA) determinazione convenzionale del luogo di consegna della merce : secondola ricostruzione sostenuta da Vilmar SA, infatti, l’efficacia della clausola Ex - Works nella specie richiamata e contraenti era stata da questi ultimi limitata alla sola spedizione della merce (ai fini dell’attribuzione del costo e del trasferimento del rischio), ma non ancheall’individuazione del luogo della consegna, con la conseguente attribuzione della giurisdizione in esame al giudice rumeno, ai sensi dell’art.7, n. lett.

A e B del regola mento UE 1215/2012, poiché, come specificato nell’ordine d’acquisto della Vilmar SA e nella conferma d’ordinedella [OSCURATO:SOCIETA]., le parti avevano individuato il luogo della consegna della merce sempre e solo presso la sede dell’acquirente (ossiadella V ilmar SA , in Romania).

18. Sennonché , varrà sottolineare come le uniche specificazioni rinvenibili nell’ordine di acquisto della Vilmar SA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sono : «Deliveryaddress [OSCURATO:PERSONA] » ( « Indirizzo di consegna [OSCURATO:PERSONA] » ) e «DispatchingEX WORKS » ( « Spedizione [OSCURATO:PERSONA] » ) ; là dove si trova specificato,nella conferma dell’ordine d’acquisto della [OSCURATO:SOCIETA]. , «DeliveryAddress IDEM » ( « Indirizzo di consegna IDEM » ).

L’assolutalaconicità delle espressioni utilizzate in tali comunicazioni induce inevitabilmente a ricondurne il valore a meri elementi di valutazioneche (oltre a costituire mere presunzioni, nel quadro di un sistemanormativo, come quello italiano, che esclude la dimostrazione per presunzioni della conclusione del contratto) appaiono ancora irriducibilmente equivoci in ordine all’effettiva volontà delle parti di individuarel’effettivo luogo di consegna della merce in difformità dalle previsionidell’[OSCURATO:PERSONA] , che fissa il luogo di consegna della merce“sul piazzale del fornitore ” . 19.Sul punto, è appena il caso di richiamare quanto già di recente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte , là dove ha rimarcato comel’indicazione del luogo di consegna della merce come « the same » (ol’equivalente ‘ idem ’ ) non valga ancora, per l’irriducibile equivocità chela connota, a fornire elementi sufficientemente indicativi ai fini di unavalida e sicura conclusione in ordine alla certa determinazione del luogo di consegna della merce come ‘ lo stesso ’ del domicilio dell’acquirente(cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 4716 del 22/02/2025) .

20. Deve dunque conclusivamente affermarsi come le odierne parti, non solo non avessero convenuto (in assenza di alcuna prova contraria)alcuna determinazione del giudice competente a decidere le controversie eventualmente derivanti dall’esecuzione del contratto dalle stesse concluso, ma non avevano neppure individuato consensualmente alcun luogo di consegna della merce in deroga derogare alle condizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] che fissa il luogo di consegnadella merce “ sul piazzale del fornitore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere - hapronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. 1538/2025 propostoda: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti ANGELA GIEBELMANNe [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege; -resistente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/6/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vilmar SA, società di diritto romeno, ha proposto opposizione avversoil decreto ingiuntivo n. 1757/2024 emesso nei propri confronti dal Tribunale di Brescia per il pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,di corrispettivi relativi alla fornitura di l ingotti d’acciaio. 2.Con l’atto di opposizione, la Vilmar SA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che, sulla base delle condizioni generalidi contratto predisposte dalla stessa Vilmar SA (richiamate nel proprio ordine di acquisto ed accettate d alla [OSCURATO:SOCIETA].), le parti avevanoconvenuto la competenza esclusiva Tribunale di Bucarest (in Romania). 3.In contrasto con tali prospettazioni, [OSCURATO:SOCIETA]. ha viceversa ribaditodoversi riconoscere la giurisdizione de l giudice italiano (e, in particolare, del Tribunale di Brescia) sulla vicenda in esame, in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto predisposte dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. (espressamente richiamate nellaconferma d’ordine inviat a da quest’ultima alla Vilmar SA), nonché in applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] - Works costantemente richiamato dalleparti nella documentazione relativa al rapporto. 4.Con provvedimento del 14/1/2025, il Tribunale di Brescia, senza pronunciarsisull’eccezione relativa al difetto di giurisdizione avanzata da Vilmar SA, ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviando all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la decisionesui mezzi istruttori. 5.Con il ricorso proposto in questa sede, Vilmar SA ha proposto regolamentodi giurisdizione al fine di sentir negare la giurisdizione del giudice italiano, con il contestuale riconoscimento della giurisdizione delgiudice romeno. 6. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso, invocando il riconoscimentodella giurisdizione italiano. 7.[OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, instando per l’affermazione della giurisdizionedel giudice italiano. 8.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dev’essere preliminarmente rilevata la regolarità della procura specialerilasciata dal legale rappresentante della Vilmar SA in favore delproprio difensore (in contrasto con quanto diversamente sostenuto daAsonext s.p.a.), avendo la società ricorrent e ritualmente prodotto in questa sede la ridetta procura con l’indicazione della data ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e del luogo (in Roma) del relativo rilascio, con la successivasottoscrizione del difensore per autentica. 2. Varrà inoltre confermare l’ammissibilità del proposto regolamento di giurisdizione anche a seguito dell’adozione, da parte del Tribunale di Brescia, del provvedimento monitorio opposto dalla società odierna ricorrente, trovando nella specie applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte che riconosce l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo escludersiche l'adozione del provvedimento monitorio costituisca una decisionenel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c. ostativa alla proposizione del predetto regolamento ( Cass., Sez. U, Ordinanza n. 22433 del 21/09/2018, Rv. 650459 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 2982 del 16/05/1984,Rv. 435022 - 01). 3.Con il proposto regolamento, Vilmar SA contesta la giurisdizione delgiudice italiano (in favore di quella del giudice romeno), per avere le parti consensualmente attribuito la competenza a giudicare del rapporto in esame al Tribunale di Bucarest, in co nformità a quanto previsto dall’art. 17 delle condizioni generali Vilmar SA , nella specie allegateall’ordine di acquisto originariamente inviato da Vilmar SA ad [OSCURATO:SOCIETA]. in data 1/4/2022 e da quest’ultima non contestate nell’attodi accettazione contrattuale del 5/4/2022. 4. Al riguardo , secondo la Vilmar SA, nessun rilievo avrebbe assunto la successiva conferma d’ordine inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla Vilmar SA l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (con la quale la prima aveva richiamato le proprie condizioni generali di contratto con la previsione della competenza del giudice italiano), trattandosi di un atto con tenente un’illegittimaclausola ‘a sorpresa’ (quella relativa alla giurisdizione del giudice italiano), peraltro pervenuto solo successivamente alla conclusionedel contratto. 5.Né, sempre secondo la Vilmar SA, avrebbe potuto riconoscersi alcuna efficacia all’[OSCURATO:PERSONA] - Works richiamato dalla controparte, dovendoritenersi superata ed esclusa, l’applicabilità di tale Incoterm, dalladiversa volontà contrattuale manifestata dalle parti (in conformità alla proroga di competenza prevista nelle condizioni generali di contratto pred isposte dalla Vilmar SA.), e dovendo in ogni caso ritenersi limitata, l’efficacia della clausola Ex - Works nella specie richiamata,alla sola spedizione (ai fini dell’attribuzione del costo e del trasferimento del rischio), ma non anche all’individuazione del luogo della consegna della merce presso la sede dell’acquirente (come specificato nell’ordine d’acquist o della Vilmar SA e nella conferma d’ordine della [OSCURATO:SOCIETA].), con la conseguente attribuzione della giurisdizionein esame al giudice rumeno, ai sensi dell’art. 7, n. lett. A eB del regolamento UE 1215/2012. 6. Osserva il Collegio di dover preliminarmente affrontare la questione, dibattuta tra le parti, in ordine all’eventuale raggiungimento, tra i contraenti, di un accordo ai fini della determinazionedel giudice competente per la decisione delle relative eventualicontroversie derivanti dall’esecuzione del contratto . 7. Secondo la prospettazione della Vilmar SA , le parti avrebbero definito un tale accordo sulla competenza (attribuendola al giudice rumeno) a seguito della mancata contestazione ( e, dunque, dell’implicita accettazione ) , da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. ( con la sua maildel 5/4/2022 ), delle condizioni generali di contratto allegate dalla VilmarSA a ll’ordine di acquisto del l’ 1/4/ 20 22 , in cui tale competenza delgiudice rumeno risultava espressamente prevista . 8. Al riguardo, è il caso di evidenziare come , con la successiva conferma d’ordine dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:SOCIETA]. , nel ri scontr are l’ordine d’acquisto della Vilmar SA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allegò contestualmente, richiamand ole, le proprie condizioni generali di contrattocontenenti , a loro volta, la previsione della competenza del giudiceitaliano. 9. Tale conferma d’ordine dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , tuttavia, secondo la ricostruzioneaccreditata da Vilmar SA, in quanto ( in tesi ) intervenuta successivamente alla formale conclusione del contratto , non avrebbe potutomodificare le condizioni già definite tra le parti e, in particolare, la condizione concernente l’attribuzione al giudice romeno della competenza sulla decisione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del rapporto contr attuale ; condizione , quest’ultima, contenuta nelle condizioni generali di contratto allegate all’ordine di acquistoproveniente da Vilmar SA e ‘non contestate’ da [OSCURATO:SOCIETA] . In particolare, la formale conclusione del contratto si sarebbe prodottacon la trasmissione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., della mail del 5/4/2022 destinata a riscontrare l’ordine di acquisto della Vilmar SA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 10.Al fine di dirimere tale questione, occorre pertanto procedere all’esame dell’atto inviato da [OSCURATO:SOCIETA]. a Vilmar SA in data 5/4/2022,allo scopo di rinvenirne , o l’ eventuale definitiva accettazione contrattualedell’ordine di acquisto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] proveniente da Vilmar SA, o vvero, al contrario, la sola manifestazione di una volontà prenegoziale di [OSCURATO:SOCIETA]. limitata al mero riscontro dell’ordine proveniente da Vilmar SA, con il contestuale differimento temporale della conclusione dell’accordo condizionata all’emissione di un successivoatto formale. 11. Nell’ordine di acquisto inviato via mail in data 1/4/2022 da Vilmar SA ad [OSCURATO:SOCIETA]. è scritto : « [OSCURATO:PERSONA], you can find attached Vilmar PO MPR000723. Please revert with the order confirmation. Have a nice weekend. Best regards » (« [OSCURATO:PERSONA], in allegato puoi trovare il PO Vilmar MPR000723. Ti prego di rispondere conla conferma dell’ordine. Ti auguro un buon fine settimana. Cordiali saluti»). Indata 5/4/2022, [OSCURATO:SOCIETA]. ha inviato una mail di risposta a VilmarSA del seguente tenore: « [OSCURATO:PERSONA], I can confirm you we’ve beenproceeding with your PO MPR000723. SA12A with Ni O 15 - 0 35. Square ingots 470 without top. 3 heats 10 ingots/heat + 1 heat 12 ingots(total of 42 ingots = 121 to approx.). Delivery time: week 18. Termsand conditions of payment as per your proposal: 50% before deliveryand the balance at 60 days. We'll send you our CC asap. Best regards»(«[OSCURATO:PERSONA], posso confermarti che stiamo procedendo con ilvostro PO MPR000723. SA12A con Ni O 15 - 0 35. Lingotti quadrati 470 senza top. 3 riscaldamenti 10 lingotti/riscaldamento + 1 riscaldamento 12 lingotti (totale 42 lingotti = 121 circa). Tempo di consegna:18 settimane. Termini e condizioni di pagamento come da vostraproposta: 50% prima della consegna e il saldo a 60 giorni. Vi invieremola nostra OC al più presto. Cordiali salut i »). Indata 8/4/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. ha inviato una successiva mail a VilmarSA del seguente tenore ( in italiano nell’originale): « Buongiorno, inallegato [OSCURATO:PERSONA] N. 9220582. Cordialmente. [OSCURATO:SOCIETA] ». 12. Ad avviso del Collegio, appare del tutto evidente come, nell’inviareil proprio originario ordine di acquisto (in data 1/4/2022) , Vilmar SA abbia contestualmente anche definito la forma dell’accettazionecontrattuale che avrebbe dovuto essere rispettata da Asonexts.p.a. ai fini della valida conclusione del contratto , ossia una dichiarazione negoziale avente la specifica forma della conferma dell’ordine (« Ti prego di rispondere con la conferma dell’ordine » : cfr. suprala mail Vilmar SA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ). Si tratta di una richiesta negoziale comune alle consuetudini del diritto contrattuale, che l’ordinamento italiano ha positivamente recepito nel quarto comma dell’ art. 1326 c.c. ai sensi del quale Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata,l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa » . Nellavicenda in esame , l’accettazione avrebbe dunque spiegato il proprioeffetto (con la produzione del vincolo contrattuale) solo là dove [OSCURATO:SOCIETA]. l’avesse espressamente rivestita della forma della confermadell’ordine. 13.Nel caso di specie , [OSCURATO:SOCIETA]. ha, in prima battuta, risposto all’ordine di acquisto di Vilmar SA informando la controparte di ‘ star procedendo’ con l’ordine d’acquisto (« posso confermarti che stiamo procedendo con il vostro PO » : cfr. supra la mail [OSCURATO:SOCIETA]. del 5/4/2022) non senza precisare di ‘ riservarsi ’ il successivo invio della conferma dell’ordine d’acquisto (« Vi invieremo la nostra OC al più presto»: cfr. supra la mail [OSCURATO:SOCIETA]. del 5/4/2022 ) e, dunque, riservandosi di formalizzare la conclusione del contratto secondo la specifica richiesta del proponente, ossia con l’invio della conferma dell’ordine‘al più presto’. 14. Il successivo invio della conferma dell’ordine data [OSCURATO:DATA_NASCITA] («Buongiorno,in allegato [OSCURATO:PERSONA] N. 9220582 » : cfr. supra lamail [OSCURATO:SOCIETA]. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ) ha dunque coinciso con l’effettiva conclusionedel contratto. Deve dunque disattendersi quanto affermato da Vilmar SA circa l’avvenuta conclusione del contratto in data 5/4/2022 (poiché in tale data [OSCURATO:SOCIETA]. si è unicamente limitata a trasmettere un mero atto informativo di natura precontrattuale), nonché disattendersi quanto sostenuto dalla stessa Vilmar SA circa la l’invio della mail dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. , a contratto già concluso, poichéil contratto doveva ritenersi concluso proprio con l’invio di tale ordined’acquisto. 15. In generale, q uanto alla supposta determinazione convenzionale del giudice competente, deve escludersi che le parti avessero raggiunto un accordo, poiché, a fronte della proposta di acquistoVilmar SA contenente l’indicazione del giudice romeno come competente, [OSCURATO:SOCIETA]. ha replicato con un’accettazione di quella proposta contenente l’indicazione del giudice italiano come competente. Il mancato raggiungimento dell’accordo delle parti su tale ultimo aspettodel contratto non ha tuttavia impedito la definitiva conclusione del negozio ( peraltro, neppure posta in dubbio dalle stesse parti ) , dovendo ritenersi che tale mancato accordo abbia riguardato solo un aspetto di mero dettaglio , di per sé tale da non pregiudicare la definizione dell’accordo complessivo, avuto riguardo alle circostanze delcaso concreto ; e tanto , anche in considerazione del comportamento contrattuale esecutivo posto in essere dai contraenti , tale da confermarel’effettiva avvenuta conclusione del contratto sia pure con l’esclusione dell’aspetto ( di dettaglio ) consistito nella convenzionale determinazione del giudice competente a decidere sulle controversie derivantidall’esecuzione del contratto . 16.Deve dunque escludersi che le parti avessero consensualmente definito una disciplina del giudice competente suscettibile di ritenere superataed esclusa l’applicabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] - Works a cui pure le stesse parti hanno incontestatamente (e documentalmente) fatto riferimento. Daqui l’applicabilità della consolidato principio della giurisprudenza diquesta Corte , ai sensi del quale , in tema di vendita internazionale a distanzadi beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento dellamerce va devoluta, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012 alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria del luogo dellaconsegna materiale dei beni, a tal fine dovendosi considerare la clausolaIncoterms [OSCURATO:PERSONA] (EXW), se richiamata nel contratto, come idoneaa disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce ( individuato dall’Incoterm presso lo stabilimentodel forni t ore) e, conseguentemente, la giurisdizione, salvo chedal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducanoa ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna ( Cass., Sez. U, Ordinanza n. 11346 del 02/05/2023, Rv. 667729– 01; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 4716 del 22/02/2025, Rv. 673810- 01). 17. Ferme tali premesse , occorrerà dirimere l’ulteriore aspetto controverso tra le parti concernente la dedotta (da Vilmar SA) determinazione convenzionale del luogo di consegna della merce : secondola ricostruzione sostenuta da Vilmar SA, infatti, l’efficacia della clausola Ex - Works nella specie richiamata e contraenti era stata da questi ultimi limitata alla sola spedizione della merce (ai fini dell’attribuzione del costo e del trasferimento del rischio), ma non ancheall’individuazione del luogo della consegna, con la conseguente attribuzione della giurisdizione in esame al giudice rumeno, ai sensi dell’art.7, n. lett. A e B del regola mento UE 1215/2012, poiché, come specificato nell’ordine d’acquisto della Vilmar SA e nella conferma d’ordinedella [OSCURATO:SOCIETA]., le parti avevano individuato il luogo della consegna della merce sempre e solo presso la sede dell’acquirente (ossiadella V ilmar SA , in Romania). 18. Sennonché , varrà sottolineare come le uniche specificazioni rinvenibili nell’ordine di acquisto della Vilmar SA dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sono : «Deliveryaddress [OSCURATO:PERSONA] » ( « Indirizzo di consegna [OSCURATO:PERSONA] » ) e «DispatchingEX WORKS » ( « Spedizione [OSCURATO:PERSONA] » ) ; là dove si trova specificato,nella conferma dell’ordine d’acquisto della [OSCURATO:SOCIETA]. , «DeliveryAddress IDEM » ( « Indirizzo di consegna IDEM » ). L’assolutalaconicità delle espressioni utilizzate in tali comunicazioni induce inevitabilmente a ricondurne il valore a meri elementi di valutazioneche (oltre a costituire mere presunzioni, nel quadro di un sistemanormativo, come quello italiano, che esclude la dimostrazione per presunzioni della conclusione del contratto) appaiono ancora irriducibilmente equivoci in ordine all’effettiva volontà delle parti di individuarel’effettivo luogo di consegna della merce in difformità dalle previsionidell’[OSCURATO:PERSONA] , che fissa il luogo di consegna della merce“sul piazzale del fornitore ” . 19.Sul punto, è appena il caso di richiamare quanto già di recente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte , là dove ha rimarcato comel’indicazione del luogo di consegna della merce come « the same » (ol’equivalente ‘ idem ’ ) non valga ancora, per l’irriducibile equivocità chela connota, a fornire elementi sufficientemente indicativi ai fini di unavalida e sicura conclusione in ordine alla certa determinazione del luogo di consegna della merce come ‘ lo stesso ’ del domicilio dell’acquirente(cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 4716 del 22/02/2025) . 20. Deve dunque conclusivamente affermarsi come le odierne parti, non solo non avessero convenuto (in assenza di alcuna prova contraria)alcuna determinazione del giudice competente a decidere le controversie eventualmente derivanti dall’esecuzione del contratto dalle stesse concluso, ma non avevano neppure individuato consensualmente alcun luogo di consegna della merce in deroga derogare alle condizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] che fissa il luogo di consegnadella merce “ sul piazzale del fornitore
Decreto Cassazione n. 22032/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris