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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25439/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8061-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di ex socio della [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 11210661002; - intimata - avverso la sentenza n. 3938/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza n. 3938/02/2020 della CTR per la Campania, Sez. distaccata di Salerno, che ha rigettato il ricorso in appello promosso dalla stessa parte contribuente ed avente ad oggetto un atto impositivo emesso nei confronti della società DE.00 Costruzioni s.r.1., quale recupero a tassazione degli utili non dichiarati e distribuiti dalla società a ristretta base sociale.

Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria.

CONSIDERATO Il ricorso non è affidato ad alcun motivo specifico, non avendo il contribuente formulato alcuna precisa censura nei termini di cui all'art.366 c.p.c. e risolvendosi esso in una censura di merito relativa all'accertamento dei fatti compiuto dalla CTR sulla base degli elementi probatori acquisiti, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, se fondato su una decisione non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., V, n. 5001/2018).

Ric. 2021 n. 08061 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- Peraltro, l'illustrazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento del gravame sono contenute nella medesima parte del ricorso che riguarda l'esposizione dello svolgimento del processo, con ciò rendendo particolarmente difficoltosa la sua comprensione, né è stato indicato il vizio lamentato che è rappresentato come una violazione di legge relativa alla violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e la violazione del diritto di difesa.

Deve pertanto ribadirsi il risalente orientamento di questa Corte secondo cui nel giudizio di legittimità «trattandosi di rimedio a critica vincolata, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata»" (Cfr. Cass.

V, n. 342/2021; Cass., I, n. 4905/2020).

Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente al ristoro delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.tremilacinquecento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8061-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di ex socio della [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 11210661002; - intimata - avverso la sentenza n. 3938/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza n. 3938/02/2020 della CTR per la Campania, Sez. distaccata di Salerno, che ha rigettato il ricorso in appello promosso dalla stessa parte contribuente ed avente ad oggetto un atto impositivo emesso nei confronti della società DE.00 Costruzioni s.r.1., quale recupero a tassazione degli utili non dichiarati e distribuiti dalla società a ristretta base sociale. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. CONSIDERATO Il ricorso non è affidato ad alcun motivo specifico, non avendo il contribuente formulato alcuna precisa censura nei termini di cui all'art.366 c.p.c. e risolvendosi esso in una censura di merito relativa all'accertamento dei fatti compiuto dalla CTR sulla base degli elementi probatori acquisiti, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, se fondato su una decisione non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., V, n. 5001/2018). Ric. 2021 n. 08061 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Peraltro, l'illustrazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento del gravame sono contenute nella medesima parte del ricorso che riguarda l'esposizione dello svolgimento del processo, con ciò rendendo particolarmente difficoltosa la sua comprensione, né è stato indicato il vizio lamentato che è rappresentato come una violazione di legge relativa alla violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e la violazione del diritto di difesa. Deve pertanto ribadirsi il risalente orientamento di questa Corte secondo cui nel giudizio di legittimità «trattandosi di rimedio a critica vincolata, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata»" (Cfr. Cass. V, n. 342/2021; Cass., I, n. 4905/2020). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente al ristoro delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.tremilacinquecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo
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