CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05096/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2911/2016R.G. proposto da: 3F S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] C. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via del Pozzetto, 122 –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi N.2911/16 R.G. Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5934/23/15, depositata in data 17 giugno 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente 3F S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e i singoli soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno separatamente impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2005, con il quale venivano accertate maggiori IRAP e IVA in capo alla società, nonché ulteriori avvisi con cui veniva recuperata per trasparenza in capo ai soci maggiore IRPEF, oltre sanzioni e accessori. L’avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente traeva origine da un PVC , nel quale si disconoscevano parte dei costi relativi a fatture emesse daun fornitore (DC Services di [OSCURATO:PERSONA]), non essendovi coincidenza tra le fatture annotate dalla contribuente e quelle risultanti dalla contabilità dell’emittente, nonché in quanto erano state riscontrate difformità tra i lavori eseguiti e quelli fatturati, tenuto conto delle dichiarazioni rese da terzi (dipendenti della società emittente). 2. I contribuenti hanno dedotto, come risulta dalla sentenza impugnata,che i lavori erano stati effettivamente eseguiti e che non vi fosse stata contestazione da parte dell’Ufficio di tale circostanza, evidenziando che in alcuni casi l’impresa appaltatrice si era avvalsa di subappaltatori. 2. La CTPdi Caserta ha accolto i ricorsi riuniti , dando atto – c ome risulta dalla sentenza impugnata – che la società contribuente avesse N.2911/16 R.G. Est. F. D’Aquino dimostrato di non avere conoscenza delle frodi fiscali operate dal fornitore. 3. La CTR della Campania, con sentenza in data 17 giugno 2015, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello provata l’inesistenza oggettiva per alcune delle prestazioni e l’inesistenza soggettiva di altre prestazioni oggetto dell’avviso impugnato. In relazione al primo aspetto, il giudice di appello ha confermato l’accertamento operato dall’Ufficio relativo a discrasie sia nell’indicazione delle fatture di acquisto nelle due contabilità (dell’emittente e del cessionario), sia nell’importo dell e fatture medesime, ritenendo inoltre non provata l’esecuzione di opere in subappalto; il giudice di appello ha ritenuto decisive le circostanze della mancata produzione di un contratto scritto di appalto e di stati di avanzamento lavoricome anche la mancanza di computo metrico, oltre a evidenziare genericità della descrizione delle fatture e ha ritenuto non decisive le circostanze dell’annotamento delle fatture in contabilità e il pagamento con assegni bancari. 4. Propongono ricorso per cassazione i contr ibuenti , affidato a quattromotivi, cui resiste l’Ufficio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ., error in procedendo, violazione degli artt. 112 e115 cod. proc. civ., nullità della sentenza, per avere il giudice di appello ritenuto che ricorresse nel caso di specie il caso dell’inesistenza oggettiva e di quella soggettiva, laddove l’avviso di accertamento aveva contestato unicamente la ricorrenza di fatture soggettivamente inesistenti. Deducono i ricorrenti che il giudice di appello avrebbe travalicato i limiti della domanda, atteso che l’Ufficio non aveva contestato l’oggettiva inesistenza delle prestazioni sottostanti l’emissione delle fatture del fornitore. N.2911/16 R.G. Est. F. D’Aquino 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., error in procedendo, violazione degli artt.112, 342 e 345 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. , nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di rilevare che il giudice di primo grado aveva accertato che i lavori erano stati compiuti e controllati dall’Autorità di controllo (ex Ministero delle [OSCURATO:PERSONA]) in relazione a natura, computo metrico ed esecuzione dei pagamenti. Osservano i ricorrenti che l’Ufficio non avrebbe specificamente contestato tale circostanza. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., error in procedendo, violazione dell’art.112 cod. proc. civ., omessa pronuncia su una parte della domanda e nullità della sentenza, nella parte in cui il giudice di appello non si sarebbe pronunciato su una questione proposta in primo grado e riproposta in grado di appello, concernente il fatto che alcune delle fatture oggetto degli atti impugnati avessero aoggetto «lavori di fatto eseguiti». 1.4. Con il quartomotivo si deduce , in relazione all’art. 360, pr i mo comma, n. 3, cod. proc. civ., error in iudicando , violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ . Osservano i ricorrenti che l’Ufficio non avrebbe fornito sufficienti elementi al fine di ritenere che le prestazioni sottostanti le fatture emesse fossero fittizie, anche solo in parte. Osservano i ricorrenti che l’inesistenza dei contratti di subappalto e l’omessa realizzazione degli impianti ha preso origine dall’assenza di contabilità del fornitore. Osservano, più in generale, i ricorrenti, che non vi sarebbe un sufficiente grado di pregnanza indiziaria, attesa anche la non attendibilità degli elementi di fatto presi in esame dal giudice di appello, quali le dichiarazioni di terzi , così come non N.2911/16 R.G. Est. F. D’Aquino sussisterebbe genericità nella descrizione delle fatture. Osservano, infine, che il thema decidendum, in quanto relativo a operazioni soggettivamente inesistenti, si sarebbe dovuto concentrare sulla consapevole partecipazione del contribuente alla frode IVA commessa dal fornitore. 2. Il primo motivo è fondato. Risulta dal PVC , trascritto per specificità dai ricorrenti, che lo stesso aveva ad oggetto la contestazione di fatture di acquisto «soggettivamente inesistenti», in forza dell’accertata diversità tra le fatture registrate nella contabilità dell’emittente e quelle contabilizzate dalla società contribuente e delle dichiarazioni di terzi eseguite. 3. Pur non essendo stato nel ricorso analiticamente trasc ritto l’avviso di accertamento impugnato, la sentenza impugnata riporta che con l’avviso di accertamento si contesta va alla società contribuente l’annotamento in contabilità di fatture di acquisto «relative a operazioni soggettivamente inesistenti per gli anni 2005 (€ 80.000,00) e 2006 (€ 108.500,00)»; dalla stessa sentenza risulta, inoltre, che la società contribuente avesse dedotto sin dal primo grado di giudizio che non vi fossecontestazione in ordine al fatto che «i lavori indicati nelle fatture di cuiè causa fossero stati effettivamente effettuati presso la struttura della 3F ed effettivamente pagati». Risulta, infine , dalla sentenza impugnata che il giudice di primo grado, la cui motivazione è stata trascritta dal giudice di appello, ha fondato la propria decisione sulla assenza di conoscenza delle frodi fiscale operati dall’emittente, che è questione tipica del contenzioso relativo a operazioni soggettivamente inesistenti. 4. Ne consegue che la sentenza di appello, nella parte in cui ha ritenuto provata l’inesistenza oggettiva delle prestazioni oggetto dell’avviso impugnatosulla base del coacervo indiziario (diversità delle fatture emesse e di quelle annotate dalla contribuente e dichiarazioni N.2911/16 R.G. Est. F. D’Aquino rese dai dipendenti dell’emittente), ha violato il principio della domanda, non essendo stato dedotto dall’Ufficio che le operazioni sottostanti l’emissione delle fatture non fossero state eseguite tout court; la sentenza impugnata va , pertanto, cassat a con rinvio. E’ assorbito l’esame degli ulteriori motivi del ricorso. Al giudice del rinvio è rimesso l’esame delle questioni rimaste assorbite, nonché la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campan