CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2021
Cassazione n. 34166/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26728-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;625 - resistente - avverso la sentenza n. 717/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 06/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 54. R.G. 26728/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua istanza di protezione, adiva il Tribunale di Cagliari. A sostegno della domanda, aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale che dopo la morte del padre, che aveva un negozio di ricambi per moto e che apparteneva alla setta degli Ogboni, era stato minacciato di morte a seguito del suo rifiuto di entrare a fare parte della setta. Il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda. La decisione è stata impugnata innanzi alla Corte d'appello di Cagliari che, con sentenza 6 settembre 2019, n. 717, ha respinto il gravame. Avverso la decisione della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno si è costituito, decorso il termine di cui all'art. 370 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso, che prospetta due motivi di censura, è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell'esposizione dei fatti della causa. È vero che "per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata"; è però indispensabile che dal contesto del ricorso "sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo" (cfr., per tutte, Cass. 4403/2006), conoscenza del fatto che nel caso in esame non è desumibile dal contesto del ricorso. II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.Nulla per le spese, non avendo il Ministero fatto valere tempestive difese nel giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) DEPOSITATO