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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23480/2026

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MED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4, e 80 comma 2 D.P.R. 309/90, per aver trasportato sostanza stupefacente di tipo hashish in ingente quantità, occultata sul camion (capo 1); per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., in quanto, dopo essere stato fermato, si dava alla fuga con il veicolo e poi a piedi (capo 2).

Il ricorrente formula tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio della motivazione in ordine alla aggravante dell'ingente quantità.

Con il secondo lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Con il terzo si lamenta in ordine al trattamento sanzionatorio, che il giudice a quo ha ritenuto congruo con argomentazioni tautologiche.

Evidenzia che, in sede cautelare ha ottenuto la sostituzione della misura carceraria con l'obbligo di dimora.

Il giudice a quo, in ordine alla prima doglianza, ha richiamato il dato quantitativo di THC complessivamente detenuto, pari a oltre 19 chili, con un grado di purezza tra il 20 e il 30%, idoneo alla preparazione di 769.120 dosi medie singole, decisamente superiore ai due chilogrammi, soglia fissata dalla giurisprudenza di legittimità.

È stato inoltre richiamato il numero delle dosi estraibili dalla sostanza stupefacente detenuta che era stata riposta nel vano di carico del furgone condotto dal ricorrente, nonché la reazione effettuata al controllo posto in essere dagli operanti.

Il giudice a quo ha ritenuto irrilevante la circostanza che lo stupefacente fosse di una sola tipologia, assumendo rilievo prevalente il quantitativo complessivo detenuto, non rilevando neppure il fatto successivo consistente nel sequestro della sostanza.

Quanto alle attenuanti generiche si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel caso in disamina, il giudice ha ritenuto irrilevante l'incensuratezza e valorizzato le dichiarazioni rese sui fatti prive di segnale di resipiscenza o della volontà di interrompere il legame con l'ambiente criminale in cu si è manifestata la condotta criminosa.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena base, determinata dal primo giudice per il reato più grave di cui al capo 1, relativo alla detenzione della sostanza stupefacente in ingenti quantità, pari a tre anni di reclusione in corrispondenza del minimo edittale, considerato il minimo aumento di pena applicato per l'aggravante in contestazione.

Anche l'aumento per la continuazione, pari a nove mesi di reclusione, è apparso congruo al giudice a quo in relazione ai diversi tentativi di opporsi al controllo effettuati dal ricorrente che ha posto in essere manovre azzardate con il camion culminate con lo speronamento dell'auto di servizio. 1Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4, e 80 comma 2 D.P.R. 309/90, per aver trasportato sostanza stupefacente di tipo hashish in ingente quantità, occultata sul camion (capo 1); per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., in quanto, dopo essere stato fermato, si dava alla fuga con il veicolo e poi a piedi (capo 2). Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio della motivazione in ordine alla aggravante dell'ingente quantità. Con il secondo lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo si lamenta in ordine al trattamento sanzionatorio, che il giudice a quo ha ritenuto congruo con argomentazioni tautologiche. Evidenzia che, in sede cautelare ha ottenuto la sostituzione della misura carceraria con l'obbligo di dimora. Il giudice a quo, in ordine alla prima doglianza, ha richiamato il dato quantitativo di THC complessivamente detenuto, pari a oltre 19 chili, con un grado di purezza tra il 20 e il 30%, idoneo alla preparazione di 769.120 dosi medie singole, decisamente superiore ai due chilogrammi, soglia fissata dalla giurisprudenza di legittimità. È stato inoltre richiamato il numero delle dosi estraibili dalla sostanza stupefacente detenuta che era stata riposta nel vano di carico del furgone condotto dal ricorrente, nonché la reazione effettuata al controllo posto in essere dagli operanti. Il giudice a quo ha ritenuto irrilevante la circostanza che lo stupefacente fosse di una sola tipologia, assumendo rilievo prevalente il quantitativo complessivo detenuto, non rilevando neppure il fatto successivo consistente nel sequestro della sostanza. Quanto alle attenuanti generiche si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso in disamina, il giudice ha ritenuto irrilevante l'incensuratezza e valorizzato le dichiarazioni rese sui fatti prive di segnale di resipiscenza o della volontà di interrompere il legame con l'ambiente criminale in cu si è manifestata la condotta criminosa. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena base, determinata dal primo giudice per il reato più grave di cui al capo 1, relativo alla detenzione della sostanza stupefacente in ingenti quantità, pari a tre anni di reclusione in corrispondenza del minimo edittale, considerato il minimo aumento di pena applicato per l'aggravante in contestazione. Anche l'aumento per la continuazione, pari a nove mesi di reclusione, è apparso congruo al giudice a quo in relazione ai diversi tentativi di opporsi al controllo effettuati dal ricorrente che ha posto in essere manovre azzardate con il camion culminate con lo speronamento dell'auto di servizio. 1Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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