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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23956/2026

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dall’avv.Numero registro generale 22632/2022Numero sezionale 5200/2026Numero di raccolta generale 23956/2026Data pubblicazione 23/07/2026Matteo [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e con gli stessi elett.te dom.ta in Roma alla Via BarnabaTortolini n. 34 presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGEN-ZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresen-tante pro tempore, rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA], (PEC [OSCURATO:EMAIL]), con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam-pania n. 1986/22/22, depositata il 22.2.2022 e non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio nella medesimacomposizione in data 27 giugno 2026.Rilevato che:1.

Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa-nia, veniva rigettato l’appello della Arciconfraternita S.S.

Sacramentoavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napolin. 1589/11/2021 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla con-tribuente avente ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria II.DD. e IVA 2012.2.

La CTP, con la sentenza n. 1589/11/2021, dichiarava improcedibileil ricorso nella parte in cui era stato dedotto che con atto anteriore allaNumero registro generale 22632/2022Numero sezionale 5200/2026Numero di raccolta generale 23956/2026Data pubblicazione 23/07/2026notifica del preavviso di ipoteca l’Agenzia delle Entrate aveva operatolo sgravio - con atto del 10 ottobre 2019 dell’atto di intimazione n.TF31PPN005302018 notificato il 12.9.2018 di 6.540.534,39 - e stabi-liva che «il thema decidendum della controversia involge esclusiva-mente la pretesa tributaria oggetto dell’avviso di accertamentoTF3041001740» di euro 2.005.836,31 e, per il resto, riteneva infon-dato il ricorso.

Il giudice d’appello rigettava l’impugnazione della con-tribuente dichiarando «legittima la residua pretesa erariale nei terminidi cui in motivazione» e compensando le spese.3.

Avverso tale sentenza l’Arciconfraternita propone ricorso per Cassa-zione affidato a due motivi, cui replicano l’Agenzia delle Entrate el’agente della riscossione con controricorso.Considerato che:1.

Si legge in ricorso che la controversia trae origine dal fatto che indata 6 giugno 2017 è stato notificato alla contribuente l’avviso di ac-certamento TF3041001740/2017 per l’anno di imposta 2012 peromessa/irregolare tenuta delle scritture contabili e mancato versa-mento di importi per IRES, IVA e IRAP per un totale di euro4.652.855,00, oltre sanzioni e interessi come per legge, impugnatodall’Arciconfratenita in separato giudizio davanti al giudice tributario.La CTP ha sospeso l’efficacia del provvedimento ex art. 47 del23.3.2018 e poi, con sentenza della n. 6670 del 2018, il ricorso è statoparzialmente accolto.

È intervenuta quindi la sentenza della CTR n.605del 2020 che ha accolto l’appello per difetto di contraddittorio; avversotale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione iscritto all’RGN11189/2020.Numero registro generale 22632/2022Numero sezionale 5200/2026Numero di raccolta generale 23956/2026Data pubblicazione 23/07/20262.

A seguito della sentenza n.6670/2018, l’Agenzia delle Entrate hanotificato in data 28 agosto 2018 una prima intimazione di pagamentoche, a seguito del ricorso dell’Arciconfraternita, è stata annullata consentenza della CTP n. 3038 depositata il 7 marzo 2019, a sua volta poiriformata in appello dalla CTR con sentenza n. 5520 del 2022.Alla luce dell’annullamento della prima intimazione con la sentenzadella CTP n. 3038/2019 e dopo che la CTR aveva dichiarato la nullitàdella sentenza n. 6670/2018 sull’accertamento, l’Agenzia delle Entrateha emesso un secondo atto di intimazione notificato in data 29 gennaio2020, avverso cui l’Arciconfraternita ha proposto nuovo ricorso in or-dine al quale si è pronunziata la [OSCURATO:PERSONA] diNapoli che, in riforma della sentenza della CTP n. 35 del 2020, consentenza n. 4391 del 2022 ha accolto l’appello e, stante l’ultrattivitàdella misura cautelare assunta nel giudizio sull’accertamento, ha an-nullato l’intimazione; la ricorrente rende anche noto che pende ricorsoper Cassazione.3.

Nelle more, in data 24 febbraio 2020, prima della notifica dell’attodi autotutela avvenuta in data 18 novembre 2021, l’Agenzia delle En-trate ha notificato la “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria"alla base del presente processo, con la quale il contribuente è statodiffidato a pagare l’importo di euro 8.546.681,70, con avvertenza che,in ipotesi di mancato pagamento entro 30 giorni, sarebbe stata iscrittaipoteca per un importo pari al doppio (e dunque 18 milioni di euro)oltre interessi di mora come per legge.A base dell’avviso di ipoteca l’agente della riscossione ha posto 3 titoli(cfr. pp.4-5 ricorso): 1) la Cartella n. 07120180007984668001 notifi-cata in data 11.7.2018, recante imposta di registro di euro 311; 2)l’Avviso di accertamento n.

TF3041001740 notificato il 6.6.2017 (IVA,Numero registro generale 22632/2022Numero sezionale 5200/2026Numero di raccolta generale 23956/2026Data pubblicazione 23/07/2026IRES capitale e interessi) di euro 2.005.836,31; 3) l’atto di intimazionen.

TF31PPN005302018 notificato il 12.9.2018 successivo all’avviso diaccertamento elencato sub 2) di euro 6.540.534,39.4.

Orbene, il Collegio osserva che già la sentenza di primo grado (sen-tenza n. 1589/11/2021) ha dichiarato improcedibile il ricorso nellaparte in cui era stato dedotto che con atto anteriore alla notifica delpreavviso di ipoteca l’Agenzia delle Entrate aveva operato lo sgravio -con atto del 10 ottobre 2019 dell’atto di intimazione n.TF31PPN005302018 notificato il 12.9.2018 di 6.540.534,39.

Il giudiceha affermato che «il thema decidendum della controversia involgeesclusivamente la pretesa tributaria oggetto dell’avviso di accerta-mento TF3041001740» di euro 2.005.836,31 e, per il resto, ha ritenutoinfondato il ricorso.

La sentenza è stata impugnata, come pure la sen-tenza d’appello che l’ha confermata attraverso il ricorso per Cassazioneche ci occupa.

Nondimeno, all’allegato 15 al ricorso per Cassazione, lacontribuente ha prodotto l’atto di sgravio, quanto all’atto di intimazionesopra indicato.5.

In secondo luogo, con l’ordinanza n. 19531 del 2026, la Corte dicassazione ha deciso il ricorso iscritto all’RGN 11189/2020, che lastessa ricorrente conferma avere ad oggetto l’avviso di accertamentoTF3041001740/2017 per l’anno di imposta 2012 e ha dichiarato l’estin-zione del giudizio, accertando che: «Nella fattispecie, risulta provata laeffettiva definizione nei termini e per gli effetti di cui sopra, come de-dotti dall’Agenzia delle Entrate; la dichiarazione del creditore di averricevuto tutto il dovuto, in esso evidentemente ricomprendendo lesomme per tributi ma anche quelle altrettanto dovute per interessi esanzioni (come rideterminate a seguito dell’esercizio del potere di au-totutela) non consente – alla luce della disposizione sopra riportata,Numero registro generale 22632/2022Numero sezionale 5200/2026Numero di raccolta generale 23956/2026Data pubblicazione 23/07/2026qui applicabile – altra conclusione e trascina con sé, presupponendola,la rinuncia al ricorso da parte del contribuente, che è in re ipsa, attesala condotta satisfattiva tenuta dalla contribuente».6.

In terzo luogo, con riferimento all’ulteriore titolo costituito dalla car-tella n. 07120180007984668001 notificata in data 11.7.2018, recanteimposta di registro di euro 311, la contribuente sostiene di aver prov-veduto al pagamento dell’importo, ma non allega con il ricorso la provadel pagamento.7.

La controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo, con invito alleparti a prendere posizione sul permanere dell’interesse ex art.100 cod.proc. civ. alla decisione della presente controversia, in particolare conriferimento al pagamento nelle more della cartella n.07120180007984668001 notificata in data 11.7.2018, recante impostadi registro di 311 euro.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando le parti a prendereposizione su quanto indicato in parte motiva.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26-7 giugno 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv.Numero registro generale 22632/2022Numero sezionale 5200/2026Numero di raccolta generale 23956/2026Data pubblicazione 23/07/2026Matteo [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e con gli stessi elett.te dom.ta in Roma alla Via BarnabaTortolini n. 34 presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGEN-ZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresen-tante pro tempore, rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA], (PEC [OSCURATO:EMAIL]), con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam-pania n. 1986/22/22, depositata il 22.2.2022 e non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio nella medesimacomposizione in data 27 giugno 2026.Rilevato che:1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa-nia, veniva rigettato l’appello della Arciconfraternita S.S. Sacramentoavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napolin. 1589/11/2021 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla con-tribuente avente ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria II.DD. e IVA 2012.2. La CTP, con la sentenza n. 1589/11/2021, dichiarava improcedibileil ricorso nella parte in cui era stato dedotto che con atto anteriore allaNumero registro generale 22632/2022Numero sezionale 5200/2026Numero di raccolta generale 23956/2026Data pubblicazione 23/07/2026notifica del preavviso di ipoteca l’Agenzia delle Entrate aveva operatolo sgravio - con atto del 10 ottobre 2019 dell’atto di intimazione n.TF31PPN005302018 notificato il 12.9.2018 di 6.540.534,39 - e stabi-liva che «il thema decidendum della controversia involge esclusiva-mente la pretesa tributaria oggetto dell’avviso di accertamentoTF3041001740» di euro 2.005.836,31 e, per il resto, riteneva infon-dato il ricorso. Il giudice d’appello rigettava l’impugnazione della con-tribuente dichiarando «legittima la residua pretesa erariale nei terminidi cui in motivazione» e compensando le spese.3. Avverso tale sentenza l’Arciconfraternita propone ricorso per Cassa-zione affidato a due motivi, cui replicano l’Agenzia delle Entrate el’agente della riscossione con controricorso.Considerato che:1. Si legge in ricorso che la controversia trae origine dal fatto che indata 6 giugno 2017 è stato notificato alla contribuente l’avviso di ac-certamento TF3041001740/2017 per l’anno di imposta 2012 peromessa/irregolare tenuta delle scritture contabili e mancato versa-mento di importi per IRES, IVA e IRAP per un totale di euro4.652.855,00, oltre sanzioni e interessi come per legge, impugnatodall’Arciconfratenita in separato giudizio davanti al giudice tributario.La CTP ha sospeso l’efficacia del provvedimento ex art. 47 del23.3.2018 e poi, con sentenza della n. 6670 del 2018, il ricorso è statoparzialmente accolto. È intervenuta quindi la sentenza della CTR n.605del 2020 che ha accolto l’appello per difetto di contraddittorio; avversotale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione iscritto all’RGN11189/2020.Numero registro generale 22632/2022Numero sezionale 5200/2026Numero di raccolta generale 23956/2026Data pubblicazione 23/07/20262. A seguito della sentenza n.6670/2018, l’Agenzia delle Entrate hanotificato in data 28 agosto 2018 una prima intimazione di pagamentoche, a seguito del ricorso dell’Arciconfraternita, è stata annullata consentenza della CTP n. 3038 depositata il 7 marzo 2019, a sua volta poiriformata in appello dalla CTR con sentenza n. 5520 del 2022.Alla luce dell’annullamento della prima intimazione con la sentenzadella CTP n. 3038/2019 e dopo che la CTR aveva dichiarato la nullitàdella sentenza n. 6670/2018 sull’accertamento, l’Agenzia delle Entrateha emesso un secondo atto di intimazione notificato in data 29 gennaio2020, avverso cui l’Arciconfraternita ha proposto nuovo ricorso in or-dine al quale si è pronunziata la [OSCURATO:PERSONA] diNapoli che, in riforma della sentenza della CTP n. 35 del 2020, consentenza n. 4391 del 2022 ha accolto l’appello e, stante l’ultrattivitàdella misura cautelare assunta nel giudizio sull’accertamento, ha an-nullato l’intimazione; la ricorrente rende anche noto che pende ricorsoper Cassazione.3. Nelle more, in data 24 febbraio 2020, prima della notifica dell’attodi autotutela avvenuta in data 18 novembre 2021, l’Agenzia delle En-trate ha notificato la “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria"alla base del presente processo, con la quale il contribuente è statodiffidato a pagare l’importo di euro 8.546.681,70, con avvertenza che,in ipotesi di mancato pagamento entro 30 giorni, sarebbe stata iscrittaipoteca per un importo pari al doppio (e dunque 18 milioni di euro)oltre interessi di mora come per legge.A base dell’avviso di ipoteca l’agente della riscossione ha posto 3 titoli(cfr. pp.4-5 ricorso): 1) la Cartella n. 07120180007984668001 notifi-cata in data 11.7.2018, recante imposta di registro di euro 311; 2)l’Avviso di accertamento n. TF3041001740 notificato il 6.6.2017 (IVA,Numero registro generale 22632/2022Numero sezionale 5200/2026Numero di raccolta generale 23956/2026Data pubblicazione 23/07/2026IRES capitale e interessi) di euro 2.005.836,31; 3) l’atto di intimazionen. TF31PPN005302018 notificato il 12.9.2018 successivo all’avviso diaccertamento elencato sub 2) di euro 6.540.534,39.4. Orbene, il Collegio osserva che già la sentenza di primo grado (sen-tenza n. 1589/11/2021) ha dichiarato improcedibile il ricorso nellaparte in cui era stato dedotto che con atto anteriore alla notifica delpreavviso di ipoteca l’Agenzia delle Entrate aveva operato lo sgravio -con atto del 10 ottobre 2019 dell’atto di intimazione n.TF31PPN005302018 notificato il 12.9.2018 di 6.540.534,39. Il giudiceha affermato che «il thema decidendum della controversia involgeesclusivamente la pretesa tributaria oggetto dell’avviso di accerta-mento TF3041001740» di euro 2.005.836,31 e, per il resto, ha ritenutoinfondato il ricorso. La sentenza è stata impugnata, come pure la sen-tenza d’appello che l’ha confermata attraverso il ricorso per Cassazioneche ci occupa. Nondimeno, all’allegato 15 al ricorso per Cassazione, lacontribuente ha prodotto l’atto di sgravio, quanto all’atto di intimazionesopra indicato.5. In secondo luogo, con l’ordinanza n. 19531 del 2026, la Corte dicassazione ha deciso il ricorso iscritto all’RGN 11189/2020, che lastessa ricorrente conferma avere ad oggetto l’avviso di accertamentoTF3041001740/2017 per l’anno di imposta 2012 e ha dichiarato l’estin-zione del giudizio, accertando che: «Nella fattispecie, risulta provata laeffettiva definizione nei termini e per gli effetti di cui sopra, come de-dotti dall’Agenzia delle Entrate; la dichiarazione del creditore di averricevuto tutto il dovuto, in esso evidentemente ricomprendendo lesomme per tributi ma anche quelle altrettanto dovute per interessi esanzioni (come rideterminate a seguito dell’esercizio del potere di au-totutela) non consente – alla luce della disposizione sopra riportata,Numero registro generale 22632/2022Numero sezionale 5200/2026Numero di raccolta generale 23956/2026Data pubblicazione 23/07/2026qui applicabile – altra conclusione e trascina con sé, presupponendola,la rinuncia al ricorso da parte del contribuente, che è in re ipsa, attesala condotta satisfattiva tenuta dalla contribuente».6. In terzo luogo, con riferimento all’ulteriore titolo costituito dalla car-tella n. 07120180007984668001 notificata in data 11.7.2018, recanteimposta di registro di euro 311, la contribuente sostiene di aver prov-veduto al pagamento dell’importo, ma non allega con il ricorso la provadel pagamento.7. La controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo, con invito alleparti a prendere posizione sul permanere dell’interesse ex art.100 cod.proc. civ. alla decisione della presente controversia, in particolare conriferimento al pagamento nelle more della cartella n.07120180007984668001 notificata in data 11.7.2018, recante impostadi registro di 311 euro. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando le parti a prendereposizione su quanto indicato in parte motiva.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26-7 giugno 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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