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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18178/2026

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rio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sculco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'assise d'appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle attenuantigeneriche e il rigetto di tutti gli altri motivi di ricorso;L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso riportandosi alla memoria già depositata via pec.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso di cui ha chiesto l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in preambolo la Corte di assise di appello di Catanzaro, per quantod’interesse, in parziale riforma di quella della Corte di assise della stessa città, in data 11marzo 2022, ha confermato l’affermazione di responsabilità nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio premeditato e, riconosciuta pertutti la diminuente di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ha condannato:- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di trent’anni di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalentiall’aggravante, alla pena di quindici anni e quattro mesi di reclusione.

2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnatariguarda la morte,avvenuta il 14 aprile 2015, di [OSCURATO:PERSONA] all’interno del proprioesercizio commerciale di vendita di prodotti di macelleria.

2.1. Gli accertamenti eseguiti hanno condotto ad accertare che la vittima era statasemiautomatica cal. 9x19 millimetri.

Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], che nutrivaragioni di astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di suo figlio [OSCURATO:PERSONA], aveva deliberatol'omicidio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un mese prima dei fatti, avevano proposto aDanilo [OSCURATO:PERSONA] il ruolo, da questi accettato, di esecutore materiale.In più occasioni [OSCURATO:PERSONA] (con la [OSCURATO:PERSONA] nella sua disponibilità) – unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (abordo della sua autovettura Golf di colore nero), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (a bordo di una Fordestraneo ai fatti) – avevano svolto diversi sopralluoghi, sia in prossimità del luogo diabitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA], sia nelle vicinanze della macelleria.Dopo un primo tentativo omicidiario in data 13 aprile 2015 – fallito per la presenza di piùpersone nei pressi dell’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] e per il fatto che [OSCURATO:PERSONA], che non conoscevaulteriori sopralluoghi preliminari, aveva fatto ingresso nella macelleria e, sorpresa la vittimad i s p a l l e , a v e v a e s p l o s o t r e c o l p i c o n u n a p i s t o l a c a l .9 x 1 9 .

Il compendio probatorio raccolto a carico dei ricorrenti si fonda sulle investigazionisvolte nell’immediatezza dei fatti, sulle dichiarazioni di alcuni testimoni, nonché sulledichiarazioni di chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale, giudicatointrinsecamente attendibile e le cui propalazioni sono state reputate adeguatamenteriscontrate.2.2.

La Corte di assise di appello, dunque, con riferimento alla già affermataresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disatteso tutte le obiezioni mossedalle difese, delle quali si darà conto nell'esposizione dei motivi di ricorso per cassazione, eha operato una verifica della ricostruzione degli accadimenti così come svolta dal Giudice diprimo grado, confermando modalità esecutive, paternità e movente dell'efferato crimine.

A tale ultimo proposito, la causale è stata individuata nel malanimo serbato da [OSCURATO:PERSONA],sin dal 1999 titolare di un’azienda situata a pochi metri dall’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA], perché – aseguito del tentativo del primo di appropriarsi dei terreni limitrofi – la violenta lite che ne erascaturita era stata sedata con l’intervento delle forze dell’Ordine ed era, inoltre, sfociata inuna controversia civile.

Da quel momento, [OSCURATO:PERSONA] aveva subito plurime e gravissimeminacce da [OSCURATO:PERSONA] che in un’occasione aveva tentato di farlo uscire di strada conl’autovettura e, ancora, nell’anno 2003, aveva subito un agguato con l’esplosione di colpid’arma da fuoco che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reato di lesioni.La Corte territoriale ha, altresì, confermato la sussistenza della circostanza aggravantedella premeditazione e negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche agliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con unico atto a firma dei difensoridi fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e deduce cinque motivi, di seguito riassunti nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1.

Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dedottanullità del decreto di giudizio immediato per mancata ostensione da parte del Pubblicoministero delle intercettazioni e alla conseguente inutilizzabilità di queste ultime.Il ricorrente premette che, al momento della richiesta di giudizio immediato, il Pubblicoministero non aveva posto a disposizione delle parti il contenuto delle intercettazioni di cui aiRit 1400/2018, 1394/2018, 1395/2018 e 1396/2018, in violazione degli art. 268, comma 6 e416 cod. proc. pen., così determinando la nullità del decreto di rinvio giudizio, per violazionedel diritto di difesa, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Sempre in via dipremessa, evidenzia che con l’atto di appello aveva censurato la motivazione del Giudice diprimo grado che – a fronte della duplice eccezione – l’aveva respinta ponendo a base delrigetto il fatto che la difesa non avesse chiesto l’ascolto e la selezione del materialecaptativo.Dunque, con il ricorso per cassazione denuncia l’erroneità della motivazione del giudicedi appello che, pur accogliendo l’eccezione difensiva, ha sì disposto l’acquisizione dellaconversazione di cui al Rit 1400/2018, unitamente alla trascrizione del suo contenutoeffettuata dalla Polizia giudiziaria, ma ha negato la perizia di trascrizione richiesta dagliimputati, così incorrendo nella violazione del diritto di difesa.Lamenta, inoltre, quanto alle altre intercettazioni, che il Giudice di appello ha ritenutoche la pur sussistente nullità potesse essere sanata riconoscendo alla difesa il diritto diavanzare la richiesta di giudizio abbreviato.

Tale soluzione, ad avviso del ricorrente, avrebbedeterminato una violazione del diritto di difesa che, non essendo al momento dell’eserciziodell’azione penale a conoscenza di tutto il materiale di prova, non avrebbe potuto apportareun’adeguata strategia processuale, anche con riferimento al rito premiale, eventualmentecondizionato.Lamenta, infine, che in entrambi i gradi di merito sarebbero state utilizzate proveraccolte in dibattimento, comprese le dichiarazioni testimoniali, fondate su intercettazioni nonaccessibili al momento della scelta del rito.3.2.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di confermataresponsabilità del ricorrente, quale concorrente nell’omicidio, con particolare riferimentoall’omesso vaglio delle dichiarazioni di chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA].Rimarca l’insufficienza della motivazione resa del Giudice d’appello, interamenteaffidata a un richiamo per relationem di quella del Giudice di primo grado, sulla valutazionedi attendibilità del collaboratore di giustizia e l’omessa considerazione delle questioni postedall’appellante sull’attendibilità intrinseca, sulla credibilità, infine sulle carenze,contraddizioni e incertezze che avrebbero caratterizzato il suo narrato.Segnatamente, è censurata la mancata risposta sui dubbi in punto di spontaneità eautonomia della chiamata in correità.

Sotto il primo profilo, il ricorrente valorizza i reali motiviche hanno indotto [OSCURATO:PERSONA] alla collaborazione, costituiti dalle molteplici ordinanze relative aindagini per gravi fatti di competenza della Direzione distrettuale antimafia di Milano.Quanto al secondo profilo si evidenziano, quali elementi di contraddizione dedotti, manon valutati: i) la presunta conoscenza delle condizioni di difficoltà economiche di [OSCURATO:PERSONA] daparte del ricorrente; ii) il mancato controllo di efficienza dell’arma consegnata da questi perl’esecuzione dell’omicidio; iii) l’irragionevole scelta del luogo di occultamento dell’arma; iv) ilmancato ritrovamento della stessa; v) la mancata indicazione del taglio delle banconote chesarebbero state versate quale prezzo per l’omicidio.Da ultimo, si avversa l’affermazione contenuta nella sentenza secondo la quale ilcontributo del chiamante avrebbe un’indiscutibile carica innovativa soprattutto quantoall’attribuzione del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], quale mandante.

L’affermazione siscontrerebbe con quanto emerge dalla stessa sentenza, secondo cui un input fondamentaleper le indagini era derivato dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], zio della vittima, cheaveva descritto i contrasti che intercorrevano tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; ciòche priverebbe di qualsiasi autonomo rilievo il contributo conoscitivo del collaborante.3.3.

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione con specifico riferimento allaribadita esistenza di riscontri esterni dotati di efficacia individualizzante nei riguardi delricorrente.Sarebbero stati, infatti, ad avviso del ricorrente, immotivatamente enfatizzati i contattitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], infinel’individuazione del passaggio di un’autovettura Golf nera il 13 aprile 2015.

Su tale ultimopunto la difesa richiama gli elementi critici indicati nell’atto di appello, riguardanti: i) lamancata rilevazione del numero di targa dell’auto videoripresa; ii) la presenza di elementiidentificativi dell’auto solo in epoca successiva (2018) rispetto ai fatti (2015); iii) infine, lamancata individuazione della presenza dei soggetti che sarebbero stati a bordodell’autovettura.Neppure potrebbero costituire riscontro, ad avviso del ricorrente, le intercettazionisuccessive all’omicidio, aventi ad oggetto ipotetici contributi su altrettanto congetturalicondotte che nulla avrebbero a che vedere con quelle oggetto di specifica contestazione.3.4.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 577 cod. pen. e il correlatovizio di motivazione, in punto di ribadita sussistenza dell’aggravante della premeditazione,con specifico riferimento al ricorrente.La motivazione delle sentenze di merito non individua alcun movente in capo alricorrente, né evidenzia una sua piena conoscenza e consapevole adesione rispetto all’altruipremeditato piano delittuoso.3.5.

L’ultimo motivo si appunta sulla violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e sul correlatovizio di motivazione, in punto di confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche.Le stesse sarebbero state negate con motivazioni assertive, senza un’analisiindividualizzante e approfondita dei singoli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen,bensì supportate da un generico richiamo alla gravità del fatto e alla personalità negativadell’imputato.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con unico atto a firma deidifensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciando i seguenti quattro motivi, riassuntinei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp att. cod. proc.pen.4.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazionealla dedotta eccezione di nullità della sentenza di primo grado per avere, con ordinanza resal’8 luglio 2020, la Corte di assise rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza nella quale eranoascoltati i testimoni presenti sul luogo del delitto, in attesa che la difesa potesse visionare ilcontenuto dei DVD prodotti dal pubblico ministero.Il ricorrente lamenta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione del giudice diappello che, in adesione a quella del giudice di primo grado, ha ritenuto che non vi fossealcuna interferenza tra il contenuto cognitivo oggetto di testimonianza e il dato offerto daifilmati, poiché la stessa Corte avrebbe ritenuto fondamentali le video riprese, valutandolequali riscontro oggettivo individualizzate delle dichiarazioni del chiamante in correità.Né tale vizio potrebbe ritenersi sanato dalla disponibilità successiva da parte delledifese dei DVD ovvero dalla successiva richiesta di giudizio abbreviato, poiché il richiestoesame dei testimoni dopo l’esame del contenuto del DVD era fondamentale e centralenell’equilibrio processuale.4.2.

Con il secondo motivo lamenta la mancanza e, comunque, l’illogicità dellamotivazione in punto di ribadita responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nell’omicidio.Le censure si appuntano, in particolare, sulla mancata risposta alle censure svoltenell’atto di appello riguardo alle evidenziate distonie e illogicità riscontrabili nelle dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] in relazione: i) alle modalità dell’incarico, asseritamente ricevuto senza conoscere lavittima; ii) alla ricostruzione dei fatti, non coincidenti con le risultanze delle immagini dellevideo riprese che limiterebbero il tempo per commettere l’azione omicidiari a poco più di dueminuti; iii) alla detenzione dell’arma dopo l’omicidio fino al luogo dove si era visto con i correi,con il rischio di essere fermato durante il tragitto; iv) alla detenzione dell’arma il giornoprecedente all’omicidio, allorquando si trovava in compagnia del padre, esponendosi alrischio di un controllo; v) sulla presenza del padre a bordo dell’autovettura in occasione delsopralluogo del 13 aprile, perché privo di patente di guida; vi) al coinvolgimento delricorrente nei sopralluoghi del 13 e14 aprile; vii) all’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] di non averutilizzato un silenziatore, mentre i testimoni hanno escluso di aver udito degli spari; viii)all’affermata intenzione di uccidere già il giorno precedente.Su tutti i richiamati punti la sentenza si sarebbe limitata a richiamare quanto motivatodal Giudice di primo grado, senza chiarire in cosa fosse specificamente consistito ilcontributo causale del ricorrente che ben poteva trovarsi sul posto per mera coincidenza,come dallo stesso affermato, e comunque non avere la consapevolezza del progettoomicidiario.

Nel quale senso militerebbe la circostanza che egli non si fosse preoccupatodella possibilità che qualcuno lo riconoscesse, essendo entrato nel bar e nella stessamacelleria poco prima dell’omicidio.4.3.

Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 577 cod. pen. e il correlatovizio di motivazione.Il ricorrente svolge censure analoghe a quelle contenute nel quarto motivo del ricorso diMauro, cui si rinvia, non senza evidenziare come non sarebbe – ad avviso del ricorrente –pertinente il richiamo da parte del Giudice di appello alla giurisprudenza di legittimità in temadi significatività dell’agguato ai fini della sussistenza dell’aggravante controversa, poiché nelcaso in esame non vi fu alcun agguato, ma, al più, preordinazione degli strumenti miniminecessari all’esecuzione del delitto che, come è noto, non integra l’aggravante ritenuta.In ogni caso, nessuna motivazione sarebbe stata fornita sull’estensione dell’aggravanteal ricorrente che non ha premeditato il reato e sull’effettiva conoscenza di questi dellapremeditazione altrui.4.4.

L’ultimo motivo di ricorso avversa, sotto il profilo della violazione di legge e del viziodi motivazione, il ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche.La motivazione sarebbe non adeguata poiché fondata su elementi privi di rilievo, mentresarebbero stati trascurati il ruolo marginale svolto, il comportamento processualedell’imputato (che ha prestato il consenso all’acquisizione di atti al fine di favorire laspeditezza del processo), le dichiarazioni rese nella fase delle indagini, infine lo svolgimentodi attività lavorativa e le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia avv.[OSCURATO:PERSONA], e denuncia quattro motivi, che si riassumono nei limiti di cui all’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.5.1.

Con il primo denuncia la violazione dell’art. 575 cod. pen. e il correlato vizio dimotivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, rispetto all’affermatocontributo causale del ricorrente nel reato di omicidio.Il travisamento della prova sarebbe ravvisabile, in primo luogo, nei passaggi dellasentenza della Corte di assise di appello in cui si afferma che egli avrebbe fatto da tramitetra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che tale ruolo si evincerebbe dai tabulati telefonici,[OSCURATO:PERSONA] la mattina del 13 aprile.

Tale assunto sarebbe sconfessato proprio dal collaboratore digiustizia che ha affermato di avere avuto contatti esclusivamente tramite [OSCURATO:PERSONA],escludendo un coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA].Ulteriore travisamento è individuato nell’affermazione del Giudice di appello che ilricorrente avrebbe procurato l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] utilizzata per l’omicidio, mentreRania – il proprietario dell’auto – avrebbe reso dichiarazioni non univoche sul punto,contraddicendosi più volte e indicando, come persona che gli chiese in prestito l’autovettura,indifferentemente [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso ricorrente.5.2.

Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’articolo 114 cod. pen. el’apparenza della motivazione in punto di esclusa attenuante della partecipazione di minimaimportanza.Nel ribadire l’infondatezza di qualsivoglia condotta concorsuale del ricorrente, siosserva che, in ogni caso, quella descritta dal Giudice di merito sarebbe, comunque,certamente di minima rilevanza in quanto riguardante la richiesta dell’autovettura.5.3.

Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’articolo 577 cod. pen. e il correlatovizio di motivazione in punto di ribadita sussistenza della circostanza aggravante dellapremeditazione e della sua riferibilità al ricorrente.Sono svolte deduzioni analoghe a quelle contenute nel quarto motivo di ricorso diMauro e nel terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia, non mancandosi di precisareche il ricorrente, a sostegno del motivo, cita ampia giurisprudenza di legittimità, evidenziandol’errore, a suo giudizio macroscopico, commesso nella sentenza laddove ha impropriamenterichiamato il concetto di agguato, non sussistente nel caso di specie.5.4.

Con l’ultimo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio dimotivazione relativamente al diniego di un più favorevole giudizio di bilanciamento tra le giàriconosciute circostanze attenuanti generiche e l’aggravante della premeditazione.6. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento conrinvio limitatamente alle generiche e il rigetto dei restanti motivi di ricorso per tutti i ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – che denunciano motivi in parte non consentiti e in parteinfondati – devono essere complessivamente rigettati, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] non supera ilvaglio di ammissibilità.1.

È preliminare il vaglio della questione processuale posta nel primo motivo di ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], riguardante la nullità del decreto di giudizio immediato del 15.3.2019 e,conseguentemente, della sentenza di primo e secondo grado, sotto un duplice profilo e,segnatamente:- per il mancato deposito degli esiti delle intercettazioni ambientali di cui al Rit n.1400/2018 aventi a oggetto i colloqui effettuati nella [OSCURATO:PERSONA] di Monza da MontiDanilo con la compagna, [OSCURATO:PERSONA], che – pur se effettuate nel procedimento inscrutinio – erano state stralciate e coperte dal segreto istruttorio: ciò, ad avviso delricorrente, avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa ai fini di approntare unastrategia processuale, ad esempio in una eventuale richiesta di giudizio abbreviato, sempliceovvero condizionato;- per il tardivo deposito da parte del Pubblico ministero degli esiti delle intercettazionidi cui ai Rit nn. 1394/18, 1395118 e 1396/18 (effettuate dopo l'esecuzione dell'ordinanza dicustodia cautelare nei riguardi degli allora indagati), con avviso ai difensori in data 15 aprile2019 e, quindi, dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato e della scadenza deltermine previsto dalle legge per avanzare la richiesta di giudizio abbreviato, in violazionedell'obbligo del Pubblico ministero di ostendere ai difensori degli imputati tutti gli attid’indagine contestualmente all'avviso di conclusioni delle stesse che, nel caso in esame, ècoincisa con la richiesta di giudizio immediato: ciò che, sempre secondo la tesi delricorrente, avrebbe violato il diritto di difesa, con l'ulteriore violazione del derivante dalmancato avviso a quest'ultima del deposito delle intercettazioni (per non essere stato il suonome riportato nel decreto di giudizio immediato).La questione posta dal ricorrente è priva di pregio.Non è superfluo ricordare che il Giudice di primo grado alle eccezioni appenasintetizzate aveva risposto, con ordinanza in data 4 giugno 2019, osservando che si trattavadi «captazioni effettuate nel procedimento e non utilizzate per la fase cautelare e perl’esercizio dell’azione penale», richiamando la disciplina dell’art. 268-bis cod. proc. pen., «amente del quale, dopo il deposito di "verbali" e "registrazioni", ai difensori delle parti è datafacoltà di "esaminare gli atti ... nonché di ascoltare le registrazioni", di talché le avanzaterichieste difensive di rilascio dei files audio e di estrazione copia dei verbali di trascrizione sipalesano irrituali, poiché estranee al diritto concesso, trattandosi di modalità di accesso solosuccessive ed eventuali rispetto alla preventiva ed indefettibile richiesta di ascolto ed esame,ragion per cui il rigetto del Pubblico Ministero, nei termini resi risulta armonico rispetto alladisciplina di legge»; per tale via escludeva qualsiasi profilo patologico, infatti nonespressamente dedotto, attinente alle captazioni.La Corte di appello, a sua volta sollecitata sui medesimi punti:- quanto alla questione concernente l’intercettazione di cui al Rit 1400/2018, rilevatoche la stessa non era più coperta da segreto istruttorio, ne disponeva l’acquisizione nellatrascrizione così come effettuata dalla Polizia giudiziaria, rigettando la richiesta di perizia;- quanto alle altre intercettazioni, sulla scorta della giurisprudenza di legittimitàsecondo cui «gli atti di indagine acquisiti prima dell'esercizio dell'azione penale, ma nondepositati dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta ex art. 454 cod. proc. pen.sono utilizzabili a condizione che, in caso di ammissione della prova che su di essi si fonda,sia garantito all'imputato il diritto pieno ed effettivo al contraddittorio, mediante lalegittimazione all'esercizio postumo di facoltà difensive non tempestivamente esercitate percause indipendenti dalla sua volontà» (Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021, dep. 2022 Bosina,Rv. 283765 – 03), ha ritenuto di superare la questione rimettendo gli imputati nei termini peril giudizio abbreviato, affermando che in appello ciò si esaurisce nella fruizione del beneficiodella riduzione di 1/3 della pena (p. 53).La soluzione della Corte di assise di appello è corretta.In primo luogo, è evidente che l’avvenuta acquisizione della intercettazioneoriginariamente segretata e l’avere l’imputato chiesto, nell’atto di appello, di essereammesso al giudizio abbreviato (sia pure svolgendo detta richiesta in via subordinata), infinel’avere di fatto fruito della riduzione per il rito premiale cui ha aderito, lo ha privatodell’interesse a questo motivo di ricorso, poiché il riconoscimentodel diritto al gravame èsubordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere unasituazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contestala correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrenteun risultato più vantaggioso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693– 01).In secondo luogo, sotto diverso e connesso profilo, pertinente si reputa richiamare ilprincipio posto da questa Corte nel più ampio Consesso (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009,eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso pergenericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sulcomplessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività inriferimento al provvedimento impugnato», ciò che la difesa non ha fatto, poiché si è sololimitata a lamentare un non meglio delineato vulnus al diritto di difesa.2.

Del pari infondata, sotto più profili, è la questione processuale posta nel primomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto deve osservarsi che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecameredi sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ai sensi dell’art. 234 cod.proc. pen., sicché per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla direttavisione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e diottenerne copia (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776 – 01).Risulta inoltre dagli atti, che il Collegio è autorizzato a consultare attesa la naturaprocessuale della questione posta (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093– 01), che – diversamente da quanto lamentato nel ricorso – i DVD erano fruibili sin dalgiorno successivo all’udienza del 20 gennaio 2022 e, come risulta dal carteggiodell’interlocuzione fra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e Pubblico ministero e tra quest’ultimo e la Poliziagiudiziaria (acquisito alla successiva udienza del 31 gennaio 2022), i supporti eranovisionabili «sol che si utilizzasse il sistema di avvio del programma di lettura che eraannesso alle registrazioni».Dunque, posto che i DVD si trovavano nel fascicolo del Pubblico ministero, la difesa diProcopio, ove l’avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto chiederli in visione ben primadella escussione dibattimentale dei testi, previa estrazione di copia (così come del restorisulta aver fatto il coimputato [OSCURATO:PERSONA], secondo la dichiarazione svolta all’udienza dell’8 luglio2020, sebbene per problemi tecnici sia riuscito ad accedere a un numero limitato di DVD).Quanto poi alla denunciata mancata interferenza in concreto, tra la visione dei DVD el’eventuale controesame dei testi escussi – diversamente da quanto affermato dal ricorrente– nelle pagg. 53 e 54 la sentenza impugnata, nel confermare il giudizio già espresso sulpunto dal Giudice di primo grado, si è fatta carico di indicare, per ciascuno dei testi escussiall’udienza dell’8 luglio, l’argomento oggetto della testimonianza e di chiarire l’irrilevanzadella mancata fruizione del contenuto dei DVD rispetto al controesame di ciascuno di dettitestimoni.3.

Trascorrendo, ora, ai motivi di merito, sono infondati in modo manifesto, il secondo eterzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], infine il primomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutti riguardanti – sotto vari profili – la valutazione dellachiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione a titolo di concorso nel reato diomicidio.3.1.

Va in primo luogo osservato che la motivazione che la Corte di assise diappello ha affidato a una motivazione per relationem rispetto a quella, esaustiva, di primogrado è affatto soddisfacente.Ciò sia perché la relativa valutazione della Corte di assise (p. da 73 a 79 perl’attendibilità intrinseca e p. da 79 a 83 per i riscontri) richiamata dal Giudice di appello èanalitica e rispettosa dei criteri posti dalla giurisprudenza di legittimità sulla chiamata dicorreo, sia perché la sentenza impugnata – diversamente da quanto lamentato dai ricorrenti– la condivide con una motivazione sua propria, affrontando le singole questioni poste dagliappellanti nella parte che riguarda la posizione di ciascuno degli imputati.Tanto è necessario e sufficiente per considerare adeguata la motivazione perrelationem di un provvedimento giudiziale (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv.216664 – 01; Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 – 02; Sez. 2, n. 55199del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01).

In tema di motivazione c.d. per relationem,devono, invero, essere ribaditi i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui lasentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza dimotivazione, e si pone, dunque, fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione perrelationem, ove si limiti a riprodurre la decisione confermata (in questo caso solorichiamata), dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto deglispecifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dalgiudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza didetti motivi (Sez. 6, n. 48428 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barone, Rv. 261248; Sez. 6, n. 49754 del21/11/2012, Casulli, Rv. 254102; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv.233082).

La Corte territoriale – in occasione dello scrutinio dei singoli motivi di ricorso – haaffrontato ciascuna delle doglianze degli appellanti, superandole attraverso argomentazionitalora sintetiche, ma senz'altro esaustive, siccome ancorate alle risultanze di prova elogicamente stringenti, e che, dunque, non presentano i vizi lamentati nei ricorsi, ponendosinel solco dell'insegnamento di legittimità secondo cui «È legittima la motivazione perrelationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quellaimpugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complessoprobatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelledoglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza delprimo giudice» (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, dep. 2014, Bruno e altri, Rv. 25992901).

La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è, infatti, da considerarelegittima quando, come nel caso che ci occupa: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplicerinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispettoall'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca ladimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni delprovvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare,sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si rendaconseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez.

U,Primavera, cit.; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839 - 01).

3.2. Dunque, anche attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, ilGiudice di appello ha correttamente evidenziato in primo luogo l’elemento della spontaneitàdella chiamata di correo (pagg. 73 e 74 della sentenza di primo grado), fondandocorrettamente la valutazione sull’attendibilità intrinseca anche sull’assenza di ragioni di astionei riguardi dei coimputati, infatti non ravvisabili negli atti, né indicate dalla difesa.

Anzi, si èevidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era amico d’infanzia di [OSCURATO:PERSONA] e conoscente di [OSCURATO:PERSONA], con i qualifrequentava luoghi frequentati da [OSCURATO:PERSONA] e si è chiarito che la ragione che aveva indotto ilcollaboratore ad accettare l’incarico omicidiario in danno di un perfetto sconosciuto – comegenuinamente ammesso dallo stesso – era la situazione di grave difficoltà economica.Né – in senso contrario – può valere il generico interesse a collaborare con gli inquirentiper lucrare benefici in termini di pena, invocato dai ricorrenti per avversare il giudizio digenerico interesse a "collaborare", che può animare utilitaristicamente ogni collaborante inragione della possibilità di fruire dei benefici di legge (e che non ne inficia la credibilità, inmancanza di quantomeno serie allegazioni contrarie), dall'interesse concreto a renderedichiarazioni etero accusatorie inquinate – per malanimo, astio, rancore, intese collusive oaltro – tale da rendere legittimo il sospetto concreto di inattendibilità delle propalazioniaccusatorie, ciò che deve indurre il giudice a maggiore cautela e ad applicare con criterio dirigore gli ulteriori parametri valutativi offerti dall'esperienza e dalla logica (ex multis Sez. 6, n.48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074).Le sentenze di merito hanno altresì avversato la deduzione difensiva secondo cui ledichiarazioni del collaboratore si inserivano in quadro investigativo ormai definito e hannorimarcato plurimi elementi di novità e, tra questi, il ruolo svolto nella vicenda dal mandanteRusso e da [OSCURATO:PERSONA].La valutazione di attendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA] è stata, dunque, svolta conmotivazione affatto adeguata, avendo le sentenze di merito indicato in modo completo,logico e non contraddittorio le ragioni che supportano la conclusione raggiunta e avendoconfutato specificamente i più rilevanti argomenti contrari contenuti nell’atto di appello.Quanto, infine, alla valutazione delle lievi distonie nel narrato del collaboratore,l'affermazione della sentenza impugnata, che esse non siano rilevanti perché pocosignificative e relative a particolari secondari o comunque non decisivi, è corretta e nonmanifestamente illogica.

Tale argomentazione poggia sull'identica valutazione espressanella sentenza di primo grado che ha esaminato nel dettaglio le censure difensive e le hareputate inidonee ad inficiarne la complessiva credibilità, con una motivazione scevra dafratture logiche e aderente alle risultanze di prova e, pertanto, incensurabile in questa sede.La sentenza impugnata risulta completa e approfondita anche nella valutazione dellasussistenza dei numerosi riscontri estrinseci, in alcun modo realmente avversati dalladifesa.

Segnatamente:a) il sopralluogo della mattina del 13 aprile – che [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di avere fatto, abordo dell’autovettura del padre e da questi condotta, avendo egli la patente sospesa – èstato ritenuto riscontrato dai seguenti elementi: i) dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], secondocui il giorno precedente all’omicidio una vettura [OSCURATO:PERSONA] (di cui indicava la targa e cherisultava intestata al padre di [OSCURATO:PERSONA]), con a bordo due uomini (di cui descriveva le fattezzefisiche), era rimasta parcheggiata per un’ora nelle vicinanze dell’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] e siera allontanata in concomitanza con l’orario di uscita di casa di [OSCURATO:PERSONA]; ii) dalleimmagini delle telecamere del bar Mojto, situato nelle vicinanze della macelleria dei [OSCURATO:PERSONA],che riprendevano quest’ultimo all’interno dello stesso esercizio commerciale e, nello stessofrangente, la menzionata [OSCURATO:PERSONA] che transitava più volte all’esterno; iii) dai risultati deitabulati telefonici dei cellulari degli imputati che davano contezza dei plurimi contattiintercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra il primo e [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, tra [OSCURATO:PERSONA] eProcopio in contesti temporali significativi;b) il sopralluogo del pomeriggio dello stesso giorno, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abordo dell’auto di questi, ha trovato conferma: i) nelle immagini della videocamera del barMojito che, alle 18.00 del 13 aprile, immortalavano il passaggio dell’autovettura Golf di colorenero con modanature identiche a quelle dell’auto dell’imputato; ii) nei successivi contatti traSculco e [OSCURATO:PERSONA];c) il sopralluogo del 14 aprile e la successiva azione omicidiaria sono state reputateriscontrate: i) dalle immagini delle videocamere del bar Bikers e della farmacia [OSCURATO:PERSONA],successivo, reiterato transito della fiat [OSCURATO:PERSONA] nei pressi della macelleria, fino alle ore 12.40,orario dal quale l’auto non era più rilevata dalle citate telecamere.

Alle 12.46.48, dunquedopo l’omicidio, la [OSCURATO:PERSONA] stilo era ripresa mentre transitava davanti al bar Bikers; ii) dalleimmagini delle telecamere dinanzi alla Stazione dei Carabinieri, che riprendevanorispettivamente alle 12.54.43 e alle 12.55.10, il transito della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] cui si è già detto; iii) dai risultati dei tabulati telefonici, attestanti diversi contatti tra [OSCURATO:PERSONA] eGregorio [OSCURATO:PERSONA]; iv) infine, dalla piena compatibilità dell’azione omicidiaria, così comedescritta da [OSCURATO:PERSONA], con i rilievi autoptici e balistici.

In particolare, ha trovato riscontro – oltrealla tipologia di arma utilizzata e al numero dei colpi – anche l’affermazione del killersecondo cui per distrarre la vittima egli aveva finto di voler acquistare della carne,incombenza che aveva costretto [OSCURATO:PERSONA] a volgere le spalle all’aggressore, poiché [OSCURATO:PERSONA] erastato effettivamente colpito alle spalle.V’è, inoltre, da evidenziare che – com’è stato chiarito nella sentenza impugnata nelle p.7 e ss. – nell’immediatezza dell’azione omicidiaria le dichiarazioni delle persone informatesui fatti, la visione delle telecamere allocate all’esterno dei numerosi luoghi d’interesse(abitazione dei [OSCURATO:PERSONA], macelleria, bar Mojito e Bikers, Caserma dei Carabinieri), infine irisultati delle indagini tecniche (tabulati e captazione ambientale nella [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:PERSONA]) avevano determinato un quadro di gravità indiziaria tale da consentire l’emissionedi ordinanza di custodia cautelare a carico di tutti gli odierni ricorrenti nonché di AntonioProcopio (reo confesso) e [OSCURATO:PERSONA] a prescindere dalla collaborazione di quest’ultimo,intervenuta dal 30 ottobre 2018, e dalla sua chiamata in reità e correità.

Sicché è in questoquadro, costituito da già solide risultanze investigative, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sonostate valutate.A fronte di tale congrua motivazione, le difese si limita a riproporre, in modo assertivo egenerico, censure inerenti all’asserita omessa valutazione delle deduzioni contenute nell’attodi appello in punto di attendibilità del collaboratore.4.

Ciò detto in punto di complessiva credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e muovendo dalla ricostruzionedel fatto come risultante dalle prove (chiamata in reità, tabulati, intercettazioni e dichiarazionitestimoniali), nessun pregio può attribuirsi alle censure che dubitano dell’apportoconcorsuale di ciascun ricorrente.4.1.

La condotta concorsuale di ciascuno è, invero, chiaramente delineata inentrambe le sentenze sulla scorta delle seguenti incontrovertibili circostanze:i) tutti e tre i ricorrenti veicolarono a [OSCURATO:PERSONA] la proposta di [OSCURATO:PERSONA], pur inizialmente senzadirgli né il nome del mandante, né quello della vittima, raccomandandosi [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] dinon porre, in quella sede, questioni economiche ii) tutti presenziarono al mandato conferitoda [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nell’azienda del primo;ii) [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno del conferimento dell’incarico mostrò a [OSCURATO:PERSONA] l’abitazione e lamacelleria di [OSCURATO:PERSONA], quindi gli consegnò l’arma con cui l’omicidio doveva essere commesso;pagò un anticipo a [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidio e partecipò al sopralluogo del 13 aprile e, inoccasione del tentativo fallito, consigliò [OSCURATO:PERSONA] esprimendosi sull’inopportunità di un’azioneche si svolgesse nel parcheggio antistante la macelleria;iii) [OSCURATO:PERSONA], qualche tempo dopo il conferimento da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del mandato,sollecitò quest’ultimo ad agire e ricevette da [OSCURATO:PERSONA] rassicurazioni su un’azione a brevetermine; il giorno 14 aprile partecipò ai sopralluoghi e avvertì [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] sitrovava in macelleria, così consentendo un’azione tempestiva;iv) quanto a [OSCURATO:PERSONA] – di cui [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la presenza per il solo giorno 14 aprile,nella fase immediatamente precedente all’azione – egli partecipò pacificamente alsopralluogo del 13 aprile, si trovava nella [OSCURATO:PERSONA] alle ore 11.58.03 del 14 aprile (p. 31sentenza primo grado) e, ancora, alle 12.27.48 (p. 32 della stessa sentenza), aiutò [OSCURATO:PERSONA] anascondere l’arma, gli consegnò la seconda e la terza tranche del compenso per l’omicidio;svolse, infine, il ruolo di trait d’union nel veicolare le informazioni, come è emerso anche daitabulati che attestano contatti successivi ai sopralluoghi con i soggetti che vi avevano presoparte.Con tali argomenti, corretti in diritto e sorretti da congruenza logica, le difese non sisono in alcun modo confrontate e si sono inammissibilmente limitate a reiteraregenericamente le medesime doglianze prospettate in sede di appello.4.2.

Nell’ambito delle censure in punto di condotta concorsuale va esaminato ilsecondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che addebita al Giudice di appello di non averemotivato sulla partecipazione di minima importanza.Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.La sentenza di primo grado, infatti, ha fornito adeguata motivazione adeguata deldiniego, non solo in fatto (indicando le ragioni per le quali la condotta posta in esseredell’imputato non poteva reputarsi di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica eperciò del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, chiarendol’insufficienza di una minore efficienza causale della condotta dell'agente rispetto a quelledegli altri concorrenti), ma anche in diritto, rimarcandone l’incompatibilità con l’ipotesi, quisussistente, dell’art. 112 cod. pen.La censura, identicamente replicata nel ricorso per cassazione, è, dunque, fondata suun’interpretazione dell'istituto di cui all’art. 114 cod. pen. in insanabile contrasto con ilconsolidato orientamento ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, che qui si richiamae riafferma, a tenore del quale l'attenuante de qua non è applicabile nelle ipotesi diaggravamento del reato ai sensi dell'art.112 cod. pen., ivi compresa quella riferita al numerodei concorrenti nel reato pari o superiore a cinque, non essendo consentite distinzioni disorta dal tenore letterale della norma (Sez. 5, n. 2904 del 05/04/2013, dep. 2014,Bouqoffa,Rv. 258448 – 01).

L’attenuante è stata, infatti, introdotta per correggere il principio generaledella unitarietà del reato concorsuale e della tendenziale equivalenza sul piano sanzionatoriodell'apporto di ciascuno alla realizzazione dell'illecito, consentendo nei casi limite e marginalial giudice di valutare la portata minima del contributo dei concorrenti e di graduare,conseguentemente, la pena, con la espressa esclusione dei "casi" indicati nell'art. 112 cod.pen., tra i quali vi è, appunto, il "caso" in cui nel reato concorrano cinque o più persone.

Ilriferimento testuale ai «casi indicati nell'art. 112», anziché alle ipotesi aggravate ai sensidell'art. 112 cod. pen., costituisce indicatore inequivocabile del fatto che il legislatore hainteso riferirsi alle situazioni indicate in detta disposizione (e per quanto qui interessa alnumero di cinque o più concorrenti nel reato) a prescindere dal rilievo che esse possano inconcreto assumere come specifiche circostanze aggravanti.5.

Una volta superato positivamente – secondo le considerazioni appena svolte – iltema dell’attendibilità della prova costituita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia,osserva il Collegio come le sentenze di merito abbiano offerto una lettura approfondita dellerisultanze processuali, dando conto in modo puntuale – con argomentazioni adeguate ecoerenti, che non incorrono in vizi logici e che palesemente così si sottraggono a censuredenunciabili in sede di legittimità (Sez.

U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074;Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.214794; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) – delle ragioni, fattuali egiuridiche, che concretano l'aggravante della premeditazione.5.1.

Fermo, nella giurisprudenza di questa Corte, è il principio (Sez.

U, n. 337del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015,Procacci, Rv. 265149; Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528) secondo cui glielementi costitutivi della premeditazione sono, da un lato, l’apprezzabile intervallo temporaletra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire unaponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), edall’altro la ferma risoluzione criminosa, perdurante nell’animo dell’agente fino allacommissione del crimine (elemento di natura ideologica).In tale contesto, l’aggravante deve essere esclusa solo quando l’occasionalità delmomento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare lasintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione delreato; mentre al suo riconoscimento non osta il fatto che il soggetto agente abbiacondizionato l’attuazione del proposito criminoso alla mancata verificazione di un evento adopera della vittima, allorché la fattispecie risolutiva si ponga come avvenimento preventivato,dal quale il reo faccia dipendere l’abbandono della già precisa e ferma risoluzione criminosa(Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180; Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008,Dettori, Rv. 239232; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, dep. 2009, Lancia, Rv. 242485).5.2.

Ebbene, in piena aderenza con tali insegnamenti, la sentenza di primogrado (p. 109 e s) e quella di appello (con riferimento alla posizione di ciascun imputato) nehanno evidenziato puntualmente la sua configurabilità, quale diretta conseguenza delladinamica dei fatti così come accertata e che ha integrato un vero e proprio agguato.Tutti i ricorrenti, invero, parteciparono alla fase deliberativa e presenziarono allariunione in cui il mandato omicidiario fu conferito da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché contribuironofattivamente al coordinamento delle forze in campo, ciascuno con le plurime condotte che sisono descritte, mantenendo ferma la risoluzione criminosa per almeno un mese,pacificamente intercorso tra il mandato e l’azione.Motivazione, questa, che si salda con l’insegnamento di questa Corte secondo cui, intema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore dellapremeditazione, siccome sinonimo d'imboscata od insidia preordinata che postulaunappostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ein presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimentodell'insidia e che spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell'aggravante inquestione, cogliere e apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando sei necessari requisiti, ideologico e cronologico, sussistano o siano, invece, l'uno o l'altro daescludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguatofrutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraversolunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato» (Sez. 5, n. 26406 del11/03/2014, Morfei, Rv. 260219).6.

Sono infine inammissibili il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo deiricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riguardanti per i primi due il diniego delle circostanze attenuantigeneriche e per l’ultimo il diniego di un più favorevole giudizio di valenza.Si tratta, invero, di motivi è a-specifici, siccome privi di una reale critica alla motivazionedel provvedimento impugnato che, per respingere le richieste degli imputati, ha fattoadeguato riferimento agli indicatori e ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e,segnatamente, quelli che riguardano la gravità del fatto e la personalità dei ricorrenti;elementi ampiamente considerati dal giudice di secondo grado (si vedano le p. 110 dellasentenza della Corte d’assise e le p. 71, 74 e 86 di quella di appello) con una motivazioneche il ricorso si limita a non condividere.

7. Come anticipato, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanni rigettati e gli imputaticondannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle prese processuali.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue, oltre al pagamentodelle spese processuali, consegue – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ilricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità» – altresìl’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamentefissata in tremila euro.

Quanto al regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione delle particivili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno svolto attività processuale in questa sede, lestesse vanno poste a carico degli imputati, soccombenti rispetto all'azione civile proposta neiloro confronti; quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAntonio [OSCURATO:PERSONA] le stesse vanno destinate in favore dello Stato, avendo le suddette parti civilidato atto di essere state ammesse al patrocinio a spese dello Stato medesimo.Questa Corte deve limitarsi, tuttavia, a una condanna generica, in ossequio al principioespresso dalle Sezioni Unite, secondo cui «in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità,delle spesesostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, competealla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese infavore dell'Erario, mentre è poi rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato lasentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decretodi pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.» (Sez.

U, 5464 del 26/09/2019,dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 - 01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta iricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida incomplessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge; dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e ArcuriRosa, che liquida in complessivi euro 5.200,00, oltre accessori di legge.

Condanna, infine, gliimputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RossoAntonio, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dallaCorte di assise di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degliartt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sculco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'assise d'appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle attenuantigeneriche e il rigetto di tutti gli altri motivi di ricorso;L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso riportandosi alla memoria già depositata via pec.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso di cui ha chiesto l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo la Corte di assise di appello di Catanzaro, per quantod’interesse, in parziale riforma di quella della Corte di assise della stessa città, in data 11marzo 2022, ha confermato l’affermazione di responsabilità nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio premeditato e, riconosciuta pertutti la diminuente di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ha condannato:- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di trent’anni di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalentiall’aggravante, alla pena di quindici anni e quattro mesi di reclusione. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnatariguarda la morte,avvenuta il 14 aprile 2015, di [OSCURATO:PERSONA] all’interno del proprioesercizio commerciale di vendita di prodotti di macelleria. 2.1. Gli accertamenti eseguiti hanno condotto ad accertare che la vittima era statasemiautomatica cal. 9x19 millimetri. Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], che nutrivaragioni di astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di suo figlio [OSCURATO:PERSONA], aveva deliberatol'omicidio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un mese prima dei fatti, avevano proposto aDanilo [OSCURATO:PERSONA] il ruolo, da questi accettato, di esecutore materiale.In più occasioni [OSCURATO:PERSONA] (con la [OSCURATO:PERSONA] nella sua disponibilità) – unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (abordo della sua autovettura Golf di colore nero), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (a bordo di una Fordestraneo ai fatti) – avevano svolto diversi sopralluoghi, sia in prossimità del luogo diabitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA], sia nelle vicinanze della macelleria.Dopo un primo tentativo omicidiario in data 13 aprile 2015 – fallito per la presenza di piùpersone nei pressi dell’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] e per il fatto che [OSCURATO:PERSONA], che non conoscevaulteriori sopralluoghi preliminari, aveva fatto ingresso nella macelleria e, sorpresa la vittimad i s p a l l e , a v e v a e s p l o s o t r e c o l p i c o n u n a p i s t o l a c a l .9 x 1 9 . Il compendio probatorio raccolto a carico dei ricorrenti si fonda sulle investigazionisvolte nell’immediatezza dei fatti, sulle dichiarazioni di alcuni testimoni, nonché sulledichiarazioni di chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale, giudicatointrinsecamente attendibile e le cui propalazioni sono state reputate adeguatamenteriscontrate.2.2. La Corte di assise di appello, dunque, con riferimento alla già affermataresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disatteso tutte le obiezioni mossedalle difese, delle quali si darà conto nell'esposizione dei motivi di ricorso per cassazione, eha operato una verifica della ricostruzione degli accadimenti così come svolta dal Giudice diprimo grado, confermando modalità esecutive, paternità e movente dell'efferato crimine. A tale ultimo proposito, la causale è stata individuata nel malanimo serbato da [OSCURATO:PERSONA],sin dal 1999 titolare di un’azienda situata a pochi metri dall’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA], perché – aseguito del tentativo del primo di appropriarsi dei terreni limitrofi – la violenta lite che ne erascaturita era stata sedata con l’intervento delle forze dell’Ordine ed era, inoltre, sfociata inuna controversia civile. Da quel momento, [OSCURATO:PERSONA] aveva subito plurime e gravissimeminacce da [OSCURATO:PERSONA] che in un’occasione aveva tentato di farlo uscire di strada conl’autovettura e, ancora, nell’anno 2003, aveva subito un agguato con l’esplosione di colpid’arma da fuoco che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reato di lesioni.La Corte territoriale ha, altresì, confermato la sussistenza della circostanza aggravantedella premeditazione e negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche agliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con unico atto a firma dei difensoridi fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e deduce cinque motivi, di seguito riassunti nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dedottanullità del decreto di giudizio immediato per mancata ostensione da parte del Pubblicoministero delle intercettazioni e alla conseguente inutilizzabilità di queste ultime.Il ricorrente premette che, al momento della richiesta di giudizio immediato, il Pubblicoministero non aveva posto a disposizione delle parti il contenuto delle intercettazioni di cui aiRit 1400/2018, 1394/2018, 1395/2018 e 1396/2018, in violazione degli art. 268, comma 6 e416 cod. proc. pen., così determinando la nullità del decreto di rinvio giudizio, per violazionedel diritto di difesa, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Sempre in via dipremessa, evidenzia che con l’atto di appello aveva censurato la motivazione del Giudice diprimo grado che – a fronte della duplice eccezione – l’aveva respinta ponendo a base delrigetto il fatto che la difesa non avesse chiesto l’ascolto e la selezione del materialecaptativo.Dunque, con il ricorso per cassazione denuncia l’erroneità della motivazione del giudicedi appello che, pur accogliendo l’eccezione difensiva, ha sì disposto l’acquisizione dellaconversazione di cui al Rit 1400/2018, unitamente alla trascrizione del suo contenutoeffettuata dalla Polizia giudiziaria, ma ha negato la perizia di trascrizione richiesta dagliimputati, così incorrendo nella violazione del diritto di difesa.Lamenta, inoltre, quanto alle altre intercettazioni, che il Giudice di appello ha ritenutoche la pur sussistente nullità potesse essere sanata riconoscendo alla difesa il diritto diavanzare la richiesta di giudizio abbreviato. Tale soluzione, ad avviso del ricorrente, avrebbedeterminato una violazione del diritto di difesa che, non essendo al momento dell’eserciziodell’azione penale a conoscenza di tutto il materiale di prova, non avrebbe potuto apportareun’adeguata strategia processuale, anche con riferimento al rito premiale, eventualmentecondizionato.Lamenta, infine, che in entrambi i gradi di merito sarebbero state utilizzate proveraccolte in dibattimento, comprese le dichiarazioni testimoniali, fondate su intercettazioni nonaccessibili al momento della scelta del rito.3.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di confermataresponsabilità del ricorrente, quale concorrente nell’omicidio, con particolare riferimentoall’omesso vaglio delle dichiarazioni di chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA].Rimarca l’insufficienza della motivazione resa del Giudice d’appello, interamenteaffidata a un richiamo per relationem di quella del Giudice di primo grado, sulla valutazionedi attendibilità del collaboratore di giustizia e l’omessa considerazione delle questioni postedall’appellante sull’attendibilità intrinseca, sulla credibilità, infine sulle carenze,contraddizioni e incertezze che avrebbero caratterizzato il suo narrato.Segnatamente, è censurata la mancata risposta sui dubbi in punto di spontaneità eautonomia della chiamata in correità. Sotto il primo profilo, il ricorrente valorizza i reali motiviche hanno indotto [OSCURATO:PERSONA] alla collaborazione, costituiti dalle molteplici ordinanze relative aindagini per gravi fatti di competenza della Direzione distrettuale antimafia di Milano.Quanto al secondo profilo si evidenziano, quali elementi di contraddizione dedotti, manon valutati: i) la presunta conoscenza delle condizioni di difficoltà economiche di [OSCURATO:PERSONA] daparte del ricorrente; ii) il mancato controllo di efficienza dell’arma consegnata da questi perl’esecuzione dell’omicidio; iii) l’irragionevole scelta del luogo di occultamento dell’arma; iv) ilmancato ritrovamento della stessa; v) la mancata indicazione del taglio delle banconote chesarebbero state versate quale prezzo per l’omicidio.Da ultimo, si avversa l’affermazione contenuta nella sentenza secondo la quale ilcontributo del chiamante avrebbe un’indiscutibile carica innovativa soprattutto quantoall’attribuzione del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], quale mandante. L’affermazione siscontrerebbe con quanto emerge dalla stessa sentenza, secondo cui un input fondamentaleper le indagini era derivato dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], zio della vittima, cheaveva descritto i contrasti che intercorrevano tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; ciòche priverebbe di qualsiasi autonomo rilievo il contributo conoscitivo del collaborante.3.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione con specifico riferimento allaribadita esistenza di riscontri esterni dotati di efficacia individualizzante nei riguardi delricorrente.Sarebbero stati, infatti, ad avviso del ricorrente, immotivatamente enfatizzati i contattitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], infinel’individuazione del passaggio di un’autovettura Golf nera il 13 aprile 2015. Su tale ultimopunto la difesa richiama gli elementi critici indicati nell’atto di appello, riguardanti: i) lamancata rilevazione del numero di targa dell’auto videoripresa; ii) la presenza di elementiidentificativi dell’auto solo in epoca successiva (2018) rispetto ai fatti (2015); iii) infine, lamancata individuazione della presenza dei soggetti che sarebbero stati a bordodell’autovettura.Neppure potrebbero costituire riscontro, ad avviso del ricorrente, le intercettazionisuccessive all’omicidio, aventi ad oggetto ipotetici contributi su altrettanto congetturalicondotte che nulla avrebbero a che vedere con quelle oggetto di specifica contestazione.3.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 577 cod. pen. e il correlatovizio di motivazione, in punto di ribadita sussistenza dell’aggravante della premeditazione,con specifico riferimento al ricorrente.La motivazione delle sentenze di merito non individua alcun movente in capo alricorrente, né evidenzia una sua piena conoscenza e consapevole adesione rispetto all’altruipremeditato piano delittuoso.3.5. L’ultimo motivo si appunta sulla violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e sul correlatovizio di motivazione, in punto di confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche.Le stesse sarebbero state negate con motivazioni assertive, senza un’analisiindividualizzante e approfondita dei singoli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen,bensì supportate da un generico richiamo alla gravità del fatto e alla personalità negativadell’imputato.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con unico atto a firma deidifensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciando i seguenti quattro motivi, riassuntinei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp att. cod. proc.pen.4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazionealla dedotta eccezione di nullità della sentenza di primo grado per avere, con ordinanza resal’8 luglio 2020, la Corte di assise rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza nella quale eranoascoltati i testimoni presenti sul luogo del delitto, in attesa che la difesa potesse visionare ilcontenuto dei DVD prodotti dal pubblico ministero.Il ricorrente lamenta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione del giudice diappello che, in adesione a quella del giudice di primo grado, ha ritenuto che non vi fossealcuna interferenza tra il contenuto cognitivo oggetto di testimonianza e il dato offerto daifilmati, poiché la stessa Corte avrebbe ritenuto fondamentali le video riprese, valutandolequali riscontro oggettivo individualizzate delle dichiarazioni del chiamante in correità.Né tale vizio potrebbe ritenersi sanato dalla disponibilità successiva da parte delledifese dei DVD ovvero dalla successiva richiesta di giudizio abbreviato, poiché il richiestoesame dei testimoni dopo l’esame del contenuto del DVD era fondamentale e centralenell’equilibrio processuale.4.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza e, comunque, l’illogicità dellamotivazione in punto di ribadita responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nell’omicidio.Le censure si appuntano, in particolare, sulla mancata risposta alle censure svoltenell’atto di appello riguardo alle evidenziate distonie e illogicità riscontrabili nelle dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] in relazione: i) alle modalità dell’incarico, asseritamente ricevuto senza conoscere lavittima; ii) alla ricostruzione dei fatti, non coincidenti con le risultanze delle immagini dellevideo riprese che limiterebbero il tempo per commettere l’azione omicidiari a poco più di dueminuti; iii) alla detenzione dell’arma dopo l’omicidio fino al luogo dove si era visto con i correi,con il rischio di essere fermato durante il tragitto; iv) alla detenzione dell’arma il giornoprecedente all’omicidio, allorquando si trovava in compagnia del padre, esponendosi alrischio di un controllo; v) sulla presenza del padre a bordo dell’autovettura in occasione delsopralluogo del 13 aprile, perché privo di patente di guida; vi) al coinvolgimento delricorrente nei sopralluoghi del 13 e14 aprile; vii) all’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] di non averutilizzato un silenziatore, mentre i testimoni hanno escluso di aver udito degli spari; viii)all’affermata intenzione di uccidere già il giorno precedente.Su tutti i richiamati punti la sentenza si sarebbe limitata a richiamare quanto motivatodal Giudice di primo grado, senza chiarire in cosa fosse specificamente consistito ilcontributo causale del ricorrente che ben poteva trovarsi sul posto per mera coincidenza,come dallo stesso affermato, e comunque non avere la consapevolezza del progettoomicidiario. Nel quale senso militerebbe la circostanza che egli non si fosse preoccupatodella possibilità che qualcuno lo riconoscesse, essendo entrato nel bar e nella stessamacelleria poco prima dell’omicidio.4.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 577 cod. pen. e il correlatovizio di motivazione.Il ricorrente svolge censure analoghe a quelle contenute nel quarto motivo del ricorso diMauro, cui si rinvia, non senza evidenziare come non sarebbe – ad avviso del ricorrente –pertinente il richiamo da parte del Giudice di appello alla giurisprudenza di legittimità in temadi significatività dell’agguato ai fini della sussistenza dell’aggravante controversa, poiché nelcaso in esame non vi fu alcun agguato, ma, al più, preordinazione degli strumenti miniminecessari all’esecuzione del delitto che, come è noto, non integra l’aggravante ritenuta.In ogni caso, nessuna motivazione sarebbe stata fornita sull’estensione dell’aggravanteal ricorrente che non ha premeditato il reato e sull’effettiva conoscenza di questi dellapremeditazione altrui.4.4. L’ultimo motivo di ricorso avversa, sotto il profilo della violazione di legge e del viziodi motivazione, il ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche.La motivazione sarebbe non adeguata poiché fondata su elementi privi di rilievo, mentresarebbero stati trascurati il ruolo marginale svolto, il comportamento processualedell’imputato (che ha prestato il consenso all’acquisizione di atti al fine di favorire laspeditezza del processo), le dichiarazioni rese nella fase delle indagini, infine lo svolgimentodi attività lavorativa e le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia avv.[OSCURATO:PERSONA], e denuncia quattro motivi, che si riassumono nei limiti di cui all’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.5.1. Con il primo denuncia la violazione dell’art. 575 cod. pen. e il correlato vizio dimotivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, rispetto all’affermatocontributo causale del ricorrente nel reato di omicidio.Il travisamento della prova sarebbe ravvisabile, in primo luogo, nei passaggi dellasentenza della Corte di assise di appello in cui si afferma che egli avrebbe fatto da tramitetra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che tale ruolo si evincerebbe dai tabulati telefonici,[OSCURATO:PERSONA] la mattina del 13 aprile. Tale assunto sarebbe sconfessato proprio dal collaboratore digiustizia che ha affermato di avere avuto contatti esclusivamente tramite [OSCURATO:PERSONA],escludendo un coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA].Ulteriore travisamento è individuato nell’affermazione del Giudice di appello che ilricorrente avrebbe procurato l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] utilizzata per l’omicidio, mentreRania – il proprietario dell’auto – avrebbe reso dichiarazioni non univoche sul punto,contraddicendosi più volte e indicando, come persona che gli chiese in prestito l’autovettura,indifferentemente [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso ricorrente.5.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’articolo 114 cod. pen. el’apparenza della motivazione in punto di esclusa attenuante della partecipazione di minimaimportanza.Nel ribadire l’infondatezza di qualsivoglia condotta concorsuale del ricorrente, siosserva che, in ogni caso, quella descritta dal Giudice di merito sarebbe, comunque,certamente di minima rilevanza in quanto riguardante la richiesta dell’autovettura.5.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’articolo 577 cod. pen. e il correlatovizio di motivazione in punto di ribadita sussistenza della circostanza aggravante dellapremeditazione e della sua riferibilità al ricorrente.Sono svolte deduzioni analoghe a quelle contenute nel quarto motivo di ricorso diMauro e nel terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia, non mancandosi di precisareche il ricorrente, a sostegno del motivo, cita ampia giurisprudenza di legittimità, evidenziandol’errore, a suo giudizio macroscopico, commesso nella sentenza laddove ha impropriamenterichiamato il concetto di agguato, non sussistente nel caso di specie.5.4. Con l’ultimo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio dimotivazione relativamente al diniego di un più favorevole giudizio di bilanciamento tra le giàriconosciute circostanze attenuanti generiche e l’aggravante della premeditazione.6. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento conrinvio limitatamente alle generiche e il rigetto dei restanti motivi di ricorso per tutti i ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – che denunciano motivi in parte non consentiti e in parteinfondati – devono essere complessivamente rigettati, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] non supera ilvaglio di ammissibilità.1. È preliminare il vaglio della questione processuale posta nel primo motivo di ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], riguardante la nullità del decreto di giudizio immediato del 15.3.2019 e,conseguentemente, della sentenza di primo e secondo grado, sotto un duplice profilo e,segnatamente:- per il mancato deposito degli esiti delle intercettazioni ambientali di cui al Rit n.1400/2018 aventi a oggetto i colloqui effettuati nella [OSCURATO:PERSONA] di Monza da MontiDanilo con la compagna, [OSCURATO:PERSONA], che – pur se effettuate nel procedimento inscrutinio – erano state stralciate e coperte dal segreto istruttorio: ciò, ad avviso delricorrente, avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa ai fini di approntare unastrategia processuale, ad esempio in una eventuale richiesta di giudizio abbreviato, sempliceovvero condizionato;- per il tardivo deposito da parte del Pubblico ministero degli esiti delle intercettazionidi cui ai Rit nn. 1394/18, 1395118 e 1396/18 (effettuate dopo l'esecuzione dell'ordinanza dicustodia cautelare nei riguardi degli allora indagati), con avviso ai difensori in data 15 aprile2019 e, quindi, dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato e della scadenza deltermine previsto dalle legge per avanzare la richiesta di giudizio abbreviato, in violazionedell'obbligo del Pubblico ministero di ostendere ai difensori degli imputati tutti gli attid’indagine contestualmente all'avviso di conclusioni delle stesse che, nel caso in esame, ècoincisa con la richiesta di giudizio immediato: ciò che, sempre secondo la tesi delricorrente, avrebbe violato il diritto di difesa, con l'ulteriore violazione del derivante dalmancato avviso a quest'ultima del deposito delle intercettazioni (per non essere stato il suonome riportato nel decreto di giudizio immediato).La questione posta dal ricorrente è priva di pregio.Non è superfluo ricordare che il Giudice di primo grado alle eccezioni appenasintetizzate aveva risposto, con ordinanza in data 4 giugno 2019, osservando che si trattavadi «captazioni effettuate nel procedimento e non utilizzate per la fase cautelare e perl’esercizio dell’azione penale», richiamando la disciplina dell’art. 268-bis cod. proc. pen., «amente del quale, dopo il deposito di "verbali" e "registrazioni", ai difensori delle parti è datafacoltà di "esaminare gli atti ... nonché di ascoltare le registrazioni", di talché le avanzaterichieste difensive di rilascio dei files audio e di estrazione copia dei verbali di trascrizione sipalesano irrituali, poiché estranee al diritto concesso, trattandosi di modalità di accesso solosuccessive ed eventuali rispetto alla preventiva ed indefettibile richiesta di ascolto ed esame,ragion per cui il rigetto del Pubblico Ministero, nei termini resi risulta armonico rispetto alladisciplina di legge»; per tale via escludeva qualsiasi profilo patologico, infatti nonespressamente dedotto, attinente alle captazioni.La Corte di appello, a sua volta sollecitata sui medesimi punti:- quanto alla questione concernente l’intercettazione di cui al Rit 1400/2018, rilevatoche la stessa non era più coperta da segreto istruttorio, ne disponeva l’acquisizione nellatrascrizione così come effettuata dalla Polizia giudiziaria, rigettando la richiesta di perizia;- quanto alle altre intercettazioni, sulla scorta della giurisprudenza di legittimitàsecondo cui «gli atti di indagine acquisiti prima dell'esercizio dell'azione penale, ma nondepositati dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta ex art. 454 cod. proc. pen.sono utilizzabili a condizione che, in caso di ammissione della prova che su di essi si fonda,sia garantito all'imputato il diritto pieno ed effettivo al contraddittorio, mediante lalegittimazione all'esercizio postumo di facoltà difensive non tempestivamente esercitate percause indipendenti dalla sua volontà» (Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021, dep. 2022 Bosina,Rv. 283765 – 03), ha ritenuto di superare la questione rimettendo gli imputati nei termini peril giudizio abbreviato, affermando che in appello ciò si esaurisce nella fruizione del beneficiodella riduzione di 1/3 della pena (p. 53).La soluzione della Corte di assise di appello è corretta.In primo luogo, è evidente che l’avvenuta acquisizione della intercettazioneoriginariamente segretata e l’avere l’imputato chiesto, nell’atto di appello, di essereammesso al giudizio abbreviato (sia pure svolgendo detta richiesta in via subordinata), infinel’avere di fatto fruito della riduzione per il rito premiale cui ha aderito, lo ha privatodell’interesse a questo motivo di ricorso, poiché il riconoscimentodel diritto al gravame èsubordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere unasituazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contestala correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrenteun risultato più vantaggioso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693– 01).In secondo luogo, sotto diverso e connesso profilo, pertinente si reputa richiamare ilprincipio posto da questa Corte nel più ampio Consesso (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009,eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso pergenericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sulcomplessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività inriferimento al provvedimento impugnato», ciò che la difesa non ha fatto, poiché si è sololimitata a lamentare un non meglio delineato vulnus al diritto di difesa.2. Del pari infondata, sotto più profili, è la questione processuale posta nel primomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto deve osservarsi che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecameredi sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ai sensi dell’art. 234 cod.proc. pen., sicché per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla direttavisione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e diottenerne copia (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776 – 01).Risulta inoltre dagli atti, che il Collegio è autorizzato a consultare attesa la naturaprocessuale della questione posta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093– 01), che – diversamente da quanto lamentato nel ricorso – i DVD erano fruibili sin dalgiorno successivo all’udienza del 20 gennaio 2022 e, come risulta dal carteggiodell’interlocuzione fra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e Pubblico ministero e tra quest’ultimo e la Poliziagiudiziaria (acquisito alla successiva udienza del 31 gennaio 2022), i supporti eranovisionabili «sol che si utilizzasse il sistema di avvio del programma di lettura che eraannesso alle registrazioni».Dunque, posto che i DVD si trovavano nel fascicolo del Pubblico ministero, la difesa diProcopio, ove l’avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto chiederli in visione ben primadella escussione dibattimentale dei testi, previa estrazione di copia (così come del restorisulta aver fatto il coimputato [OSCURATO:PERSONA], secondo la dichiarazione svolta all’udienza dell’8 luglio2020, sebbene per problemi tecnici sia riuscito ad accedere a un numero limitato di DVD).Quanto poi alla denunciata mancata interferenza in concreto, tra la visione dei DVD el’eventuale controesame dei testi escussi – diversamente da quanto affermato dal ricorrente– nelle pagg. 53 e 54 la sentenza impugnata, nel confermare il giudizio già espresso sulpunto dal Giudice di primo grado, si è fatta carico di indicare, per ciascuno dei testi escussiall’udienza dell’8 luglio, l’argomento oggetto della testimonianza e di chiarire l’irrilevanzadella mancata fruizione del contenuto dei DVD rispetto al controesame di ciascuno di dettitestimoni.3. Trascorrendo, ora, ai motivi di merito, sono infondati in modo manifesto, il secondo eterzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], infine il primomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutti riguardanti – sotto vari profili – la valutazione dellachiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione a titolo di concorso nel reato diomicidio.3.1. Va in primo luogo osservato che la motivazione che la Corte di assise diappello ha affidato a una motivazione per relationem rispetto a quella, esaustiva, di primogrado è affatto soddisfacente.Ciò sia perché la relativa valutazione della Corte di assise (p. da 73 a 79 perl’attendibilità intrinseca e p. da 79 a 83 per i riscontri) richiamata dal Giudice di appello èanalitica e rispettosa dei criteri posti dalla giurisprudenza di legittimità sulla chiamata dicorreo, sia perché la sentenza impugnata – diversamente da quanto lamentato dai ricorrenti– la condivide con una motivazione sua propria, affrontando le singole questioni poste dagliappellanti nella parte che riguarda la posizione di ciascuno degli imputati.Tanto è necessario e sufficiente per considerare adeguata la motivazione perrelationem di un provvedimento giudiziale (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv.216664 – 01; Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 – 02; Sez. 2, n. 55199del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01). In tema di motivazione c.d. per relationem,devono, invero, essere ribaditi i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui lasentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza dimotivazione, e si pone, dunque, fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione perrelationem, ove si limiti a riprodurre la decisione confermata (in questo caso solorichiamata), dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto deglispecifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dalgiudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza didetti motivi (Sez. 6, n. 48428 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barone, Rv. 261248; Sez. 6, n. 49754 del21/11/2012, Casulli, Rv. 254102; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv.233082). La Corte territoriale – in occasione dello scrutinio dei singoli motivi di ricorso – haaffrontato ciascuna delle doglianze degli appellanti, superandole attraverso argomentazionitalora sintetiche, ma senz'altro esaustive, siccome ancorate alle risultanze di prova elogicamente stringenti, e che, dunque, non presentano i vizi lamentati nei ricorsi, ponendosinel solco dell'insegnamento di legittimità secondo cui «È legittima la motivazione perrelationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quellaimpugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complessoprobatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelledoglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza delprimo giudice» (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, dep. 2014, Bruno e altri, Rv. 25992901). La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è, infatti, da considerarelegittima quando, come nel caso che ci occupa: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplicerinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispettoall'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca ladimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni delprovvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare,sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si rendaconseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U,Primavera, cit.; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839 - 01). 3.2. Dunque, anche attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, ilGiudice di appello ha correttamente evidenziato in primo luogo l’elemento della spontaneitàdella chiamata di correo (pagg. 73 e 74 della sentenza di primo grado), fondandocorrettamente la valutazione sull’attendibilità intrinseca anche sull’assenza di ragioni di astionei riguardi dei coimputati, infatti non ravvisabili negli atti, né indicate dalla difesa. Anzi, si èevidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era amico d’infanzia di [OSCURATO:PERSONA] e conoscente di [OSCURATO:PERSONA], con i qualifrequentava luoghi frequentati da [OSCURATO:PERSONA] e si è chiarito che la ragione che aveva indotto ilcollaboratore ad accettare l’incarico omicidiario in danno di un perfetto sconosciuto – comegenuinamente ammesso dallo stesso – era la situazione di grave difficoltà economica.Né – in senso contrario – può valere il generico interesse a collaborare con gli inquirentiper lucrare benefici in termini di pena, invocato dai ricorrenti per avversare il giudizio digenerico interesse a "collaborare", che può animare utilitaristicamente ogni collaborante inragione della possibilità di fruire dei benefici di legge (e che non ne inficia la credibilità, inmancanza di quantomeno serie allegazioni contrarie), dall'interesse concreto a renderedichiarazioni etero accusatorie inquinate – per malanimo, astio, rancore, intese collusive oaltro – tale da rendere legittimo il sospetto concreto di inattendibilità delle propalazioniaccusatorie, ciò che deve indurre il giudice a maggiore cautela e ad applicare con criterio dirigore gli ulteriori parametri valutativi offerti dall'esperienza e dalla logica (ex multis Sez. 6, n.48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074).Le sentenze di merito hanno altresì avversato la deduzione difensiva secondo cui ledichiarazioni del collaboratore si inserivano in quadro investigativo ormai definito e hannorimarcato plurimi elementi di novità e, tra questi, il ruolo svolto nella vicenda dal mandanteRusso e da [OSCURATO:PERSONA].La valutazione di attendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA] è stata, dunque, svolta conmotivazione affatto adeguata, avendo le sentenze di merito indicato in modo completo,logico e non contraddittorio le ragioni che supportano la conclusione raggiunta e avendoconfutato specificamente i più rilevanti argomenti contrari contenuti nell’atto di appello.Quanto, infine, alla valutazione delle lievi distonie nel narrato del collaboratore,l'affermazione della sentenza impugnata, che esse non siano rilevanti perché pocosignificative e relative a particolari secondari o comunque non decisivi, è corretta e nonmanifestamente illogica. Tale argomentazione poggia sull'identica valutazione espressanella sentenza di primo grado che ha esaminato nel dettaglio le censure difensive e le hareputate inidonee ad inficiarne la complessiva credibilità, con una motivazione scevra dafratture logiche e aderente alle risultanze di prova e, pertanto, incensurabile in questa sede.La sentenza impugnata risulta completa e approfondita anche nella valutazione dellasussistenza dei numerosi riscontri estrinseci, in alcun modo realmente avversati dalladifesa. Segnatamente:a) il sopralluogo della mattina del 13 aprile – che [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di avere fatto, abordo dell’autovettura del padre e da questi condotta, avendo egli la patente sospesa – èstato ritenuto riscontrato dai seguenti elementi: i) dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], secondocui il giorno precedente all’omicidio una vettura [OSCURATO:PERSONA] (di cui indicava la targa e cherisultava intestata al padre di [OSCURATO:PERSONA]), con a bordo due uomini (di cui descriveva le fattezzefisiche), era rimasta parcheggiata per un’ora nelle vicinanze dell’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] e siera allontanata in concomitanza con l’orario di uscita di casa di [OSCURATO:PERSONA]; ii) dalleimmagini delle telecamere del bar Mojto, situato nelle vicinanze della macelleria dei [OSCURATO:PERSONA],che riprendevano quest’ultimo all’interno dello stesso esercizio commerciale e, nello stessofrangente, la menzionata [OSCURATO:PERSONA] che transitava più volte all’esterno; iii) dai risultati deitabulati telefonici dei cellulari degli imputati che davano contezza dei plurimi contattiintercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra il primo e [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, tra [OSCURATO:PERSONA] eProcopio in contesti temporali significativi;b) il sopralluogo del pomeriggio dello stesso giorno, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abordo dell’auto di questi, ha trovato conferma: i) nelle immagini della videocamera del barMojito che, alle 18.00 del 13 aprile, immortalavano il passaggio dell’autovettura Golf di colorenero con modanature identiche a quelle dell’auto dell’imputato; ii) nei successivi contatti traSculco e [OSCURATO:PERSONA];c) il sopralluogo del 14 aprile e la successiva azione omicidiaria sono state reputateriscontrate: i) dalle immagini delle videocamere del bar Bikers e della farmacia [OSCURATO:PERSONA],successivo, reiterato transito della fiat [OSCURATO:PERSONA] nei pressi della macelleria, fino alle ore 12.40,orario dal quale l’auto non era più rilevata dalle citate telecamere. Alle 12.46.48, dunquedopo l’omicidio, la [OSCURATO:PERSONA] stilo era ripresa mentre transitava davanti al bar Bikers; ii) dalleimmagini delle telecamere dinanzi alla Stazione dei Carabinieri, che riprendevanorispettivamente alle 12.54.43 e alle 12.55.10, il transito della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] cui si è già detto; iii) dai risultati dei tabulati telefonici, attestanti diversi contatti tra [OSCURATO:PERSONA] eGregorio [OSCURATO:PERSONA]; iv) infine, dalla piena compatibilità dell’azione omicidiaria, così comedescritta da [OSCURATO:PERSONA], con i rilievi autoptici e balistici. In particolare, ha trovato riscontro – oltrealla tipologia di arma utilizzata e al numero dei colpi – anche l’affermazione del killersecondo cui per distrarre la vittima egli aveva finto di voler acquistare della carne,incombenza che aveva costretto [OSCURATO:PERSONA] a volgere le spalle all’aggressore, poiché [OSCURATO:PERSONA] erastato effettivamente colpito alle spalle.V’è, inoltre, da evidenziare che – com’è stato chiarito nella sentenza impugnata nelle p.7 e ss. – nell’immediatezza dell’azione omicidiaria le dichiarazioni delle persone informatesui fatti, la visione delle telecamere allocate all’esterno dei numerosi luoghi d’interesse(abitazione dei [OSCURATO:PERSONA], macelleria, bar Mojito e Bikers, Caserma dei Carabinieri), infine irisultati delle indagini tecniche (tabulati e captazione ambientale nella [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:PERSONA]) avevano determinato un quadro di gravità indiziaria tale da consentire l’emissionedi ordinanza di custodia cautelare a carico di tutti gli odierni ricorrenti nonché di AntonioProcopio (reo confesso) e [OSCURATO:PERSONA] a prescindere dalla collaborazione di quest’ultimo,intervenuta dal 30 ottobre 2018, e dalla sua chiamata in reità e correità. Sicché è in questoquadro, costituito da già solide risultanze investigative, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sonostate valutate.A fronte di tale congrua motivazione, le difese si limita a riproporre, in modo assertivo egenerico, censure inerenti all’asserita omessa valutazione delle deduzioni contenute nell’attodi appello in punto di attendibilità del collaboratore.4. Ciò detto in punto di complessiva credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e muovendo dalla ricostruzionedel fatto come risultante dalle prove (chiamata in reità, tabulati, intercettazioni e dichiarazionitestimoniali), nessun pregio può attribuirsi alle censure che dubitano dell’apportoconcorsuale di ciascun ricorrente.4.1. La condotta concorsuale di ciascuno è, invero, chiaramente delineata inentrambe le sentenze sulla scorta delle seguenti incontrovertibili circostanze:i) tutti e tre i ricorrenti veicolarono a [OSCURATO:PERSONA] la proposta di [OSCURATO:PERSONA], pur inizialmente senzadirgli né il nome del mandante, né quello della vittima, raccomandandosi [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] dinon porre, in quella sede, questioni economiche ii) tutti presenziarono al mandato conferitoda [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nell’azienda del primo;ii) [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno del conferimento dell’incarico mostrò a [OSCURATO:PERSONA] l’abitazione e lamacelleria di [OSCURATO:PERSONA], quindi gli consegnò l’arma con cui l’omicidio doveva essere commesso;pagò un anticipo a [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidio e partecipò al sopralluogo del 13 aprile e, inoccasione del tentativo fallito, consigliò [OSCURATO:PERSONA] esprimendosi sull’inopportunità di un’azioneche si svolgesse nel parcheggio antistante la macelleria;iii) [OSCURATO:PERSONA], qualche tempo dopo il conferimento da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del mandato,sollecitò quest’ultimo ad agire e ricevette da [OSCURATO:PERSONA] rassicurazioni su un’azione a brevetermine; il giorno 14 aprile partecipò ai sopralluoghi e avvertì [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] sitrovava in macelleria, così consentendo un’azione tempestiva;iv) quanto a [OSCURATO:PERSONA] – di cui [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la presenza per il solo giorno 14 aprile,nella fase immediatamente precedente all’azione – egli partecipò pacificamente alsopralluogo del 13 aprile, si trovava nella [OSCURATO:PERSONA] alle ore 11.58.03 del 14 aprile (p. 31sentenza primo grado) e, ancora, alle 12.27.48 (p. 32 della stessa sentenza), aiutò [OSCURATO:PERSONA] anascondere l’arma, gli consegnò la seconda e la terza tranche del compenso per l’omicidio;svolse, infine, il ruolo di trait d’union nel veicolare le informazioni, come è emerso anche daitabulati che attestano contatti successivi ai sopralluoghi con i soggetti che vi avevano presoparte.Con tali argomenti, corretti in diritto e sorretti da congruenza logica, le difese non sisono in alcun modo confrontate e si sono inammissibilmente limitate a reiteraregenericamente le medesime doglianze prospettate in sede di appello.4.2. Nell’ambito delle censure in punto di condotta concorsuale va esaminato ilsecondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che addebita al Giudice di appello di non averemotivato sulla partecipazione di minima importanza.Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.La sentenza di primo grado, infatti, ha fornito adeguata motivazione adeguata deldiniego, non solo in fatto (indicando le ragioni per le quali la condotta posta in esseredell’imputato non poteva reputarsi di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica eperciò del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, chiarendol’insufficienza di una minore efficienza causale della condotta dell'agente rispetto a quelledegli altri concorrenti), ma anche in diritto, rimarcandone l’incompatibilità con l’ipotesi, quisussistente, dell’art. 112 cod. pen.La censura, identicamente replicata nel ricorso per cassazione, è, dunque, fondata suun’interpretazione dell'istituto di cui all’art. 114 cod. pen. in insanabile contrasto con ilconsolidato orientamento ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, che qui si richiamae riafferma, a tenore del quale l'attenuante de qua non è applicabile nelle ipotesi diaggravamento del reato ai sensi dell'art.112 cod. pen., ivi compresa quella riferita al numerodei concorrenti nel reato pari o superiore a cinque, non essendo consentite distinzioni disorta dal tenore letterale della norma (Sez. 5, n. 2904 del 05/04/2013, dep. 2014,Bouqoffa,Rv. 258448 – 01). L’attenuante è stata, infatti, introdotta per correggere il principio generaledella unitarietà del reato concorsuale e della tendenziale equivalenza sul piano sanzionatoriodell'apporto di ciascuno alla realizzazione dell'illecito, consentendo nei casi limite e marginalial giudice di valutare la portata minima del contributo dei concorrenti e di graduare,conseguentemente, la pena, con la espressa esclusione dei "casi" indicati nell'art. 112 cod.pen., tra i quali vi è, appunto, il "caso" in cui nel reato concorrano cinque o più persone. Ilriferimento testuale ai «casi indicati nell'art. 112», anziché alle ipotesi aggravate ai sensidell'art. 112 cod. pen., costituisce indicatore inequivocabile del fatto che il legislatore hainteso riferirsi alle situazioni indicate in detta disposizione (e per quanto qui interessa alnumero di cinque o più concorrenti nel reato) a prescindere dal rilievo che esse possano inconcreto assumere come specifiche circostanze aggravanti.5. Una volta superato positivamente – secondo le considerazioni appena svolte – iltema dell’attendibilità della prova costituita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia,osserva il Collegio come le sentenze di merito abbiano offerto una lettura approfondita dellerisultanze processuali, dando conto in modo puntuale – con argomentazioni adeguate ecoerenti, che non incorrono in vizi logici e che palesemente così si sottraggono a censuredenunciabili in sede di legittimità (Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074;Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) – delle ragioni, fattuali egiuridiche, che concretano l'aggravante della premeditazione.5.1. Fermo, nella giurisprudenza di questa Corte, è il principio (Sez. U, n. 337del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015,Procacci, Rv. 265149; Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528) secondo cui glielementi costitutivi della premeditazione sono, da un lato, l’apprezzabile intervallo temporaletra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire unaponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), edall’altro la ferma risoluzione criminosa, perdurante nell’animo dell’agente fino allacommissione del crimine (elemento di natura ideologica).In tale contesto, l’aggravante deve essere esclusa solo quando l’occasionalità delmomento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare lasintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione delreato; mentre al suo riconoscimento non osta il fatto che il soggetto agente abbiacondizionato l’attuazione del proposito criminoso alla mancata verificazione di un evento adopera della vittima, allorché la fattispecie risolutiva si ponga come avvenimento preventivato,dal quale il reo faccia dipendere l’abbandono della già precisa e ferma risoluzione criminosa(Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180; Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008,Dettori, Rv. 239232; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, dep. 2009, Lancia, Rv. 242485).5.2. Ebbene, in piena aderenza con tali insegnamenti, la sentenza di primogrado (p. 109 e s) e quella di appello (con riferimento alla posizione di ciascun imputato) nehanno evidenziato puntualmente la sua configurabilità, quale diretta conseguenza delladinamica dei fatti così come accertata e che ha integrato un vero e proprio agguato.Tutti i ricorrenti, invero, parteciparono alla fase deliberativa e presenziarono allariunione in cui il mandato omicidiario fu conferito da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché contribuironofattivamente al coordinamento delle forze in campo, ciascuno con le plurime condotte che sisono descritte, mantenendo ferma la risoluzione criminosa per almeno un mese,pacificamente intercorso tra il mandato e l’azione.Motivazione, questa, che si salda con l’insegnamento di questa Corte secondo cui, intema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore dellapremeditazione, siccome sinonimo d'imboscata od insidia preordinata che postulaunappostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ein presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimentodell'insidia e che spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell'aggravante inquestione, cogliere e apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando sei necessari requisiti, ideologico e cronologico, sussistano o siano, invece, l'uno o l'altro daescludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguatofrutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraversolunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato» (Sez. 5, n. 26406 del11/03/2014, Morfei, Rv. 260219).6. Sono infine inammissibili il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo deiricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riguardanti per i primi due il diniego delle circostanze attenuantigeneriche e per l’ultimo il diniego di un più favorevole giudizio di valenza.Si tratta, invero, di motivi è a-specifici, siccome privi di una reale critica alla motivazionedel provvedimento impugnato che, per respingere le richieste degli imputati, ha fattoadeguato riferimento agli indicatori e ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e,segnatamente, quelli che riguardano la gravità del fatto e la personalità dei ricorrenti;elementi ampiamente considerati dal giudice di secondo grado (si vedano le p. 110 dellasentenza della Corte d’assise e le p. 71, 74 e 86 di quella di appello) con una motivazioneche il ricorso si limita a non condividere. 7. Come anticipato, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanni rigettati e gli imputaticondannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle prese processuali. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue, oltre al pagamentodelle spese processuali, consegue – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ilricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità» – altresìl’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamentefissata in tremila euro. Quanto al regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione delle particivili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno svolto attività processuale in questa sede, lestesse vanno poste a carico degli imputati, soccombenti rispetto all'azione civile proposta neiloro confronti; quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAntonio [OSCURATO:PERSONA] le stesse vanno destinate in favore dello Stato, avendo le suddette parti civilidato atto di essere state ammesse al patrocinio a spese dello Stato medesimo.Questa Corte deve limitarsi, tuttavia, a una condanna generica, in ossequio al principioespresso dalle Sezioni Unite, secondo cui «in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità,delle spesesostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, competealla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese infavore dell'Erario, mentre è poi rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato lasentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decretodi pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.» (Sez. U, 5464 del 26/09/2019,dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta iricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida incomplessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge; dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e ArcuriRosa, che liquida in complessivi euro 5.200,00, oltre accessori di legge. Condanna, infine, gliimputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RossoAntonio, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dallaCorte di assise di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degliartt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18178/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris