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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17626/2026

Testo disponibile della fonte

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, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procuraconferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso loSTUDIO [OSCURATO:PERSONA], ora in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 36– controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATEe sul ricorso successivo proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale delloStato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procuraconferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso loSTUDIO [OSCURATO:PERSONA], ora in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 36– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])per la cassazione della sentenza n. 550 del 2022 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 30 maggio 2022 (R.G.N.1013/2021).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13marzo 2026 e del 28 maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milanoha respinto il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha riconosciuto il diritto del signorPierantonio [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare dell’esenzione fiscale sul trattamentopensionistico VO n. 13532105, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge3 agosto 2004, n. 206.La Corte territoriale, dopo aver disatteso l’eccezione di carenza digiurisdizione del giudice ordinario, sollevata dall’Istituto, ha osservatoche, nel caso di specie, non può essere condivisa l’interpretazionerestrittiva della disciplina di legge.- 2 -Numero registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/2026Invero, il dato letterale e la ratio legis convergono nel configurarel’esenzione richiesta come «un beneficio soggettivo, […] destinato aitrattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai lorofamiliari superstiti, senza che la norma limiti tale beneficio a unaqualche forma di pensione (privilegiata, o meno, direttamente legataall’evento, o meno» (pagina 5 della pronuncia d’appello).2.– Dapprima l’[OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi, e quindi l’Agenziadelle Entrate, con successivo ricorso articolato sempre in due motivi,impugnano per cassazione la sentenza d’appello.3.– Ai ricorsi resiste il signor [OSCURATO:PERSONA], notificandocontroricorso, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanzacamerale.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi.1.1.– Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), l’[OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma2, della legge n. 206 del 2004 e dell’art. 1, comma 211, della legge 11dicembre 2016, n. 232, e censura la sentenza d’appello per averericonosciuto il beneficio fiscale dell’esenzione IRPEF per un trattamentopensionistico privo di ogni attinenza con i fatti che hanno condottoall’accertamento dello status di vittima del dovere.

Il regime diesenzione si applicherebbe esclusivamente «ai trattamentipensionistici erogati a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previstidalla normativa e dall’art. 1, comma 211, legge 232/2016, per i qualiviene certificato lo status di vittima del dovere» (pagina 7 del ricorso)e non potrebbe essere invocato per una pensione d’inabilità perinfermità non dipendenti da causa di servizio.- 3 -Numero registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/20261.2.– Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5,cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 113, 277 e 342 cod. proc. civ. e addebita alla sentenzad’appello di non aver statuito sull’eccezione di carenza di legittimazionepassiva, sollevata a supporto del gravame: in materia di tassazione,soltanto l’Agenzia delle Entrate sarebbe legittimata a contraddire esoltanto l’Agenzia delle Entrate potrebbe procedere al rimborso, inquanto l’[OSCURATO:PERSONA], quale mero sostituto d’imposta, si sarebbe limitato ariversare le somme nelle casse dell’erario.

Nel caso di specie, neppuresi potrebbe configurare una statuizione d’implicito rigetto.2.– A due motivi è affidato anche il ricorso successivo dell’Agenziadelle Entrate.2.1.– Con la prima censura (art. 360, primo comma, n. 1, cod.proc. civ.), l’Agenzia delle Entrate deduce violazione dell’art. 2 deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e assume che la Corte dimerito abbia errato nell’affermare la sussistenza della giurisdizioneordinaria in una controversia concernente in via esclusiva il«trattamento fiscale delle somme erogate» (pagina 7 del ricorso).2.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), l’Agenzia delle Entrate prospetta violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016,dell’art. 3, comma 2, della legge n. 206 del 2004 e dell’art. 2697 cod.civ.La pronuncia d’appello meriterebbe censura per avere attribuito ilbeneficio dell’esenzione IRPEF in relazione a un trattamentopensionistico che non rinviene il suo presupposto «nel particolarestatus di soggetto equiparato a vittima del dovere» (pagina 9 delricorso), in contrasto con il dato letterale di una normativa «di strettainterpretazione, non suscettibile di applicazione analogica» (pagina10).- 4 -Numero registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/20263.– Ha priorità logica, in quanto verte sulla carenza di giurisdizione,l’esame del primo motivo formulato dall’Agenzia delle Entrate.4.– Il signor [OSCURATO:PERSONA], che ha già conseguito lo status disoggetto equiparato alle vittime del dovere, reclama il dirittoall’esenzione fiscale sul trattamento pensionistico VO n. 13532105, adecorrere dal primo gennaio 2017, con ogni conseguenteprovvedimento di legge a carico di [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con pronuncia confermata dalla Corted’appello di Milano, ha accertato il diritto del ricorrente «allarestituzione degli importi illegittimamente trattenuti a tale titolodall’[OSCURATO:PERSONA] e in favore di Agenzia delle Entrate».5.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, i ricorsi chepongono questioni di giurisdizione, salvo che per i casi d’impugnazionedelle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, possonoessere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale diriparto della giurisdizione si siano già pronunciate le Sezioni Unite o siravvisino ragioni d’inammissibilità della questione (Cass., S.U., 19gennaio 2022, n. 1599) o si riscontri un giudicato (di recente, Cass.,sez. trib., 31 marzo 2026, n. 7792).6.– Nel caso di specie, nessun giudicato si è formato sulla questionedi giurisdizione, che è stata trattata funditus anche dalla Corteterritoriale (pagine 3, 4 e 5), e le censure dell’Agenzia delle Entrate,specifiche e sorrette da un’argomentazione adeguata, non incorrono inprofili d’inammissibilità rilevabili d’ufficio.7.– Sulla questione posta dall’Agenzia delle Entrate non siregistrano precedenti in termini delle Sezioni Unite e lo stato dell’artesi può così delineare nei suoi tratti salienti.7.1.– I giudici d’appello si ritengono muniti di giurisdizione sullascorta dei princìpi enunciati da Cass., S.U., 8 agosto 2011, n. 17078,richiamati anche dal controricorrente.- 5 -Numero registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/2026Chiamata a pronunciarsi sullo speciale procedimento previstodall’art. 11 della legge n. 206 del 2004, questa Corte ha osservato che:«Le disposizioni in esame delineano uno speciale procedimentogiurisdizionale avente spiccatissimi caratteri di eccezionalità, comeevidenziato non solo dalla sua struttura massimamente semplificata,ma anche dal fatto che è destinato ad operare solo temporaneamente,in sostanza nella fase di prima applicazione della disciplina sui beneficiin favore delle vittime dei terrorismo così come aggiornata e integratadalla citata L. n. 206 del 2004.

In sostanza il legislatore, con riferimentoalle ipotesi in cui fossero già stati accertati in sede giudiziaria oamministrativa la ricorrenza e il grado di lesività di atti di terrorismo,ha inteso mettere a disposizione degli interessati (probabilmente anchecon intenti sperimentali) un procedimento giudiziario della massimarapidità e semplicità inteso ad ovviare a tutte le complicazioni elungaggini che nella pratica caratterizzavano la fase di effettivoriconoscimento dei benefici economici assicurati dalla legislazione inmateria, in considerazione anche della pluralità di autoritàamministrative coinvolte e dei procedimenti giurisdizionali di cui eranecessaria l’attivazione in caso di mancato riconoscimento dei dirittiprevisti dalla legge (cfr. Cass. n. 2994 del 2011).

Tenendo presentetale ratio, gli evidenti caratteri di spiccata eccezionalità della norma, ela mancanza di indicazioni in senso contrario, deve ritenersi che illegislatore abbia inteso derogare anche alle norme sulla attribuzionead autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario della cognizionesu rapporti incisi dalla normativa sostanziale in favore delle vittime delterrorismo.

Ciò appare tanto più evidente in quanto sono ampiamentecoinvolti i rapporti pensionistici per cui, in genere, è prevista lagiurisdizione della Corte dei conti con riferimento ai dipendenti pubblici,nell’ambito dei quali si annoverano gran parte delle vittime delterrorismo.

In tale quadro deve ritenersi potenzialmente derogata, incaso di operatività dello speciale procedimento in esame, anche la- 6 -Numero registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/2026giurisdizione tributaria, stante la previsione anche di benefici fiscali daparte della normativa in favore delle vittime del terrorismo.

Peraltro,poiché la disciplina tributaria sulle ritenute alla fonte coinvolge, sulpiano amministrativo e della prima applicazione delle norme, anche isoggetti erogatori di trattamenti pensionistici, solo l’estensione dellospeciale procedimento giurisdizionale alla materia tributaria consenteallo stesso di garantire pienamente e semplicemente l’attuazione deibenefici in favore delle vittime del terrorismo.

D’altra parte laparticolare specialità del procedimento consente di ritenereimplicitamente derogati anche quei principi del processo tributario cheostacolerebbero la rapida e semplice attuazione del relativo dirittosostanziale, quale il divieto di pronunce dichiarative» (punto

9.2. deiMotivi della decisione).L’estensione dei benefici fiscali alle vittime del dovere e ai lorofamiliari superstiti, disposta con l’art. 1, comma 211, della legge n. 232del 2016, non si affianca, tuttavia, all’introduzione di quello specialeprocedimento che ha indotto questa Corte a configurare la giurisdizioneordinaria, ponendo in risalto i caratteri di “spiccata eccezionalità dellanorma”.Né argomenti risolutivi a favore della giurisdizione del giudiceordinario si possono desumere dalle pronunce recenti (Cass., sez. lav.,8 maggio 2026, n. 13325), che hanno confermato le statuizioni deigiudici d’appello sulla spettanza del beneficio, puntualizzando che «nelcaso di specie, già nel giudizio di gravame non sono state riproposte lequestioni inerenti al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e allacarenza di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] (pagina 2 della sentenzad’appello)» (punto

2.1. delle Ragioni della decisione).7.2.– Né offrono indicazioni ermeneutiche decisive, a favore dellatesi propugnata dall’Agenzia delle Entrate e della giurisdizione delgiudice tributario, le pronunce della sezione tributaria (Cass., sez. trib.,25 marzo 2025, n. 7958, 23 marzo 2025, n. 7695, e 25 febbraio 2025,- 7 -Numero registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/2026n. 4873), che non hanno scandagliato il tema della giurisdizione ehanno scrutinato nel merito i ricorsi contro sentenze della Commissionetributaria regionale, in controversie che traggono origine dal rigetto diun’istanza di rimborso della maggiore imposta trattenuta sullapensione.7.3.– Copiosa, da ultimo, è la giurisprudenza della Corte dei contiche ha ricondotto alla giurisdizione contabile la controversia promossadal pensionato pubblico nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], quale sostitutod’imposta, allo scopo di ottenere l’accertamento del diritto a percepireil trattamento pensionistico in godimento al lordo delle ritenute IRPEF,ai sensi dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016 (Corte deiconti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze 17 aprile2026, n. 31 e n. 30, 15 aprile 2026, n. 29, 27 marzo 2026, n. 25, n.24, n. 23 e n. 22; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la RegionePiemonte, sentenza 23 marzo 2026, n. 37).

Invero, il petitum delgiudizio non concerne la ripetizione dell’imposta indebitamente versatané l’impugnazione di atti impositivi e comunque di atti del rapportotributario in senso stretto, ma la corretta quantificazione deltrattamento pensionistico.8.– Il frastagliato quadro normativo e giurisprudenziale appenadescritto consente di ritenere integrate le condizioni previste dall’art.374, primo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.9.– Gli atti, pertanto, devono essere rimessi al [OSCURATO:PERSONA] di cassazione, per l’eventuale assegnazione della causa alleSezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione delle questioniillustrate, rientranti tra i motivi attinenti alla giurisdizione, di cui all’art.360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.10.– L’attinenza del giudizio a dati sensibili, riguardanti la salute,impone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi delcontroricorrente, ove la presente ordinanza sia riprodotta in qualsiasi- 8 -Numero registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/2026forma (art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196).

P.Q.MLa Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventualeassegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione dellequestioni di cui in motivazione, rientranti tra i motivi attinentialla giurisdizione di cui all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 marzo 2026 e del 28 maggio 2026.La PresidenteRossana Mancino- 9 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procuraconferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso loSTUDIO [OSCURATO:PERSONA], ora in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 36– controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATEe sul ricorso successivo proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale delloStato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procuraconferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso loSTUDIO [OSCURATO:PERSONA], ora in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 36– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])per la cassazione della sentenza n. 550 del 2022 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 30 maggio 2022 (R.G.N.1013/2021).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13marzo 2026 e del 28 maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milanoha respinto il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha riconosciuto il diritto del signorPierantonio [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare dell’esenzione fiscale sul trattamentopensionistico VO n. 13532105, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge3 agosto 2004, n. 206.La Corte territoriale, dopo aver disatteso l’eccezione di carenza digiurisdizione del giudice ordinario, sollevata dall’Istituto, ha osservatoche, nel caso di specie, non può essere condivisa l’interpretazionerestrittiva della disciplina di legge.- 2 -Numero registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/2026Invero, il dato letterale e la ratio legis convergono nel configurarel’esenzione richiesta come «un beneficio soggettivo, […] destinato aitrattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai lorofamiliari superstiti, senza che la norma limiti tale beneficio a unaqualche forma di pensione (privilegiata, o meno, direttamente legataall’evento, o meno» (pagina 5 della pronuncia d’appello).2.– Dapprima l’[OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi, e quindi l’Agenziadelle Entrate, con successivo ricorso articolato sempre in due motivi,impugnano per cassazione la sentenza d’appello.3.– Ai ricorsi resiste il signor [OSCURATO:PERSONA], notificandocontroricorso, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanzacamerale.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi.1.1.– Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), l’[OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma2, della legge n. 206 del 2004 e dell’art. 1, comma 211, della legge 11dicembre 2016, n. 232, e censura la sentenza d’appello per averericonosciuto il beneficio fiscale dell’esenzione IRPEF per un trattamentopensionistico privo di ogni attinenza con i fatti che hanno condottoall’accertamento dello status di vittima del dovere. Il regime diesenzione si applicherebbe esclusivamente «ai trattamentipensionistici erogati a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previstidalla normativa e dall’art. 1, comma 211, legge 232/2016, per i qualiviene certificato lo status di vittima del dovere» (pagina 7 del ricorso)e non potrebbe essere invocato per una pensione d’inabilità perinfermità non dipendenti da causa di servizio.- 3 -Numero registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/20261.2.– Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5,cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 113, 277 e 342 cod. proc. civ. e addebita alla sentenzad’appello di non aver statuito sull’eccezione di carenza di legittimazionepassiva, sollevata a supporto del gravame: in materia di tassazione,soltanto l’Agenzia delle Entrate sarebbe legittimata a contraddire esoltanto l’Agenzia delle Entrate potrebbe procedere al rimborso, inquanto l’[OSCURATO:PERSONA], quale mero sostituto d’imposta, si sarebbe limitato ariversare le somme nelle casse dell’erario. Nel caso di specie, neppuresi potrebbe configurare una statuizione d’implicito rigetto.2.– A due motivi è affidato anche il ricorso successivo dell’Agenziadelle Entrate.2.1.– Con la prima censura (art. 360, primo comma, n. 1, cod.proc. civ.), l’Agenzia delle Entrate deduce violazione dell’art. 2 deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e assume che la Corte dimerito abbia errato nell’affermare la sussistenza della giurisdizioneordinaria in una controversia concernente in via esclusiva il«trattamento fiscale delle somme erogate» (pagina 7 del ricorso).2.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), l’Agenzia delle Entrate prospetta violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016,dell’art. 3, comma 2, della legge n. 206 del 2004 e dell’art. 2697 cod.civ.La pronuncia d’appello meriterebbe censura per avere attribuito ilbeneficio dell’esenzione IRPEF in relazione a un trattamentopensionistico che non rinviene il suo presupposto «nel particolarestatus di soggetto equiparato a vittima del dovere» (pagina 9 delricorso), in contrasto con il dato letterale di una normativa «di strettainterpretazione, non suscettibile di applicazione analogica» (pagina10).- 4 -Numero registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/20263.– Ha priorità logica, in quanto verte sulla carenza di giurisdizione,l’esame del primo motivo formulato dall’Agenzia delle Entrate.4.– Il signor [OSCURATO:PERSONA], che ha già conseguito lo status disoggetto equiparato alle vittime del dovere, reclama il dirittoall’esenzione fiscale sul trattamento pensionistico VO n. 13532105, adecorrere dal primo gennaio 2017, con ogni conseguenteprovvedimento di legge a carico di [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con pronuncia confermata dalla Corted’appello di Milano, ha accertato il diritto del ricorrente «allarestituzione degli importi illegittimamente trattenuti a tale titolodall’[OSCURATO:PERSONA] e in favore di Agenzia delle Entrate».5.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, i ricorsi chepongono questioni di giurisdizione, salvo che per i casi d’impugnazionedelle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, possonoessere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale diriparto della giurisdizione si siano già pronunciate le Sezioni Unite o siravvisino ragioni d’inammissibilità della questione (Cass., S.U., 19gennaio 2022, n. 1599) o si riscontri un giudicato (di recente, Cass.,sez. trib., 31 marzo 2026, n. 7792).6.– Nel caso di specie, nessun giudicato si è formato sulla questionedi giurisdizione, che è stata trattata funditus anche dalla Corteterritoriale (pagine 3, 4 e 5), e le censure dell’Agenzia delle Entrate,specifiche e sorrette da un’argomentazione adeguata, non incorrono inprofili d’inammissibilità rilevabili d’ufficio.7.– Sulla questione posta dall’Agenzia delle Entrate non siregistrano precedenti in termini delle Sezioni Unite e lo stato dell’artesi può così delineare nei suoi tratti salienti.7.1.– I giudici d’appello si ritengono muniti di giurisdizione sullascorta dei princìpi enunciati da Cass., S.U., 8 agosto 2011, n. 17078,richiamati anche dal controricorrente.- 5 -Numero registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/2026Chiamata a pronunciarsi sullo speciale procedimento previstodall’art. 11 della legge n. 206 del 2004, questa Corte ha osservato che:«Le disposizioni in esame delineano uno speciale procedimentogiurisdizionale avente spiccatissimi caratteri di eccezionalità, comeevidenziato non solo dalla sua struttura massimamente semplificata,ma anche dal fatto che è destinato ad operare solo temporaneamente,in sostanza nella fase di prima applicazione della disciplina sui beneficiin favore delle vittime dei terrorismo così come aggiornata e integratadalla citata L. n. 206 del 2004. In sostanza il legislatore, con riferimentoalle ipotesi in cui fossero già stati accertati in sede giudiziaria oamministrativa la ricorrenza e il grado di lesività di atti di terrorismo,ha inteso mettere a disposizione degli interessati (probabilmente anchecon intenti sperimentali) un procedimento giudiziario della massimarapidità e semplicità inteso ad ovviare a tutte le complicazioni elungaggini che nella pratica caratterizzavano la fase di effettivoriconoscimento dei benefici economici assicurati dalla legislazione inmateria, in considerazione anche della pluralità di autoritàamministrative coinvolte e dei procedimenti giurisdizionali di cui eranecessaria l’attivazione in caso di mancato riconoscimento dei dirittiprevisti dalla legge (cfr. Cass. n. 2994 del 2011). Tenendo presentetale ratio, gli evidenti caratteri di spiccata eccezionalità della norma, ela mancanza di indicazioni in senso contrario, deve ritenersi che illegislatore abbia inteso derogare anche alle norme sulla attribuzionead autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario della cognizionesu rapporti incisi dalla normativa sostanziale in favore delle vittime delterrorismo. Ciò appare tanto più evidente in quanto sono ampiamentecoinvolti i rapporti pensionistici per cui, in genere, è prevista lagiurisdizione della Corte dei conti con riferimento ai dipendenti pubblici,nell’ambito dei quali si annoverano gran parte delle vittime delterrorismo. In tale quadro deve ritenersi potenzialmente derogata, incaso di operatività dello speciale procedimento in esame, anche la- 6 -Numero registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/2026giurisdizione tributaria, stante la previsione anche di benefici fiscali daparte della normativa in favore delle vittime del terrorismo. Peraltro,poiché la disciplina tributaria sulle ritenute alla fonte coinvolge, sulpiano amministrativo e della prima applicazione delle norme, anche isoggetti erogatori di trattamenti pensionistici, solo l’estensione dellospeciale procedimento giurisdizionale alla materia tributaria consenteallo stesso di garantire pienamente e semplicemente l’attuazione deibenefici in favore delle vittime del terrorismo. D’altra parte laparticolare specialità del procedimento consente di ritenereimplicitamente derogati anche quei principi del processo tributario cheostacolerebbero la rapida e semplice attuazione del relativo dirittosostanziale, quale il divieto di pronunce dichiarative» (punto 9.2. deiMotivi della decisione).L’estensione dei benefici fiscali alle vittime del dovere e ai lorofamiliari superstiti, disposta con l’art. 1, comma 211, della legge n. 232del 2016, non si affianca, tuttavia, all’introduzione di quello specialeprocedimento che ha indotto questa Corte a configurare la giurisdizioneordinaria, ponendo in risalto i caratteri di “spiccata eccezionalità dellanorma”.Né argomenti risolutivi a favore della giurisdizione del giudiceordinario si possono desumere dalle pronunce recenti (Cass., sez. lav.,8 maggio 2026, n. 13325), che hanno confermato le statuizioni deigiudici d’appello sulla spettanza del beneficio, puntualizzando che «nelcaso di specie, già nel giudizio di gravame non sono state riproposte lequestioni inerenti al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e allacarenza di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] (pagina 2 della sentenzad’appello)» (punto 2.1. delle Ragioni della decisione).7.2.– Né offrono indicazioni ermeneutiche decisive, a favore dellatesi propugnata dall’Agenzia delle Entrate e della giurisdizione delgiudice tributario, le pronunce della sezione tributaria (Cass., sez. trib.,25 marzo 2025, n. 7958, 23 marzo 2025, n. 7695, e 25 febbraio 2025,- 7 -Numero registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/2026n. 4873), che non hanno scandagliato il tema della giurisdizione ehanno scrutinato nel merito i ricorsi contro sentenze della Commissionetributaria regionale, in controversie che traggono origine dal rigetto diun’istanza di rimborso della maggiore imposta trattenuta sullapensione.7.3.– Copiosa, da ultimo, è la giurisprudenza della Corte dei contiche ha ricondotto alla giurisdizione contabile la controversia promossadal pensionato pubblico nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], quale sostitutod’imposta, allo scopo di ottenere l’accertamento del diritto a percepireil trattamento pensionistico in godimento al lordo delle ritenute IRPEF,ai sensi dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016 (Corte deiconti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze 17 aprile2026, n. 31 e n. 30, 15 aprile 2026, n. 29, 27 marzo 2026, n. 25, n.24, n. 23 e n. 22; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la RegionePiemonte, sentenza 23 marzo 2026, n. 37). Invero, il petitum delgiudizio non concerne la ripetizione dell’imposta indebitamente versatané l’impugnazione di atti impositivi e comunque di atti del rapportotributario in senso stretto, ma la corretta quantificazione deltrattamento pensionistico.8.– Il frastagliato quadro normativo e giurisprudenziale appenadescritto consente di ritenere integrate le condizioni previste dall’art.374, primo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.9.– Gli atti, pertanto, devono essere rimessi al [OSCURATO:PERSONA] di cassazione, per l’eventuale assegnazione della causa alleSezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione delle questioniillustrate, rientranti tra i motivi attinenti alla giurisdizione, di cui all’art.360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.10.– L’attinenza del giudizio a dati sensibili, riguardanti la salute,impone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi delcontroricorrente, ove la presente ordinanza sia riprodotta in qualsiasi- 8 -Numero registro generale 27984/2022Numero sezionale 2706/2026Numero di raccolta generale 17626/2026Data pubblicazione 03/06/2026forma (art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196). P.Q.MLa Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventualeassegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione dellequestioni di cui in motivazione, rientranti tra i motivi attinentialla giurisdizione di cui all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presenteordinanza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 marzo 2026 e del 28 maggio 2026.La PresidenteRossana Mancino- 9 -
Sentenza Cassazione n. 17626/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris