CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: brace Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] L Con I provvedimento in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame di provvedimenti coercitivi, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 7 dicembre del 2020 che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di partecipazione alla organizzazione criminale denominata 'ndrangheta nella cosiddetta "Società di Polistena" riconducibile alla famiglia Longo, con il compito di "curare i rapporti con le altre consorterie mafiose e con i concorrenti esterni al sodalizio" (capo 78 della provvisoria imputazione). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: t) vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente sostiene essere stata smentita documentalmente la circostanza che egli avesse pagato le tasse sugli immobili della famiglia Longo e che non vi sarebbe riscontro alcuno al contenuto della conversazione sulla base del quale è stata emessa l'ordinanza custodiale; 2) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto sussistente il reato contestato nonostante la conversazione incriminata dimostrasse la sua estraneità al sodalizio, avendo egli passivamente ascoltato le lamentele del suo interlocutore, manifestando anche la sua posizione di soggetto scontento dei comportamenti degli appartenenti alla cosca ed all'oscuro di quanto riferitogli dal [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione. Nessun altro elemento dimostrerebbe l'intraneità del ricorrente, non potendo essere valorizzata la sola conoscenza delle dinamiche della cosca di riferimento e le sue parentele; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, non essendosi tenuto conto della inconsistenza del ruolo criminale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità, in quanto l'assunto difensivo volto a smentire una delle frasi captate delle quali ha dato conto il provvedimento impugnato quella secondo cui il ricorrente pagava le tasse ad esponenti della famiglia Longo - non è supportato da idonea dimostrazione concreta, facendo riferimento a mere notizie giornalistiche come quelle contenute nel documento allegato al ricorso. 2. A prescindere da quanto evidenziato con il primo motivo, il ricorrente solo genericamente richiama uno degli elementi che risultano decisivi e posti a fondamento del provvedimento impugnato e, cioè, la circostanza che oltre a manifestare una dettagliata conoscenza delle dinamiche interne del sodalizio criminoso facente capo alla famiglia Longo di Polistena - come solo un soggetto intraneo al clan avrebbe potuto - il ricorrente era stato chiamato in causa da altri sodali "esterni", per fungere da paciere e con il riconoscimento da parte dei soggetti di riferimento di una caratura in grado di dirimere una controversia in ordine alla attribuzione di un lavoro edile in territorio gestito da altri esponenti 'ndranghetisti. Mentre la prima emergenza rappresenta una deduzione logica ma non ancora una condotta positiva ex art. 416-bis cod.pen., la seconda emergenza configura un comportamento di rilevanza causale per l'organizzazione criminale che si riconnette ad un ruolo organico assunto al suo interno dall'indagato. Delle due emergenze investigative si deve apprezzare la convergenza in senso accusatorio, così come è stato sottolineato dal Tribunale senza cadere in vizi logici. Tanto è stato ricavato dal Tribunale, peraltro, attraverso l'interpretazione del significato della conversazione ambientale dell'I_ gennaio del 2017, intercorsa tra il ricorrente ed altro soggetto ritenuto concorrente esterno alla medesima organizzazione di ‘ndrangheta, [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). Nel che, la manifesta infondatezza e genericità del motivo di ricorso. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. In tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 2/5, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa ancora operativa (contestazione aperta), il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere (Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255; Sei. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062). A tal riguardo, l'ordinanza impugnata è priva di censure anche in relazione alla valutazione del decorso del tempo dalla esecuzione della misura senza segnali di dissociazione. In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art. 416- bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali può rilevare a tali fini anche il decorso del tempo (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905; Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626). Il Tribunale -- rispetto all'applicazione al ricorrente degli arresti domiciliari in quanto soggetto ultra settantenne - ha richiamato tali principi ritenendo sussistente il pericolo di recidiva in assenza di quei decisivi elementi contrari che il ricorso non mette in evidenza, limitandosi a sostenere che l'assenza di esigenze cautelari discendesse dalla mancanza di ruolo criminale del ricorrente, circostanza invece smentita da quanto prima precisato in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 29.04.2022. Il Consigliere esten