CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2024
Cassazione n. 30235/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza in data 26 febbraio 2024, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Milano 1'8 agosto 2023); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione che affliggerebbe la sentenza impugnata nel suo complesso considerata, è inammissibile in ragione sia della conclamata indeterminatezza dei rilievi censori sviluppati - dai quali non è dato comprendere neppure quali siano i punti della decisione impugnati -, sia della aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto articolate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto al tenore della motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lugli