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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 25680/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.23934/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], Assante di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di- fesi dall'avvocatoFederico [OSCURATO:PERSONA], domiciliati a Roma presso lo stu- dio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza d ella Corte di appello di Napoli n. 855 /20 20 depositata il24/ 02/2020.

Ascoltata la relazione dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22/06/2023.

Fatti di causa Nel 1997 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Cupillo e [OSCURATO:PERSONA]- tera convenivano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la rimozione di un edificio con balcone in aggetto e veduta illegittima, 2di 4 – 23934 /20 20 – S2 – 22/06/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. costruito in aderenza al fabbricato degli attori e per il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.La convenuta contestava e propo- neva domanda riconvenzionale, previa determinazione della linea di confine, per la restituzione di una striscia di terreno sottratta dagli at- tori e il risarcimento dei danni (compresi quelli cagionati dalle infiltra- zioni dall’edificio degli attori).

In primo grado veniva accolta parzial- mente la domanda degli attori, con ordini di demolizione del balcone e di eliminazione del canale di scarico delle acque pluviali.

In appello è stata confermata la pronuncia di primo grado.

Ricorre in cassazione la convenuta con ununico motivo, illustrato da memoria.

Resistono gli attori con controricorso, illustrato da memoria.

Ragioni della decisione

1. - Con l’unico motivo si denuncia che i giudici di merito abbiano confuso la veduta obliqua con la veduta diretta, abbiano erroneamente condannato all’eliminazione dell’intero balcone in luogo dell’elimina- zione della sola porzione sufficiente ad eliminare la veduta obliqua e abbiano omesso didisporre possibili accorgimenti alternativi per osser- vare il divieto di veduta obliqua.

Si deduce violazione degli artt. 99, 345 c.p.c., degli artt. 905 e 906 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c.

Il motivo è fondato.

In particolare, il brano censurato è quello ovesi esclude ex art. 345 co. 1 c.p.c.la proponibilità per la prima volta in appello della domanda di arretramento del balcone.

La parte condannata in primo grado alla demolizione del balcone realizzato in violazione dell'art. 905 c.c., ben può chiedere per la prima volta in appello che, al fine di rispettare tale disposizione, le sia consentito di adottare accorgimenti che escludano il prospiceree l'inspicere in alienum (cioè, l’affacciarsi e il guardare sul fondo altrui) senza imporre demolizioni.

Si pensi al semplice arretra- mento del parapettodi un balcone o al l'apposizione di pannelli idonei a 3di 4 – 23934 /20 20 – S2 – 22/06/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. tale scopo.

Dal punto di vista giuridico processuale non si scorge alcuna violazione del divieto di proporre domande nuove in appello, poiché si tratta di una mera richiesta a scopo difensivo,diretta a limitare l’entità della soccombenza.

Ove ne ricorrano i presupposti, può benessere ac- colta senza frustrare l’integrale protezione dell’interesse meritevole sotteso alla domanda dell’attore.

In defi nitiva, è un’applicazione del principio di proporzionalità al contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale.

Siffatto principio nonsolo richiede che il provvedimento sia necessario per realizzare l’interesse protetto e idoneo allo scopo, ma anche impone che lo scopo di tutela sia consegui to con il minimo mezzo (cioè,con la minima compressione degli interessi antagonisti).

In questo senso è la giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass.23184/2020.

Ad abundantiam, si può aggiungere che la stessa Cass. 9640/2006- invocata dalla Corte di appelloa sostegno della propria posizione - se letta correttamente, ammette(v. pag. 10 motivazione) che in appello si possa chiedere l’adozione di accorgimenti idonei ad eliminare la ve- duta (nel caso ad essa sottoposto, una siffatta richiesta non fu presa in considerazione perché sebbene proposta in appello, non risultava riproposta in sede di conclusioni).

2. –Il ricorso è accolto e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, che riesaminerà anche la natura della veduta aperta dai convenuti, tenendo conto della situa- zione dei luoghi e dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di distinzione tra vedute dirette, laterali e oblique.

Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M. 4di 4 – 23934 /20 20 – S2 – 22/06/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA].

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im pugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.23934/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], Assante di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di- fesi dall'avvocatoFederico [OSCURATO:PERSONA], domiciliati a Roma presso lo stu- dio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza d ella Corte di appello di Napoli n. 855 /20 20 depositata il24/ 02/2020. Ascoltata la relazione dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22/06/2023. Fatti di causa Nel 1997 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Cupillo e [OSCURATO:PERSONA]- tera convenivano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la rimozione di un edificio con balcone in aggetto e veduta illegittima, 2di 4 – 23934 /20 20 – S2 – 22/06/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. costruito in aderenza al fabbricato degli attori e per il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.La convenuta contestava e propo- neva domanda riconvenzionale, previa determinazione della linea di confine, per la restituzione di una striscia di terreno sottratta dagli at- tori e il risarcimento dei danni (compresi quelli cagionati dalle infiltra- zioni dall’edificio degli attori). In primo grado veniva accolta parzial- mente la domanda degli attori, con ordini di demolizione del balcone e di eliminazione del canale di scarico delle acque pluviali. In appello è stata confermata la pronuncia di primo grado. Ricorre in cassazione la convenuta con ununico motivo, illustrato da memoria. Resistono gli attori con controricorso, illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. - Con l’unico motivo si denuncia che i giudici di merito abbiano confuso la veduta obliqua con la veduta diretta, abbiano erroneamente condannato all’eliminazione dell’intero balcone in luogo dell’elimina- zione della sola porzione sufficiente ad eliminare la veduta obliqua e abbiano omesso didisporre possibili accorgimenti alternativi per osser- vare il divieto di veduta obliqua. Si deduce violazione degli artt. 99, 345 c.p.c., degli artt. 905 e 906 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. Il motivo è fondato. In particolare, il brano censurato è quello ovesi esclude ex art. 345 co. 1 c.p.c.la proponibilità per la prima volta in appello della domanda di arretramento del balcone. La parte condannata in primo grado alla demolizione del balcone realizzato in violazione dell'art. 905 c.c., ben può chiedere per la prima volta in appello che, al fine di rispettare tale disposizione, le sia consentito di adottare accorgimenti che escludano il prospiceree l'inspicere in alienum (cioè, l’affacciarsi e il guardare sul fondo altrui) senza imporre demolizioni. Si pensi al semplice arretra- mento del parapettodi un balcone o al l'apposizione di pannelli idonei a 3di 4 – 23934 /20 20 – S2 – 22/06/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. tale scopo. Dal punto di vista giuridico processuale non si scorge alcuna violazione del divieto di proporre domande nuove in appello, poiché si tratta di una mera richiesta a scopo difensivo,diretta a limitare l’entità della soccombenza. Ove ne ricorrano i presupposti, può benessere ac- colta senza frustrare l’integrale protezione dell’interesse meritevole sotteso alla domanda dell’attore. In defi nitiva, è un’applicazione del principio di proporzionalità al contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale. Siffatto principio nonsolo richiede che il provvedimento sia necessario per realizzare l’interesse protetto e idoneo allo scopo, ma anche impone che lo scopo di tutela sia consegui to con il minimo mezzo (cioè,con la minima compressione degli interessi antagonisti). In questo senso è la giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass.23184/2020. Ad abundantiam, si può aggiungere che la stessa Cass. 9640/2006- invocata dalla Corte di appelloa sostegno della propria posizione - se letta correttamente, ammette(v. pag. 10 motivazione) che in appello si possa chiedere l’adozione di accorgimenti idonei ad eliminare la ve- duta (nel caso ad essa sottoposto, una siffatta richiesta non fu presa in considerazione perché sebbene proposta in appello, non risultava riproposta in sede di conclusioni). 2. –Il ricorso è accolto e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, che riesaminerà anche la natura della veduta aperta dai convenuti, tenendo conto della situa- zione dei luoghi e dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di distinzione tra vedute dirette, laterali e oblique. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. 4di 4 – 23934 /20 20 – S2 – 22/06/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im pugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui d