CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40693/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 14/12/2023 della Corte di appello di Venezia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia ha riformato la sentenza con cui il precedente 07/09/2022 il Tribunale di Padova aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, affermandone la penale responsabilità, condannandolo, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia, di cui ha disposto la sospensione condizionale e applicando, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Saady, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in ragione della mancata rinnovazione dell'escussione del consulente tecnico della difesa. Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale sarebbe pervenuta alla decisione di condanna, diversamente valutando, rispetto al primo giudice, le conclusioni del consulente tecnico della difesa, senza, tuttavia, provvedere — così come prescritto ex lege — alla rinnovazione di tale, decisiva, prova testimoniale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per carenza, in punto di omessa disamina della deduzione difensiva fondata sulla mancata omologazione dell'apparecchio di misurazione del tasso alcolennico. Assume, al riguardo, che nella decisione impugnata, per confutare le deduzioni difensive, fatte valere nel giudizio di primo grado e ribadite nelle conclusioni rassegnate in grado di appello, ci si sarebbe limitati ad argomentare l'affermata tempestività del controllo periodico eseguito sull'apparecchio MKIII num. ARRC 008, omettendo, invece, di motivare la ritenuta valida omologazione dello stesso, invero effettuata dal cd. CSRPAD ([OSCURATO:PERSONA] e Prove autoveicolo) e non, come in tesi necessario, dalla Direzione Generale della M.T.C. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per contraddittorietà, in punto di ritenuto adempimento, con la sola acquisizione del libretto metrologico, dell'obbligo di provare la corretta omologazione dell'etilonnetro gravante sul pubblico ministero. Rileva, in proposito, che nella decisione della Corte territoriale la corretta omologazione dell'etilometro, in una vicenda in cui l'imputato aveva contestato la regolarità dello strumento proprio per la sua mancata omologazione, sarebbe stata contraddittoriamente inferita dal libretto metrologico depositato pubblico ministero, valevole ad attestare, la più, la regolarità dei controlli, di volta in volta, effettuati. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale sarebbe pervenuta alla decisione di condanna per effetto di una valutazione degli esiti della consulenza tecnica della difesa opposta a quella effettuata dal primo giudice, senza, tuttavia, provvedere — come sarebbe stato, in tesi, doveroso — alla rinnovazione dell'indicata e decisiva prova testimoniale. Rileva, al riguardo, il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello di Venezia non ha valutato le dichiarazioni del consulente tecnico della parte privata in maniera diversa dal Tribunale di Padova, ma ha, piuttosto, confutato le conclusioni cui il predetto era pervenuto in ordine all'omologazione dell'etilonnetro, ritenendo determinante, affinché potesse considerarsi provato lo stato di ebbrezza del Saady, l'accertato regolare funzionamento dello strumento in oggetto all'atto del controllo, sul rilievo che l'attestazione dell'avvenuta taratura, riscontrabile nel caso di specie, è volta a dimostrare che il funzionamento dello stesso non presentasse, al momento, criticità di sorta. Deriva da quanto detto che la decisione oggetto d'impugnativa non risulta viziata dalla dedotta inosservanza della norma processuale di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 3. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole dell'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, in punto di omessa disamina della deduzione difensiva imperniata sulla mancata omologazione dell'apparecchio di misurazione del tasso alcolemico, sostenendo che, nella decisione della Corte territoriale, ci si sarebbe limitati ad affermare che il controllo periodico cui lo strumento avrebbe dovuto essere sottoposto risultava effettivamente eseguito, senza motivare in ordine alla ritenuta validità di un'omologazione effettuata dal cd. CSRPAD ([OSCURATO:PERSONA] e Prove autoveicoli e dispositivi), piuttosto che dalla Direzione Generale della M.T.C. 79' 3 Ritiene in proposito il Collegio, in linea con quanto affermato in precedenza da questa Suprema Corte, che la competenza per l'omologazione dello strumento de quo sia espressamente attribuita al CSRPAD dal regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti, a nulla rilevando che, all'epoca della sua costruzione, rientrasse nelle competenze dell'organo citato la sola analisi tecnica concernente la concreta funzionalità. L'esposta considerazione rivela l'assoluta infondatezza della doglianza fatta valere con il motivo in disamina, attestando ulteriormente la correttezza della decisione impugnata. 4. Infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà, in punto di ritenuto adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di provare la corretta omologazione dell'etilometro, sostenendo che, nella decisione impugnata, l'assolvimento di tale obbligo sarebbe stato erroneamente inferito dalle attestazioni di regolarità dei controlli periodicamente eseguiti, riscontrabili nel libretto metrologico. Reputa il Collegio, facendo richiamo a quanto già posto in rilievo in sede di scrutinio del primo motivo di ricorso, che l'agitata doglianza non colga nel segno, dal momento che ciò che rileva, al fine di poter ritenere provato lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, è solo l'intervenuto accertamento del regolare funzionamento dell'etilometro all'atto del controllo del personale di polizia, dato dimostrato nel caso di specie e neanche contestato dalla difesa. Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della Suprema Corte, a cui s'intende dare continuità, quello secondo cui «In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro» (così Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 29/03/2021, Ibnezzayer, Rv. 280958-01, Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, dep. 25/02/2021, Demma, Rv. 280937-01 e Sez. 4, n. 28887 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cardinali, Rv. 276570-01). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.